Ordinanza N. 95 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1965
Data deposito/pubblicazione
27/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, promosso con ordinanza emessa il
25 giugno 1964 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile
vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo, iscritta al n. 4 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 25
giugno 1964 (pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1965), è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lett.
a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, limitatamente alla parte
concernente gli immobili “aventi una superficie coperta superiore ai
mq. 200”, in relazione all’art. 3 della Costituzione;
che l’ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 65 del 13 marzo 1965;
che con atto di intervento 8 settembre 1964 si è costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’avvocato generale dello Stato, che ha presentato memoria
difensiva in data 10 ottobre 1965;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 23 del 14 aprile
1965, emessa su ordinanza del medesimo Tribunale di Venezia, ha
dichiarato non fondata la questione predetta;
che l’ordinanza del Tribunale di Venezia, anteriore a tale
sentenza, non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame
dalla Corte, e non vi sono pertanto motivi che inducano la Corte a
discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n.
1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ed ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.