Ordinanza N. 95 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1969
Data deposito/pubblicazione
14/05/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui
rende obbligatorio erga omnes l’art. 12 del contratto collettivo di
lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso con
ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Caminonni Giuseppe, iscritta al n. 264
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell’8 maggio 1969 la relazione del
Presidente;
Ritenuto che con ordinanza 9 ottobre 1968, pronunciata nel corso
del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe, il pretore di
Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes
l’art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per
gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini
della provincia di Macerata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale nessuno si è
costituito;
Considerato che dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, con
sentenza n. 33 del 27 febbraio 1969, questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata
impugnata anche da altro giudice;
che, per effetto di tale sentenza, l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136, Cost.);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l’art. 12 del contratto collettivo 10 ottobre
1959 (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Macerata) promossa, con
ordinanza 9 ottobre 1968 del pretore di Recanati, in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.