Ordinanza N. 95 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
03/03/1989
Data deposito/pubblicazione
03/03/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/02/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) promosso con ordinanza emessa l’11 marzo 1988 dal Pretore
di Avola nel procedimento penale a carico di Santamaria Angelo,
iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale
dell’anno 1988;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l’11 marzo
1988, ha sollevato, in riferimento all’art. 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell’azione
penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai
sensi dell’art. 13 della stessa legge, causando la pratica
impossibilità od il differimento a tempo indeterminato
dell’esercizio dell’azione penale, obbligatorio per il P.M.;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è già
stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e
manifestamente infondata con ordinanze n. 704 e 1098 del 1988;
che l’attuale rimettente non prospetta profili né argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in
riferimento all’art. 112 Cost., dal Pretore di Avola con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI