Ordinanza N. 95 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
26/03/1999
Data deposito/pubblicazione
26/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il
16 febbraio 1998 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a
carico di F. M. A., iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di due imputati
tratti a giudizio rispettivamente per i delitti di violenza privata e
di false informazioni al pubblico ministero, il Tribunale di Messina
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28,
comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa), in riferimento all’art. 3
della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’art. 371-bis,
secondo comma, del codice penale – ove è disposta la sospensione del
procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero
fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte
le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o
con sentenza di non luogo a procedere – non si applica ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge,
sia già stata esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 cod.
proc. pen.;
che il giudice rimettente – individuata la ratio della
sospensione del procedimento nell’esigenza di evitare il rischio che
il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico
ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla
pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente
sulle posizioni dell’accusa – rileva che la norma impugnata determina
una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati aventi
identiche posizioni processuali, in quanto nella disciplina
transitoria la sospensione del processo risulta ancorata “ad un dato
generale (entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica
del processo”;
che, a giudizio del rimettente, tale disparità di trattamento
non sarebbe del resto giustificata dalla necessità di soddisfare
“quelle esigenze pratiche che hanno probabilmente animato il
legislatore nella elaborazione della disciplina transitoria”, in
quanto la sospensione del procedimento, “vista come strumento di
garanzia finalizzato a contribuire allo svolgimento di un ‘giusto
processo'”, assume un valore preminente rispetto a generiche
considerazioni di buon andamento dell’attività giudiziaria;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione, analoga a quella sollevata con
l’ordinanza iscritta al n. 363 del r.o. del 1997, sia dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che con l’ordinanza n. 61 del 1998 questa Corte ha
dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di
legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8
agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 3 della
Costituzione;
che in tale ordinanza la Corte ha rilevato che la disciplina
transitoria, nello stabilire che la sospensione del procedimento per
il reato di cui all’art. 371-bis, primo comma, cod. pen. non opera
quando per tale reato sia già stata esercitata l’azione penale, non
contrasta con la ratio della disciplina “a regime”, da individuarsi
“nell’esigenza di garantire la libertà morale e di
autodeterminazione della persona indagata per il reato di false
informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal
pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale
l’organo dell’accusa è “processualmente” interessato alla
formazione della prova”;
che, infatti, dopo che è stata esercitata l’azione penale per il
reato di false informazioni, la posizione dell’imputato è ormai
sottoposta al giudizio dell’autorità giurisdizionale, e quindi
sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico
ministero davanti al quale il reato è stato commesso;
che per tali ragioni questa Corte ha affermato che “dal confronto
tra la disciplina “a regime” e la norma transitoria emerge che il
legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere
discrezionale nel definire l’ambito di applicabilità dell’istituto
della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all’art.
371-bis cod. pen. in corso al momento dell’entrata in vigore della
legge”;
che nell’ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati nella pronuncia
richiamata;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.
332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
difesa), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal
Tribunale di Messina con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola