Ordinanza N. 96 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1965
Data deposito/pubblicazione
27/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, promosso con ordinanza
emessa il 27 maggio 1964 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sui
ricorsi riuniti proposti da Carella Giulio ed altri; La Rotonda
Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli
Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa
Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo contro la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno, il Prefetto di Foggia e il Consorzio per il Nucleo di
sviluppo industriale di Foggia, iscritta al n. 170 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 269 del 31 ottobre 1964.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione del Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, del Consorzio per il Nucleo di
sviluppo industriale di Foggia, di Carella Giulio ed altri e di Inglese
Vincenzo;
udita nell’udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l’avv. Giuseppe Guarino, per Carella Giulio ed altri, l’avv.
Francesco Costa, per Inglese Vincenzo, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e per il
Prefetto di Foggia;
Ritenuto in fatto che, con ordinanza del 27 maggio 1964, nel corso
del giudizio promosso da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio;
Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe
ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed
altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, e del Consorzio per il Nucleo di
sviluppo industriale di Foggia, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (contenente norme
di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29
luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti
per il Mezzogiorno);
che, l’ordinanza notificata e comunicata a norma di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre 1964;
che, in questa sede, si sono costituite alcune delle parti private
rappresentate dagli avvocati Pasquale D’Angelo, Francesco Costa, e
Giuseppe Guarino;
che si sono pure costituiti il Consorzio, rappresentato dall’avv.
Carlo Maria laccarino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed il Prefetto di Foggia,
rappresentati dall’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che l’ultimo comma della citata legge n. 1462 del 1962
è stato modificato dall’art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e
poi sostituito dall’art. 31 della legge del 25 giugno 1965, n. 717, il
quale, per la determinazione dell’indennità di espropriazione, ha
rinviato alle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167;
che le disposizioni di questa legge relative alla predetta
determinazione dell’indennizzo, sono state sostituite dalla legge 20
luglio 1965, n. 904;
che pertanto, data la successione nel tempo delle disposizioni
predette, con particolare riguardo a quelle contenute nell’ultima legge
n. 904 del 1965, è necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo
giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe;
che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio
di Stato;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.