Ordinanza N. 96 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
26/07/1979
Data deposito/pubblicazione
26/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1979
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI,
Giudici,
legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 1974, n. 38, in relazione agli
artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla
legge 2 agosto 1967, n. 799 promosso con ordinanza emessa il 26
novembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico
di Cioni Raffaello ed altro, iscritta al n. 207 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del
28 aprile 1976.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto, che, con ordinanza del 26 novembre 1975, il pretore di
Bologna rimetteva all’esame di questa Corte la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione
Emilia-Romagna n. 38 del 1974, sollevata dalla difesa degli imputati
Cioni Roberto e Cioni Raffaello, in relazione agli artt. 12 bis e 76
del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967,
n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 della
Costituzione.
Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di
legittimità costituzionale, né alcun diretto apprezzamento della non
manifesta infondatezza, e si limita, con riguardo a quest’ultimo
profilo della questione, a richiamare “la memoria defensionale
depositata dal difensore ed allegata agli atti”; che la motivazione di
ogni provvedimento giurisdizionale deve invece risultare da un’autonoma
e diretta valutazione del giudice; che, del resto, l’art. 23 della
legge n. 87 del 1953, contenente “Norme sulla costituzione ed il
funzionamento della Corte costituzionale”, prescrive che il giudice a
quo riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità
costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta
infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere
il giudizio in corso e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale;
che l’ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime
di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie
nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
legge: appena tale ordinanza perviene alla Corte costituzionale, ne è
infatti disposta la pubblicazione, a norma dell’art. 25 della citata
legge n. 87 del 1953, nella Gazzetta Ufficiale e, dove occorra, anche
nel “Bollettino ufficiale” delle Regioni interessate; che il nostro
ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte,
e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando
l’autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l’ordinanza di
rimessione senza eccedere le indagini delibatorie di sua competenza, ma
senza trascurarne d’altra parte il necessario svolgimento; che, in
conseguenza, la Corte ritiene di dover nella specie restituire gli atti
al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere