Ordinanza N. 96 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
10/04/2002
Data deposito/pubblicazione
10/04/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/04/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività
edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio
sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica
della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze
emesse il 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata
di Viareggio, il 17 e il 30 gennaio 2001 dal giudice per le indagini
preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte
ai nn. 154, 264 e 265 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e 16, 1ª serie speciale,
dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione di Loredana Martini, nonché gli
atti di intervento della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, in composizione monocratica, ed il giudice per le indagini
preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze, con tre ordinanze del
24 novembre 2000, del 17 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2001,
sollevano questione di legittimità costituzionale: il primo giudice,
degli artt. 2, 3 e 4 (recte: comma 2 e comma 4), e, il secondo
giudice, degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2 lettera d), della legge
della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività
edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio
sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica
della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli
artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione;
che, ad avviso del Tribunale di Lucca, le norme impugnate,
nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a
concessione edilizia (artt. 2 e 3), ovvero ad “attestazione di
conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali,
provinciali e comunali” riconducendo fra questi ultimi (art. 4, comma
2 lettera d), anche quelli di “ristrutturazione edilizia”
violerebbero l’art. 117 della Costituzione, in quanto si porrebbero
in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 1
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), il quale subordina a concessione ogni attività che comporta
trasformazione edilizia;
che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate, sottraendo
gli interventi in oggetto all’applicazione delle sanzioni penali
stabilite dall’art. 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47, violerebbero
la competenza esclusiva dello Stato nella materia penale e
recherebbero vulnus sia all’art. 25 della Costituzione, sia
all’art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero
un’ingiustificata disparità di trattamento tra identiche condotte,
tenute in differenti regioni;
che, ad avviso del Gip del Tribunale di Firenze, le
disposizioni censurate, stabilendo una disciplina delle
ristrutturazioni edilizie totalmente difforme rispetto a quella
prevista dall’art. 9 della legge n. 47 del 1985, violerebbero
l’art. 117 della Costituzione e, inoltre, per le argomentazioni
svolte dal Tribunale di Lucca, si porrebbero in contrasto sia con
l’art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia con gli artt. 3 e 5
della Costituzione;
che in tutti i giudizi è intervenuta la Regione Toscana,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
che, negli atti di intervento e nelle memorie depositate in
prossimità della camera di consiglio, di contenuto in larga misura
coincidente, la regione ha insistito, affinché la Corte ordini la
restituzione degli atti ai giudici a quibus per il riesame della
rilevanza delle questioni, alla luce della sopravvenuta modifica
dell’art. 117 della Costituzione;
che in uno dei giudizi promossi dal Gip del Tribunale di
Firenze si è altresì costituita la parte privata, chiedendo, nella
memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la
Corte, in considerazione della modifica del quadro normativo di
riferimento, disponga la restituzione degli atti per il riesame della
perdurante rilevanza della questione.
Considerato che l’identità delle norme impugnate e dei parametri
costituzionali invocati, nonché la sostanziale coincidenza di alcune
delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus rendono opportuna la
riunione dei giudizi;
che i rimettenti sollevano questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge
della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, in riferimento, tra gli
altri, all’art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;
che, indipendentemente dall’intervenuto mutamento della
legislazione statale concernente la materia in oggetto,
successivamente alla pronuncia di tutte le ordinanze di rimessione,
è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il
cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della
Costituzione;
che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme
costituzionali invocate come parametro di giudizio, secondo un
principio più volte affermato da questa Corte, si impone la
restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché essi
riesaminino i termini della questione alla luce del sopravvenuto
mutamento del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 26 del
2002, n. 14 del 2002, n. 13 del 2002 e n. 9 del 2002).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione
distaccata di Viareggio, e al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti,
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola