Ordinanza N. 98 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
08/06/1981
Data deposito/pubblicazione
08/06/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/04/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
nei confronti del Pretore di Genova con ricorso depositato il 23
maggio 1979 ed iscritto al n. 16 del registro ammissibilità
conflitti, in conseguenza della comunicazione giudiziaria del 30 marzo
1979, notificata al Comandante del porto di Genova, per il reato
previsto dall’art. 347 cod. pen. e della successiva intimazione in
data 26 aprile 1979, numero 4496/78, indirizzata alla Capitaneria di
porto di Genova, nonché del telegramma 9 maggio 1979 inviato dal
detto Pretore al Comando Carabinieri, alla Questura ed alla
Capitaneria di porto di Genova ed ai Vigili urbani dei Comuni
rivieraschi.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con ricorso 15 maggio 1979 del Presidente del
Consiglio dei ministri (autorizzato con delibera del Consiglio stesso
del 27 novembre successivo) è stato sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del pretore di Genova, “in conseguenza
dell’istruttoria penale iniziata contro il Comandante del porto di
Genova (con comunicazione giudiziaria del 30 marzo 1979, per il reato
previsto dall’art. 347 cod. pen. in relazione all’art. 56 d.P.R. n.
616 del 1977), e della successiva intimazione in data 26 aprile,
indirizzata alla Capitaneria, di adottare convenienti provvedimenti ai
sensi dell’art. 219 cod. proc. pen. in ordine alla prosecuzione non
consentita dell’attività esplicata dagli stabilimenti balneari;
nonché del telegramma 9 maggio 1979, indirizzato al Comando
Carabinieri, alla Questura ed ai Vigili urbani dei comuni rivieraschi,
e in genere in relazione al comportamento del suddetto pretore nella
materia presa in considerazione dagli atti sopra richiamati”;
che nel ricorso si assume che le denunciate iniziative del pretore
“certamente oltrepassavano l’ambito delle sue attribuzioni
istituzionali per invadere la sfera delle competenze
costituzionalmente garantite al potere esecutivo”, poiché il
magistrato – muovendo dall’erroneo presupposto che risultassero già
trasferite agli organi regionali (per operatività della delega ex
art. 56 d.P.R. n. 616 cit.) le funzioni amministrative (tra cui quelle
relative alle concessioni demaniali) sul litorale marittimo per scopi
turistici e ricreativi – ha contestato al funzionario statale il
delitto di “usurpazione” di cui all’art. 347 cod. pen., in relazione
all’esercizio (che questi aveva continuato a fare) delle funzioni
predette, non tenendo conto che il funzionario stesso attuava, con
ciò, conformi direttive, impartite dal Governo, “nella sua esclusiva
competenza”, di individuazione del contenuto dell’attività
amministrativa (articoli 92 a 97 della Costituzione).
Considerato che, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953,
la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in Camera di
consiglio se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto
sorga “tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà
dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”;
che, dal punto di vista subiettivo, è sufficiente richiamare, per
quanto attiene alla legittimazione passiva del pretore di Genova, il
principio più volte affermato (cfr. ordinanze Corte nn. 228, 229 del
1975; n. 49 del 1977; n. 87 del 1978; n. 123 del 1979 e sentenza n.
231 del 1975) per cui “i singoli organi giurisdizionali, esplicando le
loro funzioni in situazione di piena indipendenza costituzionalmente
garantita, sono da considerarsi legittimati … ad essere parti in
conflitti di attribuzione”; mentre, quanto alla legittimazione attiva,
non v’è dubbio che questa sussista nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri che agisce anche in conformità a delibera del
Consiglio stesso (cfr. ordinanza n. 123 del 1979 cit.);
che difetta, invece, sotto il profilo obiettivo, la materia di un
conflitto;
che, infatti, perché si realizzino gli estremi di un conflitto
(come nella specie prospettato) per invasione da parte di organi
giurisdizionali, occorre in primo luogo che la menomazione lamentata
sia riferibile ad un atto o comportamento che si assuma inficiato da
un vizio che si concreti nell’esplicazione della giurisdizione fuori
dei presupposti che per legge ne condizionano l’esercizio (il che, in
precedenti fattispecie, è stato ritenuto in relazione al promovimento
dell’azione penale con riguardo a comportamenti coperti dalla
guarantigia dell’immunità, e ad ipotesi di estensione della
giurisdizione contabile a categorie di atti o soggetti che si assumeva
esserne esenti: cfr., rispettivamente, sentenza n. 81 del 1975; n. 110
del 1970; n. 211 del 1972);
che, invece, nella specie, nessuna ragione di illegittimità nei
sensi sopra indicati dell’esercizio della giurisdizione penale è
stata dedotta o prospettata, indirizzandosi ogni censura al merito
dell’imputazione (quale presupposta nella comunicazione giudiziaria ex
art. 304 cod. proc. pen. e negli altri connessi provvedimenti,
adottati dal pretore di Genova); dimodoché la Corte è chiamata ad
un non consentito sindacato (cfr. sentenza n. 289 del 1974) sul modo
in cui la giurisdizione stessa è stata in concreto esplicata; che
pertanto il ricorso è inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere