Ordinanza N. 99 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
03/03/1989
Data deposito/pubblicazione
03/03/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/02/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazioni di
immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione
di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge
25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 1° giugno
1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Nuova
Edilizia Dieci s.r.l. e il Centro Ceramiche Sassuolo s.r.l. iscritta
al n. 656 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno
1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.r.l.
Nuova Edilizia Dieci, locatrice di immobili ad uso non abitativo,
contro la s.r.l. Centro Ceramiche Sassuolo, conduttrice con contratto
di locazione cessato il 28 febbraio 1987, per ottenere il ristoro del
pregiudizio sofferto a causa del fatto di avere percepito,
successivamente alla scadenza del rapporto, il solo canone
contrattuale inferiore al canone di mercato, il Tribunale di Roma,
con ordinanza del 1° giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto “esclude
il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone
contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del
rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla
data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero alla data di
stipulazione del nuovo contratto;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello
Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza;
Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i
medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal
Tribunale di Roma a questa Corte, che l’ha giudicata non fondata con
la sentenza n. 22 del 1989;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia
di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e
di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata),
sollevata dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI