Ordinanza N. 11580 del 2019
Corte di Cassazione - Sezione Civile VI
Data deposito/pubblicazione
02/05/2019
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/02/0020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE – T
Presidente IACOBELLIS MARCELLO
Relatore RAGONESI VITTORIO
Ha pronunciato la seguente:
Ordinanza n. 11580 dep. il 2 maggio 2019
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.7981/16, sez 47, accoglieva parzialmente limitatamente a tre cartelle il ricorso proposto da M.E. avverso avviso di iscrizione ipotecaria basato su svariate cartelle di pagamento.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 5788/2017, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il discostamento della liquidazione degli onorari sia dai livelli medi che minimi stabiliti dalla tariffa.
Con il secondo motivo contesta la mancata pronuncia sul rimborso del contributo unificato.
Il primo motivo è manifestamente fondato dal momento che, in relazione al valore della controversia (circa 90 mila euro), la liquidazione effettuata dalla sentenza impugnata in relazione ai primi due gradi di giudizio (1.500,00 euro per ciascun grado oltre accessori) si discosta considerevolmente sia dai valori minimi che da quelli massimi di cui al DM 55/2014 secondo la specifica indicazioni delle voci fornita nel ricorso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già chiarito che il contributo unificato costituisce un’obbligazione “ex lege” gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass 18828/15; Cass 15320/17).
In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla CTR Lazio per nuovo giudizio.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso si compensano le spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Lazio per nuovo giudizio; compensa le spese del presente giudizio;
Roma 20.2.19