Sentenza N. 1 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
28/01/1965
Data deposito/pubblicazione
28/01/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/01/1965
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il
24 gennaio 1964 dal comandante della Capitaneria di porto di Napoli nel
procedimento penale a carico di Mastellone Giuseppe, iscritta al n. 29
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comandante della motonave “Santa Lucia” del compartimento di
Napoli, capitano di lungo corso Mastellone Giuseppe, nell’approdare nel
porto di Gibuti il 16 giugno 1963 omise di adempiere agli obblighi
imposti dagli artt. 179 e 181 del Codice della navigazione, incorrendo
così nel reato previsto dall’art. 1195 dello stesso Codice. In
seguito a comunicazione di tale infrazione per opera del vice console
italiano di detta località, venne instaurato a carico del predetto
procedimento penale avanti il comandante del porto di Napoli. Questi,
con ordinanza 24 gennaio c.a., sollevava d’ufficio questione di
legittimità costituzionale nei confronti del terzo comma dell’art.
1240 del Codice della navigazione, nella considerazione che la
prescrizione ivi contenuta (secondo la quale la competenza
dell’autorità consolare per i reati commessi all’estero in materia di
navigazione passa al giudice competente per territorio nel caso in cui
al momento della partenza della nave l’autorità consolare stessa non
abbia ancora pronunciata sentenza di merito) appare in contrasto con
l’art. 25, primo comma, della Costituzione, perché viola il principio
ivi stabilito della certezza del giudice naturale precostituito per
legge, privando il cittadino del diritto ad una previa conoscenza del
giudice competente, diritto riaffermato dalla sentenza di questa Corte
n. 88 del 1962.
Sospendeva, in conseguenza, il giudizio instaurato avanti a lui
inviando gli atti a questa Corte.
L’ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 14 marzo 1964. Si è
costituito in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto di
intervento in data 2 aprile c.a. Nelle sue deduzioni l’Avvocatura mette
in rilievo come proprio dalla sentenza n. 88 del 1962, cui si riferisce
l’ordinanza, si desume l’infondatezza della questione sollevata,
essendosi in essa affermato che il principio della precostituzione del
giudice, qual’è posto dall’art. 25, solo allora può dirsi violato
quando la legge preveda un’alternativa nella competenza fra uno e un
altro giudice da stabilire a posteriori con provvedimento discrezionale
singolo, in relazione ad un dato procedimento, risultando in tal caso
violata la riserva assoluta di legge, sancita dall’articolo stesso.
Nella specie non sussiste un’alternativa condizionata a valutazione da
compiere successivamente al verificarsi di un reato, prevedendosi
invece dall’art. 1240, terzo comma, la sostituzione di un giudice ad un
altro in conseguenza del verificarsi di fatti materiali, com’è quello
della partenza della nave dal porto straniero, senza che vi sia luogo
ad apprezzamenti o a decisioni di una qualsiasi autorità.
Conclude chiedendo che si dichiari l’infondatezza della questione.
1. – L’ordinanza in esame ha ritenuto la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale sollevata nel supposto
dell’applicabilità alla specie dell’art. 112 della legge consolare.
Non compete alla Corte sindacare il merito del giudizio così formulato
per accertare se tale presupposto fosse fondato o se invece la
competenza del console di Gibuti nella materia contravvenzionale
prevista da detto articolo fosse da escludere.
2. – La questione non è fondata.
La Corte ha in numerose pronuncie precisato che il principio della
precostituzione del giudice, qual’è sancito nel primo comma dell’art.
25, deve ritenersi rispettato allorché l’organo giudicante sia stato
istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che
esso non risulta violato neppure nei casi pei quali la legge preveda la
possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro,
purché anch’esso precostituito, allorché siano resi necessari per
assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello
dell’indipendenza ed imparzialità, o l’altro dell’ordine e coerenza
nella decisione di cause fra loro connesse.
Nessuna deroga al principio si riscontra nella norma denunciata. A
meglio intendere tale affermazione, giova ricordare che nel sistema del
Codice della navigazione la competenza a giudicare in primo grado delle
contravvenzioni da esso previste è ordinata sulla base di criteri
diversi. Vi è anzitutto, per quelle commesse nel territorio dello
Stato, la competenza dei comandanti di porto capi di circondario (art.
1238, primo comma).
Quando invece esse si siano verificate all’estero, ma nell’ambito
di un distretto consolare, la competenza stessa, in virtù del citato
art. 112 della legge consolare (R. D. 28 gennaio 1866, n. 2804), passa
al console ad esso preposto, sempreché i trattati o gli usi consentano
l’esercizio di tale giurisdizione (art. 111). Tuttavia, riguardo a tale
caso l’art. 1240, terzo comma, stabilisce che se, al momento della
partenza della nave dal distretto, non è stata ancora pronunciata dal
console la sentenza di merito, competente diviene il giudice del luogo,
sito in territorio nazionale, dove ha luogo il primo approdo della nave
su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.
A questo stesso organo è poi attribuito il potere di decisione
sulle contravvenzioni commesse all’estero, in località ove manchino o
difettino di potere le autorità consolari, oppure in alto mare (art.
1240, primo comma). Ritorna però la competenza del comandante del
luogo di iscrizione della nave, nell’ipotesi che non siano applicabili
le prescrizioni per ultimo ricordate, oppure quando, prima dell’approdo
in territorio nazionale, sia stato presentato rapporto o denunzia alle
autorità consolari, ed altresì allorquando queste abbiano espletato
funzioni di polizia giudiziaria (art. 1240, secondo comma).
Risulta pertanto chiaramente confermato come i giudici abilitati a
conoscere delle vertenze in esame sono tutti precostituiti in virtù di
leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri, in
considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente
connessione con le particolarità delle situazioni inerenti alla
mobilità dei natanti su cui i reati sono commessi, o a cui
appartengono i responsabili, ma pure in aderenza ai principi, come
quello dell’art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira
l’attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso
reato, o l’altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella
raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio, nonché
nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorché si è fatto
ricorso al comandante del porto di primo approdo.
3. – La circostanza messa in rilievo dall’ordinanza, che cioè gli
spostamenti di competenza previsti dal Codice vengono determinati per
effetto di accadimenti casuali, lungi dal corroborare la fondatezza
della questione sollevata, vale a privarla di valore, poiché comprova
come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da
parte di pubbliche autorità; mentre gli eventi considerati casuali
sono in realtà imposti, come si è detto, dalle esigenze obiettive
della navigazione.
L’ordinanza accenna anche alla eventualità che deroghe alla
competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale
comportamento del prevenuto. A parte la considerazione che, se così
fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell’art. 25, una
volta ritenuto, come l’ordinanza ritiene, che la garanzia dal medesimo
disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa,
non dubbia conoscenza dell’organo cui spetta giudicarlo (essendo chiaro
che tale conoscenza egli possiede, ed anzi proprio sulla base della
medesima si può realizzare l’eventualità di una sua influenza, in via
di fatto, sulla individuazione del giudice territorialmente
competente), è da osservare come tale influenza, ipotizzabile del
resto solo quando lo stesso comandante della nave sia autore della
contravvenzione, o abbia comunque interesse ad effettuare lo
spostamento di competenza, risulta in pratica difficilmente
esercitabile, in presenza delle precise e dettagliate condizioni cui la
legge subordina l’ordine delle varie competenze, a tacere poi dei
vincoli gravanti sui comandanti a seguire le rotte prestabilite ed a
dar conto delle ragioni di forza maggiore che li costringano ad
apportare alle medesime eventuali deviazioni.
D’altronde la possibilità che l’imputato possa, di fatto, col suo
comportamento contribuire alla determinazione del giudice
territorialmente competente si rinviene anche nella disciplina posta in
linea generale dal Codice di procedura penale, come emerge dall’art.
40, ed in particolare dal secondo comma dell’art. 41, relativi ai reati
commessi all’estero. Ed è poi da tener presente che anche il legame
posto, per la determinazione della competenza nel caso di reato
continuato, con il luogo in cui è venuta a cessare la continuazione
(art. 39, secondo comma) può consentire all’imputato di operare in
modo da provocare uno spostamento di competenza da un luogo ad un
altro. Ma in tutti i casi prospettati l’eventuale influenza della
volontà dell’imputato si palesa per quello che effettivamente è: una
circostanza di fatto che viene presa in considerazione come mezzo
indiretto per rendere più facile e più immediata l’individuazione del
giudice competente, sempre effettuabile secondo criteri fissati
preventivamente dalla legge. Né può trascurarsi il dato che nel
sistema del Codice di procedura penale, secondo emerge dal disposto
degli artt. 43 e 44, la medesima incompetenza per territorio è
considerata in maniera non rigida, proprio perché in questi casi
vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali
previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, sollevata
dall’ordinanza in epigrafe, in relazione all’art. 25, primo comma’
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza
della Consulta, il 22 gennaio 1965.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.