Sentenza N. 108 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1971
Data deposito/pubblicazione
26/05/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
della legge della provincia di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di
procedura per l’approvazione dei piani regolatori comunali), e della
legge della stessa provincia 3 gennaio 1964, n. 1 (che approva il piano
regolatore generale del Comune di Bolzano), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1969 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra la Cantina sociale di Gries e la ditta
Sicar, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 9
settembre 1969;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Walther Marianna e la società
D.E.C.A. ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21
ottobre 1970 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 44 del 27 ottobre 1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito l’avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano.
1. – Nel corso di un procedimento civile tra la Cantina sociale
Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia la validità di
un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di
precedente licenza edilizia, dopo l’entrata in vigore del nuovo piano
regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo
stesso piano regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di
Bolzano ha sollevato con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione
di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge provinciale di
Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della successiva legge di quella
provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento all’art. 95 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all’VIII disposizione
transitoria della Costituzione.
Nell’ordinanza si chiarisce che la disposizione statutaria riserva
ad apposito decreto legislativo la emanazione di norme di attuazione,
condizionanti fra l’altro anche l’esercizio della funzione legislativa
attribuita alle provincie di Trento e Bolzano nelle materie
dell’urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle
norme doveva reputarsi incostituzionale l’art. 16 della citata legge
provinciale n. 8 del 1960 che fissa la procedura per l’approvazione dei
piani regolatori comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del
1964 che, richiamandosi ad essa, aveva approvato il piano regolatore
del Comune di Bolzano.
2. – Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio 1970 nel corso
di un procedimento civile tra Walther Marianna e la società D.E.C.A.
ed altri.
3. – In entrambi i giudizi è intervenuta la Giunta provinciale di
Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2 settembre 1969 ed
il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la rilevanza della
questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe le
fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del
piano regolatore.
Nel merito, la stessa parte sostiene che l’art. 95 dello Statuto
Trentino-Alto Adige non implica necessariamente la emanazione di norme
di attuazione per tutte quelle ipotesi – fra le quali è da comprendere
anche quella in esame – in cui il testo statutario abbia in sé piena
completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di
questa interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa
Corte, quali la n. 136 del 1969 e la n. 58 del 1958. In particolare,
poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione sarebbero
già contenute nell’art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
Le conclusioni della Giunta provinciale di Bolzano sono pertanto
intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti al giudice a
quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o una
dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.
4. – All’udienza la difesa della Giunta provinciale ha insistito
nelle conclusioni già assunte.
1. – I due giudizi hanno ad oggetto un’identica questione e vengono
perciò decisi con unica sentenza.
2. – Privi di consistenza sono i dubbi sulla rilevanza, accennati
pregiudizialmente dalla difesa della Provincia. È vero che nella
ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al
riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20
giugno 1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi
pendenti davanti al tribunale di Bolzano. Nell’uno come nell’altro si
disputava, infatti, della validità di determinati atti amministrativi
alla stregua del piano regolatore generale di quel Comune, approvato
con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a
questa Corte concerne per l’appunto la costituzionalità della legge
provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che ne rappresenta il fondamento.
3. – Nel merito, la questione si riduce alla asserita mancanza di
norme di attuazione dello Statuto, che abbiano operato il trasferimento
alla provincia delle competenze ad essa spettanti in materia
urbanistica.
La questione non è fondata. Per quel che concerne le premesse di
ordine generale, è sufficiente rammentare che l’art. 95 dello Statuto
del Trentino-Alto Adige si limita a prevedere l’emanazione, con decreto
legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né
necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano
validamente esercitare la propria potestà legislativa, così come
questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo alle
regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del 1969) ed ha ulteriormente,
anche se implicitamente, ribadito per le stesse regioni a statuto
ordinario, respingendo le censure mosse all’art. 17 della legge 16
marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l’esercizio della potestà
legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni,
limitatamente però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse
potranno legiferare anche ove tale trasferimento non sia intervenuto.
Comunque, per quel che particolarmente attiene al caso di specie,
è decisivo il rilievo che l’art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo che i piani
regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non
eccedenti l’ambito provinciale siano approvati con legge delle
provincie, ha determinato la forma di esplicazione della relativa
competenza da parte delle provincie medesime e presuppone perciò che
detta competenza sia da esse concretamente esplicabile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8
(norme di procedura per l’approvazione dei piani regolatori comunali),
e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva
il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in
riferimento all’art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige
ed all’VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle
ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.