Sentenza N. 1086 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
13/12/1988
Data deposito/pubblicazione
13/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro
familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Minini Caterina e l’I.N.P.S.,
iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Pretore di Taranto
nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l’I.N.P.S.,
iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
Visto l’atto di costituzione di Minini Caterina;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l’avv. Franco Agostini per Minini Caterina;
di pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale
commercianti, chiedeva accertarsi che, in applicazione del disposto
dell’art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, non era tenuta alla
restituzione delle somme pretese dall’I.N.P.S. sull’assunto della
loro erronea corresponsione a titolo di integrazione al minimo di
detta pensione. L’Istituto convenuto resisteva alla domanda, negando
l’applicabilità alla fattispecie della disposizione eccezionale ex
adverso invocata. Nelle more del giudizio sopravveniva la
declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza di
questa Corte n. 314/85, relativamente a talune ipotesi di persistente
divieto di integrazione al minimo delle pensioni, in caso di cumulo
di più trattamenti, e la ricorrente chiedeva che di tale
declaratoria si facesse applicazione anche nel caso controverso.
Il giudice adito, ritenuto che l’invocato art. 80 del r.d. n. 1422
del 1924, in tema di irripetibilità di somme erroneamente
corrisposte dall’ente erogatore del trattamento de quo, non poteva
trovare applicazione, essendo stato l’errore determinato da inesatte
dichiarazioni della ricorrente, la quale aveva taciuto la circostanza
della percezione, unitamente a quello di riversibilità, di altro
trattamento pensionistico diretto, sollevava, con ordinanza in data
27 gennaio 1988 (R.O. n. 177/88), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui, in violazione dell’art. 3 Cost.,
non consente l’integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per i
titolari anche di pensione diretta.
Osservava, in particolare, che la declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla citata sentenza n. 314/1985 non era
operativa nella fattispecie, siccome attinente a norme formalmente
diverse da quella denunciata, sebbene improntate ad identico
principio e che la rilevanza della questione, sussistente in
relazione al suddetto oggetto del giudizio, non era compromessa dalla
nuova disciplina della materia dell’integrazione al minimo dettata
dall’art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 638, controvertendosi nel
giudizio a quo su integrazioni afferenti a periodi anteriori al 1°
ottobre 1983, termine iniziale della suddetta disciplina innovativa.
Rileva, infine, che solo con quest’ultima disciplina si è posto
fine alla frammentarietà dei singoli divieti di integrazione al
trattamento minimo in caso di cumulo, sui quali è venuta ad incidere
progressivamente la giurisprudenza di questa Corte e che la
situazione disciplinata dalla norma censurata non differisce da
quella nella quale analogo divieto è stato caducato, specialmente
per effetto delle sentenze n. 34 del 1981 e 314 del 1985, talché la
disparità di trattamento che consegue alla persistente vigenza di
detta norma è priva di qualsiasi ragionevole giustificazione e
contrasta col disposto dell’art. 3 Cost.
2. – Analoga questione – ma non espressamente riferita, come la
precedente, al periodo antecedente all’entrata in vigore della nuova
disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 638 del 1983 – ha
sollevato il Pretore di Taranto con ordinanza in data 26 gennaio 1988
(R.O. n. 193/88), nel corso del giudizio promosso da Gigante Giovanni
per ottenere il riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo
della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale
Commercianti, in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. che
comporti il superamento di detto ammontare minimo.
3. – Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
state altresì pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio introdotto con l’ordinanza del Pretore di Brescia
(R.O. n. 177/88) si è costituita la parte privata, che ha chiesto
alla Corte di dichiarare l’illegittimità della norma impugnata, ove
tale declaratoria non risulti già contenuta nella recente sentenza
n. 184 del 1988.
Nell’imminenza dell’udienza, la difesa di Miniti Caterina ha
depositato una memoria nella quale, dopo aver premesso che nella
specie non può trovare applicazione la sentenza di questa Corte n.
184 del 1988, sollecita la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma censurata, eventualmente con una pronunzia
che, analogamente a quanto già disposto con la nota sentenza n. 314
del 1985 – la quale ha avuto una valenza generalizzata per il Fondo
dei lavoratori dipendenti – possa definire tutte le ipotesi che
concernono i commercianti e gli altri lavoratori autonomi.
riuniti e decisi con un’unica sentenza per la evidente connessione.
1.1 – I due giudici remittenti, con le ordinanze di rinvio,
sottopongono all’esame di questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui non consente l’integrazione al
minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
Speciale Commercianti, per i titolari anche di pensione diretta
I.N.P.S., qualora, anche per effetto del cumulo, il pensionato
fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo
anzidetto, perché risulterebbe violato l’art. 3 Cost. per
l’irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai
titolari di analoghe situazioni che, pur in presenza di cumulo di
più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione
dell’integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle
sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale di
originari divieti.
2. – La questione è fondata.
Questa Corte ha emesso molte decisioni in materia e con esse ha
perseguito l’intento di far venir meno ogni ostacolo all’integrazione
delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo
possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino
all’entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia e che, del resto, è stato anche
riconosciuto costituzionalmente legittimo (sent. n. 184/1988).
In base ai principi più volte affermati nelle numerose sentenze
emesse in materia, è possibile il cumulo dei vari trattamenti
pensionistici, sia diretti che di riversibilità, corrisposti dallo
Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare,
dall’I.N.P.S. perché il trattamento dovuto è pur sempre il
corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione
lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; e perché i
trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze
relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in
rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla
categoria di appartenenza per effetto dell’attività lavorativa
svolta e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni elementari ed
essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari.
Della norma ora di nuovo impugnata la Corte (sent. n. 184/1988) ha
dichiarato già la illegittimità costituzionale nella parte in cui
non consentiva l’integrazione per la pensione di vecchiaia erogata
dalla Gestione Speciale Commercianti dell’I.N.P.S. allorché
risultasse superato il minimo garantito nel caso di cumulo con una
pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della
C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria.
In applicazione dei detti principi già affermati, la stessa norma
va dichiarata costituzionalmente illegittima nell’ipotesi, in esame,
dell’integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata
dalla stessa Gestione Commercianti, per i titolari di pensione
diretta corrisposta dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale
qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un
trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale
dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai
loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non
consente l’integrazione al minimo della pensione di riversibilità
erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di
pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all’art. 3
Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI