Sentenza N. 109 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1969
Data deposito/pubblicazione
26/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/06/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Ministri, notificato il 31 luglio 1968, depositato in cancelleria il 7
agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1968, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a
seguito del decreto 20 marzo 1968, n. 312, dell’Assessore regionale per
l’industria e il commercio, concernente la determinazione degli
emolumenti del presidente e del vice presidente dell’Ente siciliano di
promozione industriale.
Udita nell’udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del
Giudice Nicola Reale.
Con decreto 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale regionale n. 26 del 1 giugno 1968, l’Assessore per
l’industria e il commercio della Regione siciliana, in esecuzione
dell’art. 19 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, determinava gli
emolumenti mensili e per spese di rappresentanza, a favore del
presidente e del vice presidente dell’Ente siciliano di promozione
industriale (E.S.P.I.) “al netto da ritenute ed oneri fiscali di
qualsiasi natura”.
Contro questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della
Regione siciliana mediante ricorso 30 luglio 1968, notificato il giorno
successivo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 agosto
1968. Nel ricorso si deduceva l’invasione della sfera di competenza
esclusiva dello Stato in materia di accertamento e riscossione dei
tributi diretti e la violazione dell’art. 20 dello Statuto, in
riferimento al successivo art. 36, nonché all’art. 6 del D.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto
speciale in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione
siciliana.
Ciò in quanto la fissazione al netto, anziché al lordo, degli
emolumenti suddetti costituiva una illegittima esenzione fiscale,
contraria alle norme della legislazione statale (artt. 14, 87 e 127 del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).
Concludeva, quindi, perché fosse negata “ogni competenza in
materia alla Regione siciliana” e venisse annullato il decreto
assessoriale in esame.
La Regione siciliana non si costituiva in giudizio.
Ma con altro provvedimento 3 ottobre 1968, n. 787, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre successivo,
l’Assessore per l’industria e il commercio ha annullato il precedente
decreto del 20 marzo 1968, per cui è conflitto, e, conformandosi ai
princìpi espressi nelle norme sopra indicate, ha fissato “al lordo”
gli emolumenti dei sopramenzionati funzionari dell’E.S.P.I.
Del che ha dato atto la difesa del Presidente del Consiglio con
memoria depositata il 16 gennaio 1969, concludendo perché questa Corte
“voglia dichiarare cessata la materia del contendere”.
Tali conclusioni l’Avvocatura dello Stato ha ribadito anche con
altra memoria, in data 20 maggio 1969, con la quale ha altresì
precisato, a seguito di chiarimento dell’Ufficio della Presidenza della
Regione siciliana, interamente trascritto nello stesso atto difensivo,
che il decreto impugnato, indicato nell’art. 1 del citato decreto di
annullamento, col n. 278, secondo l’ordine progressivo degli atti
emanati dall’Assessorato per l’industria e il commercio, è lo stesso
decreto 20 marzo 1968 apparso nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale
regionale del 1 giugno 1968 e contrassegnato dal n. 312 di
pubblicazione.
Il decreto 20 marzo 1968 dell’Assessore per l’industria e il
commercio della Regione siciliana, impugnato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri col ricorso sopra indicato, per conflitto di
competenza in materia di accertamento e riscossione delle imposte a
seguito della determinazione, “al netto da ritenute ed oneri fiscali di
qualsiasi natura”, degli emolumenti mensili spettanti al presidente e
al vice presidente dell’E.S.P.I., è stato esplicitamente annullato
dall’art. 1 del successivo decreto assessoriale 3 ottobre 1968, n. 787
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre
successivo).
Con l’art. 2 di questo stesso provvedimento, come anche
l’Avvocatura dello Stato deduce in successive memorie illustrative,
l’organo regionale ha altresì deterininato gli emolumenti in questione
“al lordo” da ritenute ed oneri fiscali.
È stato posto in tal modo nel nulla ex tunc l’atto, in relazione
al quale era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzioni,
ed è venuta a cessare la situazione di contrasto che aveva dato
occasione alla controversia. Di conseguenza è venuto meno l’interesse
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica parte costituita in
giudizio, ad ottenere una pronuncia sull’appartenenza del potere.
In conformità di precedenti decisioni questa Corte deve quindi
dichiarare cessata la materia del contendere, cosi accogliendo le
ultime conclusioni formulate dall’Avvocatura dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del
decreto dell’Assessore per l’industria e il commercio della Regione
siciliana, in data 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 1 giugno 1968, con il quale
Vennero determinati gli emolumenti dovuti al presidente e al vice
presidente dell’Ente siciliano di promozione industriale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.