Sentenza N. 1106 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1988
Data deposito/pubblicazione
20/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la
ristrutturazione della flotta pubblica – Gruppo Finmare – e
interventi per l’armamento privato), in relazione all’art. 3, secondo
comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre
1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra
Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di costituzione dell’Adriatica di Navigazione S.p.a.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Mario Vianello e Augusto Salvatore per
l’Adriatica di Navigazione S.p.a. e l’Avvocato dello Stato Gaetano
Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
ristrutturazione della “Finmare”, prevede, fra l’altro, all’art. 3,
il pensionamento anticipato del personale esuberante, individuato a
seguito di apposita procedura, fra quello che abbia raggiunto l’età
di cinquantacinque anni, se di sesso maschile, o di cinquant’anni se
di sesso femminile.
Con l’ordinanza del 24 dicembre 1987, il Pretore di Venezia – in
una controversia in cui veniva in applicazione detta normativa (nei
confronti di una lavoratrice collocata a riposo in età appunto
inferiore ai cinquantacinque anni) – ne ha denunciato
l’illegittimità in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost.
Ritenuta in re ipsa, atteso l’oggetto del giudizio, la rilevanza
della questione, ne ha motivato la non manifesta infondatezza
“mutuando le considerazioni esposte nella sentenza di questa Corte n.
137/86”, che dovrebbero condurre, anche nel caso in questione, a
censurare l’ingiustificata discriminazione attuata in danno della
donna, posto che, anche in tema di prepensionamento obbligatorio, la
predeterminazione di limiti di età che risultano, per quest’ultima,
diversi ed inferiori rispetto a quelli stabiliti per l’uomo, viola,
non diversamente dalla disposizione giudicata costituzionalmente
illegittima con la menzionata sentenza, il diritto della prima,
costituzionalmente protetto dai precetti suddetti, di vedersi
assicurata una potenziale durata della vita lavorativa non inferiore
a quella garantita al secondo.
2. – L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio si è costituita la S.p.a. Adriatica di
navigazione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
La difesa della parte privata ha espresso dubbi sulla rilevanza
della questione, potendo ipotizzarsi l’inapplicabilità, nei propri
confronti, della legge n. 856 del 1986: ciò perché lo stesso
Pretore di Venezia sarebbe pervenuto a tale conclusione rilevando che
la Società Adriatica di navigazione esercita in prevalenza servizi
passeggeri e non merci.
La stessa parte, comunque, ha sollecitato la declaratoria di
infondatezza della questione osservando che, secondo il sistema della
citata legge, la graduatoria del personale da prepensionare è
ordinata secondo l’età (e prescindendo dal sesso), nell’ambito di
tale graduatoria collocandosi in un unico ordine i lavoratori
ultracinquantacinquenni e le lavoratrici ultracinquantenni (essendo
così evidente che il personale da prepensionare è individuato dalla
maggiore età e non dal sesso). Ha rilevato, infine, che una diversa
età pensionabile, per la donna rispetto all’uomo, trova tuttora una
ragionevole giustificazione, di rilievo costituzionale, nella
peculiare posizione familiare della donna stessa.
La difesa dell’Autorità intervenuta contesta la fondatezza della
questione, sia in correlazione ai paralleli limiti di età vigenti,
in caso di pensionamento ordinario, nell’ambito delle assicurazioni
sociali, sia in correlazione alle peculiari finalità di risanamento
economico, che son proprie della legge n. 856/1986: e, nel
perseguimento di queste, la determinazione di un diverso limite di
età per il prepensionamento, rispettivamente per uomini e donne,
integrerebbe una scelta discrezionale ispirata a criteri di
razionalità e minore onerosità, tenuto conto anche dell’organico
delle imprese interessate e della necessità di garantire che un
consistente numero di soggetti lasci il posto di lavoro.
costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre
1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica),
nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio
del personale esuberante, fissa un limite di età per le donne
diverso e inferiore (cinquant’anni) a quello stabilito per gli uomini
(cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e
37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli
uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata
compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.
2. – È preliminare l’esame della eccepita irrilevanza della
questione. La Società datrice di lavoro sostiene l’inapplicabilità,
nei suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in
prevalenza servizi passeggeri e non merci ed, inoltre, che la
lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi.
L’eccezione è palesemente infondata perché i fatti su cui si
fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di
causa, non risultano affatto dall’ordinanza di rinvio a questa Corte.
3. – Nel merito la questione è fondata.
L’art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma
di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato
per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Società
del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l’impossibilità di
conseguire l’equilibrio economico della gestione e la loro
indispensabilità per l’economia nazionale.
L’art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma
contenga l’indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del
personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai
servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell’attuazione
del programma medesimo e delle relative variazioni.
Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste
esuberanze di personale è data facoltà di presentare domanda
irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i
requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto
l’età di cinquant’anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.
Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato
la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la società interessata
provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti
previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il
criterio prevalente della maggiore età; se invece è inferiore, la
società interessata individua il personale che, in possesso dei
requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato
seguendo il criterio della maggiore età fino al raggiungimento dei
limiti numerici indicati nel programma medesimo.
La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui
si verifica o l’accoglimento della domanda o l’individuazione
suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo.
Esso è liquidato sulla base dell’anzianità contributiva aumentata
di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e quello di compimento dell’età per la pensione di
vecchiaia.
La prevista possibilità di porre il personale esuberante in
anticipato pensionamento non può essere assimilata alla ipotesi di
un normale pensionamento per raggiungimento della relativa età
richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di
lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto
di lavoro per una causa eccezionale.
Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione
aziendale.
Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei
confronti del personale ritenuto esuberante è connessa ad un
particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per
le Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta
l’impossibilità di conseguire l’equilibrio economico della gestione
e la loro indispensabilità per l’economia nazionale.
La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea
scelta dei lavoratori al raggiungimento della età richiesta, ma per
imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio
licenziamento.
In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati
da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non può
effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell’azienda in base
soltanto al sesso. Si è più volte affermata da questa Corte (sentt.
nn. 137/1986; 498/1988; ord. n. 703/1988) la piena parità di
trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all’età
lavorativa.
Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti
principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei
precetti costituzionali, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma,
della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione
della flotta pubblica – Gruppo Finmare e interventi per l’armamento
privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato
obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite
di età (cinquant’anni) diverso ed inferiore rispetto a quello
(cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI