Sentenza N. 111 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
19/07/1968
Data deposito/pubblicazione
19/07/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca
delle concessioni di medaglie al valore a favore degli appartenenti
alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue
specialità, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1966 dal pretore
di Roma nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, iscritta
al n. 71 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, imputato del
reato di cui all’art. 498 del Codice penale, per essersi fregiato dei
distintivi di due medaglie d’argento e di una di bronzo al valor
militare, a lui conferite per atti compiuti nella guerra civile di
Spagna e successivamente revocate, il pretore di Roma, con ordinanza
del 3 marzo 1966 ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell’art. 1 e dell’art. 2 del D.L.L.
21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la revoca delle concessioni
di medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia
volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.
Secondo l’ordinanza la revoca delle concessioni di decorazioni al
valor militare e dell’Ordine Militare di Savoia, e la cessazione delle
pensioni e dei soprassoldi relativi, per gli appartenenti alla
disciolta milizia fascista, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25
della Costituzione. La violazione del principio di eguaglianza
deriverebbe dalla non giustificata discriminazione fra le unità
italiane – esercito, marina, aeronautica – che parteciparono alla
guerra di Spagna, e la milizia, la quale, considerata per la legge del
1924 una delle Armi dell’esercito, e normalmente comandata anche da
ufficiali dell’esercito in servizio permanente effettivo, operò
accanto ad esse. La violazione del principio di irretroattività della
legge penale deriverebbe dal fatto che la legge impugnata avrebbe
equiparata l’appartenenza alla milizia ad un fatto illecito tanto da
infliggere una sanzione collettiva, pei un atto che non costituiva
reato al tempo in cui fu commesso. Per giungere a questa conclusione,
l’ordinanza ritiene che la privazione delle decorazioni e delle
pensioni, conseguente – secondo il Codice penale militare – alla pena
accessoria della degradazione, previa condanna penale per alcuni reati
infamanti, sarebbe essa stessa una punizione, sancita sul semplice
presupposto della appartenenza alla milizia.
L’ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 dell 4 maggio 1966.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti,
sicché la questione è stata decisa in camera di consiglio.
La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2 del D.L.L. 21 agosto
1945, n. 535, che dispongono la revoca delle concessioni di decorazioni
al valor militare e dell’Ordine militare di Savoia a favore di
appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e
sue specialità, in dipendenza di atti compiuti nella guerra di Spagna;
e dispongono altresì la cessazione delle corrispondenti pensioni e dei
soprassoldi.
La revoca delle concessioni sopraindicate trae origine da una
valutazione di carattere prettamente politico dell’opera svolta, nella
guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista, per i quali
quella guerra rappresentò un fatto ideologico ritenuto incompatibile
col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella
Costituzione. Tale valutazione, poiché fatta dal legislatore
nell’esercizio del potere discrezionale allo stesso consentito entro i
limiti segnati dall’ordinamento dell’epoca, sfugge al sindacato di
questa Corte, la quale non deve neppure prendere in considerazione le
argomentazioni di carattere politico, di cui non è immune l’ordinanza
di rimessione.
La Corte rileva altresì che la legge impugnata, emanata
nell’agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la
revoca ha esaurito i suoi effetti prima della entrata in vigore della
Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento
stabilizzato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, secondo comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535,
recante norme per la “revoca delle concessioni di medaglie al valore in
favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza
nazionale e sue specialità” sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione con ordinanza 3 marzo 1966 del pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI.