Sentenza N. 1111 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1988
Data deposito/pubblicazione
20/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI;
n. 22 (“Modifiche ed integrazioni al d.l. 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,
concernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di
impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture
sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attività di interesse turistico”), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, promosso con ricorso
della Provincia autonoma di Trento, notificato il 23 aprile 1988,
depositato in cancelleria il 29 aprile 1988 ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 1988.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Uditi l’avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento e
l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
successivo, la Provincia autonoma di Trento solleva questione di
legittimità costituzionale del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22,
convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92, nel suo complesso, ed in
particolare degli artt. 1, quarto, quinto e sesto comma, 2, primo
comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma, 7, terzo comma e 8,
secondo comma, del medesimo per violazione degli artt. 9, n. 11, e 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino
Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 20 marzo
1975, n. 475) nonché per violazione delle disposizioni del titolo
sesto dello Statuto (artt. 69 e ss.).
La ricorrente premette che il decreto impugnato è stato adottato
per adeguare talune disposizioni del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito in legge 6 marzo 1987, n. 65, a quanto deciso da questa
Corte con la sentenza n. 517 del 1987, che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 2 del
1987 disciplinanti gli interventi sugli impianti sportivi destinati
ad ospitare le gare dei campionati di diverse discipline, mediante
strutture polifunzionali (art. 1, primo comma, lett. b) e gli
interventi su impianti destinati a promuovere l’esercizio
dell’attività sportiva mediante la realizzazione di strutture
polifunzionali (art. 1, primo comma, lett. c) e, conseguentemente, i
relativi finanziamenti, sul presupposto che gli stessi fossero, in
base alle disposizioni dello Statuto T.A.A. e del d.P.R. n. 475 del
1974, di competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le disposizioni oggetto di specifica censura sono:
a) l’art. 1, comma quarto, che autorizza la Cassa depositi e
prestiti a concedere mutui ventennali sulla base di programmi
predisposti dalle province autonome, distintamente per i due tipi di
interventi suddetti (art. 1, primo comma, lett. b) e c) del d. l. n.
2 del 1987);
b) l’art. 1, quinto comma, che autorizza l’Istituto per il
credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti da contributo
provinciale, determinato nella misura del 5,50 per cento
dell’ammontare del mutuo concesso per la realizzazione di interventi
su impianti di entrambe le tipologie;
c) l’art. 1, sesto comma, in base al quale le somme destinate a
questi contributi sono ripartite con decreto del Ministro del
turismo, su parere del Comitato di coordinamento per la
programmazione dell’impiantistica sportiva, con individuazione di una
quota che deve essere riservata alle Province autonome nella
percentuale loro spettante;
d) l’art. 2, primo comma, che, in riferimento ai soli impianti
per l’attività sportiva di base, prevede che il Ministro per il
turismo determini le somme spettanti a ciascuna regione per la
realizzazione dei programmi dalle stesse predisposti, assegnando
altresì alle Province autonome le somme loro percentualmente
spettanti;
e) l’art. 5, primo comma, che prevede i contributi per
l’attuazione degli interventi sugli impianti sportivi di base (lett.
c) determinandoli, per il 1987, in lire 214 milioni per la Provincia
di Trento;
f) l’art. 6, primo comma, che prevede un decreto del Ministro
per il trasferimento alla Provincia di Trento della somma di lire 72
milioni a parziale copertura degli oneri di ammortamento dei mutui
concessi dall’Istituto di credito sportivo;
g) l’art. 6, secondo comma, che determina l’ammontare dei mutui
da erogare da parte della Cassa depositi e prestiti, stabilendo in
lire 6112 milioni la quota da riservare alla Provincia di Trento;
h) l’art. 7, terzo comma, che determina la misura delle quote
riservate alla Provincia di Trento sui fondi destinati all’attuazione
degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1, primo
comma, d.l. n. 2 del 1987;
i) l’art. 8, secondo comma, secondo cui la Cassa depositi e
prestiti e l’Istituto di credito sportivo comunicano al Ministero del
turismo, alle regioni e alle Province autonome l’elenco degli enti
che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto
esecutivo, affinché il Ministro, per la parte di competenza statale,
e le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza,
possano revocare i contributi non utilizzati per impiegare le somme
recuperate nei programmi successivi.
La ricorrente ritiene queste disposizioni lesive della propria
autonomia finanziaria, in riferimento alle competenze statutariamente
attribuitale in materia di attività sportive, per tre distinte
ragioni.
In primo luogo, perché subordinano le varie forme di
finanziamento alla predisposizione, da parte della Provincia, di
programmi di intervento distinti per categorie di impianti, mentre i
principi che regolano l’autonomia finanziaria delle province
indurrebbero ad escludere che queste ultime debbano predisporre
programmi o rappresentare altrimenti fabbisogni finanziari per poter
ottenere i finanziamenti statali di propria competenza. La previsione
di due categorie di impianti, inoltre, sarebbe incompatibile con la
legislazione provinciale che distingue gli impianti sportivi in base
alla dimensione e non in base alla loro destinazione.
In secondo luogo, perché i medesimi principi che regolano
l’autonomia finanziaria delle Province autonome escluderebbero che i
finanziamenti spettanti alle medesime siano loro attribuiti con
vincolo di destinazione, come viceversa dispone l’art. 8, secondo
comma, che introduce l’obbligo delle Province di revocare i
contributi (diversi da quelli di cui all’art. 79 St. T.- A.A.) non
utilizzati.
Le disposizioni impugnate, infine, sarebbero illegittime perché
disciplinano le forme e le modalità d’accesso agli interventi
finanziari in modo troppo analitico e minuzioso, ben oltre quanto
consentito al legislatore statale nell’esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento.
2. – Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo la reiezione del ricorso.
Nell’atto di costituzione si precisa che il d.l. n. 22 del 1988,
in riferimento alla sentenza di questa Corte n. 517 del 1987, ha
ridefinito i criteri di individuazione degli impianti destinati
all’esercizio dell’ attività agonistica, di cui all’art. 1, primo
comma, lett. b) del d.l. n. 2 del 1987, ed ha previsto per le
Province autonome programmi di interventi a livello provinciale,
collegando la erogazione dei mutui a questi programmi. In tal modo,
la nuova disciplina sarebbe pienamente rispettosa delle competenze
provinciali, come delineate dalle norme di attuazione, secondo
l’interpretazione datane da questa Corte, in quanto la necessità
della programmazione degli interventi, anche a livello provinciale,
risponde ad un criterio di indirizzo e coordinamento insito nella
legge n. 65 del 1987 ed in quella impugnata, che costituiscono nel
loro insieme una normativa di tipo programmatorio che non può non
interessare anche le province autonome.
Il fatto che siano previsti atti programmatori distinti in base
agli interventi da realizzare, inoltre, non lederebbe la competenza
sostanziale delle Province autonome, trattandosi di aspetto meramente
formale ed esteriore; infatti, la stessa rilevata diversità dei
criteri di classificazione non vincola l’autonomia della ricorrente
che è evidentemente libera di distribuire gli interventi tra i due
distinti programmi secondo i criteri previsti dalla legislazione
locale. La stessa previsione della revoca dei contributi non
utilizzati e del conseguente reimpiego nel programma successivo (art.
8, secondo comma), risponderebbe alle esigenze di una programmazione
provinciale effettuata per diversi tipi di impianti; una volta,
infatti, che la erogazione dei contributi segua la autonoma
predisposizione di programmi da parte della provincia non può
configurarsi un indebito vincolo di destinazione nel previsto
reimpiego all’interno dello stesso programma, trattandosi pur sempre
della utilizzazione di risorse finanziarie in programmi liberamente
prescelti ed approvati, in sede di programmazione, dalla stessa
provincia.
Quanto alla censura concernente l’art. 1, quarto comma,
l’Avvocatura osserva che la diretta erogazione di finanziamenti da
parte della Cassa depositi e prestiti in favore di comuni delle
Province autonome, non lede la competenza delle stesse né la loro
autonomia finanziaria (sent. n. 415/88). Per quel che riguarda,
infine, la determinazione della misura del contributo sui mutui
erogati dall’Istituto di credito sportivo, l’Avvocatura rileva che
“la prevista parametrazione della misura del contributo all’ammontare
del mutuo riconosciuto ammissibile con il progamma ‘approvato’… non
significa che analoga predeterminazione debba valere per l’assistenza
finanziaria in ipotesi concessa (anche) dalla Provincia”.
Infatti, come non sono soggetti ad approvazione ministeriale gli
interventi da realizzare nel territorio della Provincia, così agli
stessi interventi non può applicarsi direttamente la disciplina
comune; conseguentemente, gli stessi soggetti di autonomia sono
“liberi di determinarsi discrezionalmente per quanto attiene alla
misura del loro eventuale contributo finanziario”.
3. – In prossimità dell’udienza di discussione, la Provincia
autonoma di Trento ha depositato una memoria con la quale contesta le
deduzioni dell’Avvocatura generale dello Stato e insiste per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legge
impugnato.
legittimità costituzionale del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92.
Una prima questione concerne il decreto-legge nel suo complesso,
ritenuto lesivo dell’autonomia finanziaria della Provincia, quale
risultante dalle disposizioni contenute nel titolo VI del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige).
Le altre questioni concernono le disposizioni di cui agli artt. 1,
quarto, quinto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6,
primo e secondo comma, 7, terzo comma ed 8, secondo comma, che la
Provincia, per tre ragioni, ritiene lesive della propria autonomia
finanziaria (intero titolo VI dello Statuto), in riferimento alla
competenza in materia di attività sportive e ricreative e relativi
impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 170) come delineata e specificata dalle norme di attuazione
(d.P.R. 20 marzo 1974, n. 475).
Le disposizioni impugnate sarebbero infatti illegittime, ad avviso
della ricorrente, in primo luogo perché subordinano le varie forme
di finanziamento dalle stesse previste alla predisposizione, da parte
della Provincia, di programmi di intervento distinti per categorie di
impianti aventi criteri diversi da quelli adottati dalla legislazione
locale in materia; inoltre, perché contengono un vincolo di
destinazione per le somme delle quali si prevede lo stanziamento in
favore dell’ente suddetto (v. in particolare l’art. 8, secondo
comma); infine, perché disciplinano le forme e le modalità dei
finanziamenti in modo troppo analitico e minuzioso, tale da
comprimere le proprie competenze e in definitiva la relativa
autonomia finanziaria statutariamente attribuita.
2. – Il d.l. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con legge 21 marzo
1988, n. 92, è stato adottato, come si desume dalla sua premessa, a
seguito della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987 che ha
ritenuto la competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di attività sportive e connessi impianti ed attrezzature
(art. 9, n. 11, St. T.- A.A., nonché relative norme di attuazione
approvate con d.P.R. n. 475 del 1974) con esclusione di quelle
agonistiche, regolate dall’ordinamento sportivo internazionale con
carattere programmatico, ed ha dichiarato quindi la illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni del su ricordato d.l. 3 gennaio
1987, n. 2, convertito con legge 6 marzo 1987, n. 65, e precisamente
di quelle che sottoponevano alla programmazione centrale generale
tutti gli interventi da attuarsi nel territorio delle Province
autonome (e, conseguentemente, le disposizioni che disciplinavano le
erogazioni finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere
rientranti nella suddetta programmazione).
In questa prospettiva, il d.l. n. 22 del 1988, oltre a ridefinire
gli impianti destinati all’esercizio di attività agonistiche,
precisando che sono quelli destinati ad ospitare gare delle diverse
discipline sportive competitive, organizzate secondo criteri di
ufficialità (v. art. 1, comma 2), ha differenziato la
regolamentazione degli interventi relativi a quegli impianti, e di
quelli concernenti impianti destinati alla promozione dell’esercizio
delle attività sportive, nel territorio delle dette Province
autonome (v., in particolare, l’art. 1, comma 3, che ha modificato
l’art. 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 2 del 1987, il quale ha escluso le
due Province dalle procedure di programmazione degli interventi
valide per il restante territorio nazionale).
Significativo è, d’altronde, il rilievo che la ricorrente non
lamenta un’invasione della propria competenza in materia di attività
sportive, ma si duole unicamente della compressione, sotto vari
profili, della sua autonomia finanziaria.
3. – Le censure sollevate dalla Provincia di Trento, peraltro,
sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.
Inammissibile è la questione concernente l’impugnato
provvedimento normativo nel suo complesso, in quanto il ricorso non
contiene sul punto la benché minima motivazione. Come questa Corte
ha avuto modo di chiarire, infatti, l’onere della motivazione
dell’impugnazione ha la sua giustificazione logica nell’esigenza di
dedurre il presupposto della stessa, onde consentire alla Corte il
vaglio in limine litis della concreta sussistenza dello specifico
interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni
impugnate, nonché nell’esigenza di determinare l’oggetto della
questione sottoposta al giudizio di costituzionalità (v. sent. n.
517 del 1987).
Ora, benché debba escludersi che il decreto-legge n. 22 del 1988
e la relativa legge di conversione possano costituire, nei confronti
della Provincia ricorrente, un complesso di disposizioni a tal punto
connesse che la eventuale dichiarazione della illegittimità
costituzionale di alcune soltanto comporti la illegittimità delle
altre, la carenza di motivazione della censura relativa all’intero
testo comporta un vizio che rende inammissibile la questione.
4. – Non sono fondate, poi, le altre questioni sollevate dalla
Provincia ricorrente in ordine alle disposizioni oggetto di specifica
impugnazione.
La prima concerne l’art. 1, quarto comma, del d.l. n. 22 del 1988,
convertito con legge n. 92 del 1988, che autorizza la Cassa depositi
e prestiti a concedere, sulla base di programmi predisposti dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, mutui ventennali a totale
carico dello Stato, finalizzati alla realizzazione sia degli
interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le
esigenze delle attività agonistiche delle diverse discipline
sportive, aventi carattere di programmaticità e competitività e
organizzate secondo criteri di ufficialità, sia in ordine ad
impianti destinati all’esercizio dell’attività sportiva (art. 1,
primo comma, lett. b) e c) del d.l. n. 2 del 1987, convertito con
legge n. 65 del 1987, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 22 del
1988).
A giudizio della ricorrente, questa disposizione sarebbe lesiva
dell’autonomia finanziaria attribuitale dallo Statuto perché
subordina la erogazione del finanziamento alla elaborazione di due
programmi, secondo la tipologia prevista dalla legislazione statale,
non compatibile con quella adottata dal legislatore provinciale.
Per contro la disposizione in esame appare immune dai denunciati
vizi di legittimità costituzionale.
Premesso, infatti, che la Provincia ricorrente non contesta la
legittimità dell’intervento finanziario statale, ma solo le
modalità con le quali detto intervento è articolato, occorre
rilevare che la previsione secondo cui la erogazione del
finanziamento è subordinata ai due programmi di intervento da parte
delle Province autonome, non lede, secondo quanto già ritenuto da
questa Corte (v. sentt. nn. 356 del 1985 e 64 del 1987), l’autonomia
finanziaria delle Province stesse, in quanto queste possono elaborare
i piani suddetti sulla base di scelte e di valutazioni liberamente
operate. D’altronde, come già rilevato, il d.l. n. 22 del 1988 è
volto ad adeguare la normativa statale ai principi affermati da
questa Corte con la sentenza n. 517 del 1987 che, in particolare, ha
dichiarato illegittime le disposizioni del d.l. n. 2 del 1987, le
quali subordinavano anche le stesse province alla programmazione
disposta in sede centrale: mentre il d.l. oggetto del presente
giudizio rimette interamente alle medesime il potere di inziativa al
fine degli interventi nel loro territorio.
Né queste considerazioni risultano contraddette dal rilievo, pure
operato dalla Provincia ricorrente, secondo cui i programmi da
predisporre sono caratterizzati sulla base di una tipologia non
compatibile con quella prevista dalla legislazione provinciale (v. la
legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 ed il piano pluriennale
degli impianti sportivi della Provincia autonoma di Trento, che
differenziano gli impianti su base dimensionale anziché funzionale).
Il d.l. n. 22 del 1988, infatti, come già rilevato, differenzia la
posizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali
sono perciò libere rispetto a tutte le altre regioni, come del resto
riconosciuto dall’Avvocatura dello Stato, di determinare i contenuti
dei prescritti programmi, distribuendo all’interno dell’uno o
dell’altro gli interventi secondo criteri discrezionali e rispondenti
alla tipologia prevista dalla legislazione provinciale.
D’altronde, non può non rilevarsi che la ricorrente non contesta
la legittimità della disposizione (art. 1, comma secondo, d.l. n. 22
del 1988) che, precisando la tipologia già determinata dall’art. 1,
primo comma, del d.l. n. 2 del 1987, convertito con legge n. 65 del
1987, è alla base della prevista esistenza di due distinti programmi
(né la legittimità della distinzione degli impianti ai fini degli
interventi aveva formato oggetto di specifica censura nel giudizio
definito con la sentenza n. 517 del 1987).
Oggetto di impugnazione non sono, pertanto, le disposizioni
sostanziali che individuano la tipologia degli impianti, ma quelle
che in relazione a questa tipologia attribuiscono i finanziamenti.
Deve, conseguentemente, escludersi, anche per questo motivo, che la
disposizione di cui all’art. 1, quarto comma, del d.l. n. 22 del
1988, convertito con legge n. 92 del 1988, leda l’autonomia
finanziaria della provincia ricorrente.
5. – Le considerazioni ora svolte valgono anche ad escludere la
illegittimità costituzionale degli articoli 1, sesto comma, 2, primo
comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma e 7, terzo comma, del
d.l. sopracitato. Si tratta, infatti, di disposizioni che in vario
modo disciplinano le modalità per la determinazione dei contributi
spettanti alle Province autonome (artt. 1, sesto comma, 2, primo
comma e 7, terzo comma) ed in diversa misura assegnano a queste
ultime somme di importo espressamente determinato (artt. 5 e 6, primo
e secondo comma), ma sempre destinate alla realizzazione di
interventi previsti dal programma relativo agli impianti destinati
all’esercizio dell’attività agonistica, ovvero dal programma
relativo alla promozione dell’esercizio delle attività sportive,
ovvero ancora dall’uno e dall’altro.
6. – Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, quinto comma, del d.l. n.
22 del 1988, convertito con legge n. 92 del 1988, che, autorizzando
l’Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali,
assistiti dal contributo statale, regionale o provinciale, per la
realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui alle lett.
b) e c) dell’art. 1, primo comma, del d.l. n. 2 del 1987, convertito
con legge n. 65 del 1987, determina il contributo nella misura del
5,50 per cento sull’ammontare del mutuo concesso.
La Provincia ricorrente lamenta che la previsione di un contributo
provinciale e, soprattutto, la determinazione della misura dello
stesso violino la propria autonomia finanziaria.
La disposizione impugnata, peraltro, si limita soltanto ad
autorizzare l’Istituto per il credito sportivo ad erogare
materialmente mutui decennali a determinati soggetti e per specifiche
finalità, ma non impone alle Province autonome di concedere propri
contributi ai soggetti interessati. Spetta, pertanto, alle medesime
determinare con proprie leggi i requisiti relativi di concessione del
contributo provinciale in riferimento ad interventi da svolgere su
impianti ubicati nel loro territorio e compresi nei programmi da esse
elaborati.
Per quanto concerne la determinazione della misura massima del
contributo è sufficiente rilevare, per escluderne la operatività
nei confronti della Provincia ricorrente, come del resto sostenuto
dalla stessa Avvocatura dello Stato, che quella determinazione si
riferisce ai contributi sull’ammontare dei mutui riconosciuti
ammissibili dal programma approvato con decreto ministeriale.
Pertanto, poiché il programma elaborato dalle Province autonome non
è soggetto ad approvazione ministeriale, deve escludersi che le
medesime siano vincolate, nella determinazione dell’entità del
contributo che intendono erogare per gli interventi eseguibili con
mutuo dell’Istituto per il credito sportivo, al rispetto della misura
massima prevista dalla disposizione impugnata.
7. – Non fondata è, infine, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, secondo comma, del d.l. n. 22 del 1988.
Questa disposizione prevede che le Province autonome di Trento e
di Bolzano, alle quali la Cassa depositi e prestiti e l’Istituto per
il credito sportivo devono comunicare, decorsi quattro mesi
dall’approvazione dei programmi, l’elenco degli enti che non abbiano
presentato la domanda di mutuo corredata dal progetto esecutivo,
procedono alla revoca dei contributi non utilizzati per impiegare le
somme recuperate a favore di altri aventi diritto nel programma
successivo.
La Provincia ricorrente lamenta la violazione della propria
autonomia finanziaria in quanto la disposizione in esame conterrebbe,
in materia di competenza provinciale, un illegittimo vincolo di
destinazione per le somme ad essa spettanti.
Peraltro, ove si rilevi che la ripartizione degli interventi in
programmi elaborati con riferimento a differenti tipologie di
impianti sportivi costituisce l’essenziale funzione dell’intervento
statale in materia di impianti sportivi e che i programmi ai quali
vengono destinate le somme recuperate sono pur sempre elaborati dalle
Province autonome, deve escludersi, anche sulla base delle
considerazioni svolte al punto 4 e delle precedenti pronunce di
questa Corte in materia, che la disposizione in esame violi
l’autonomia finanziaria della Provincia ricorrente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 nel suo complesso, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sollevata dalla
Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11 e 16,
nonché da 69 a 86 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di
attuazione (d.P.R. 28 marzo 1974, n. 475) con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quarto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma,
6, primo e secondo comma, 7, terzo comma, e 8, secondo comma, del
suindicato d.l. n. 22 del 1988, sollevate dalla Provincia autonoma di
Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di
attuazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, quinto comma,
dello stesso d.l., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in
riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI