Sentenza N. 112 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1971
Data deposito/pubblicazione
26/05/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
secondo, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di
coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di pensioni
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia),
promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal tribunale di
Trieste nel procedimento civile vertente tra Gressan Mario e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 14 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l’avv. Arturo Pittoni, per l’INPS, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Con atto notificato il 16 novembre 1966, Mario Gressan conveniva
davanti al tribunale di Trieste l’INPS, chiedendo che la pensione di
vecchiaia, che gli era stata liquidata con decorrenza 1 ottobre 1959,
ossia dal primo giorno del mese successivo alla sua domanda, in
applicazione dell’art. 18, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1957, n.
818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952,
n. 218, in materia di pensioni dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia) gli venisse, invece, liquidata con
decorrenza dal 1 ottobre 1953, ossia dal primo del mese successivo al
compimento del 60 anno di età, come disposto dall’art. 9 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Nel corso del giudizio il Gressan sollevava questione di
legittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 della
Costituzione), del citato art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 818
del 1957.
Il tribunale adito, con ordinanza 16 maggio 1969, dichiarava
rilevante e non manifestamente infondata tale questione, osservando
che, mentre l’art. 9 del r.d.l. n. 636 del 1939 dispone che la pensione
di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello del compimento, da
parte dell’assicurato, del 60 anno di età e che “la successiva legge 4
aprile 1952, n. 218, niente ha innovato su tal punto”, con il
contestato art. 18, comma secondo, del d.P.R. del 1957, n. 818, si
dispone che “qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno
dal raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la
decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono
quelli trascorsi tra la data suddetta e quella di presentazione della
domanda”, venendosi così ad imporre una limitazione della decorrenza
della pensione, non preveduta dalle leggi precedenti, con evidente
eccesso rispetto alla delega contenuta nell’art. 37 della legge n. 218
del 1952, limitata alle sole norme di attuazione e di coordinamento “in
conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa” detta
legge n. 218.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione così prospettata viene
ora alla cognizione di questa Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e
si è costituito l’INPS.
Sia l’Avvocatura generale dello Stato, con la memoria d’intervento,
sia il patrocinio dell’INPS con la memoria conclusionale, chiedono che
la questione venga dichiarata infondata, in quanto proprio la legge n.
218 del 1952, coll’art. 2, modificando in tal senso l’art. 12 del
r.d.l. n. 636 del 1939, afferma il principio che “la pensione di
vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale è presentata la domanda”.
Con altra memoria, depositata il 14 aprile 1971, il patrocinio
dell’INPS insiste nel chiedere che la questione sollevata con
l’ordinanza di rinvio venga dichiarata infondata, in quanto il
presupposto che la legge delegante (n. 218 del 1952) “niente ha
innovato” sul punto che la pensione di vecchiaia (o di anzianità)
decorra dal giorno successivo al compimento del limite di età o al
verificarsi delle altre condizioni prevedute dalla legge per il
conseguimento del relativo diritto, sul quale poggia la motivazione di
detta ordinanza, risulta smentito dall’art. 12, sub 2, della citata
legge delegante, in forza del quale la pensione stessa decorre, invece
“dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata
la domanda”.
L’art. 91, comma primo, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, sulla
previdenza sociale, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,
disponeva che la pensione di vecchiaia dovesse decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età o
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si fosse
perfezionato il diritto alla pensione.
Nulla disponeva per l’ipotesi che la domanda di liquidazione
venisse presentata con ritardo, salva, beninteso, la prescrizione
quinquennale preveduta dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935.
Con l’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra l’altro, l’art.
12 del r.d.l. n. 636 del 1939 veniva sostituito da un altro testo che,
per la parte riguardante la questione in esame, al secondo comma
dispone testualmente: “La pensione di vecchiaia decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno
dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della
pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:…
omissis”.
Vengono, poi, fissate le percentuali di maggiorazione che, per gli
uomini, vanno dal 6 per cento per il primo anno al 40 per cento per il
quinto anno di differimento.
L’art. 37 della stessa legge n. 218 del 1952 delegava al Governo la
potestà di emanare “in conformità dei principi e dei criteri
direttivi cui si informa la presente legge le disposizioni transitorie
e di attuazione”.
In forza di tale delegazione, con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, venivano emanate Norme di attuazione
e di coordinamento della detta legge 4 aprile 1952, n. 218, l’art. 18
delle quali dispone testualmente: “La pensione di vecchiaia è
liquidata in base a domanda dell’assicurato, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato stesso
compie il 60 anno se uomo od il 55 se donna o, se le altre condizioni
previste dall’art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
sono raggiunte dopo il compimento delle dette età, dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla
pensione.
Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data
di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la
decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono
quelli trascorsi tra la data anzidetta e quella di presentazione della
domanda, e la pensione è maggiorata nelle misure previste dall’art.
12, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”.
Il giudice a quo ritiene che il secondo comma del testé riportato
art. 18 sarebbe illegittimo costituzionalmente, in riferimento all’art.
76 della Costituzione, in quanto “impone una limitazione alla
decorrenza della pensione non prevista in alcun modo dall’art. 9 della
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e, con ciò, eccede i limiti posti
dall’art. 37 della legge delega 4 aprile 1952, n. 218”.
Ma, come risulta dal sopra riportato testo dell’art. 12, comma
secondo, sub art. 2 della legge di delegazione n. 218 del 1952, è
proprio questa legge che statuisce il principio della decorrenza della
pensione di vecchiaia (o, più propriamente, di anzianità) dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Basta questo rilievo per dimostrare che, in conformità con quanto
deducono sia l’Avvocatura generale dello Stato sia il patrocinio
dell’INPS, deve ritenersi insussistente il presupposto sul quale, come
sopra si è esposto, poggia la motivazione della ordinanza di rinvio.
La conseguenza è che la questione, con tale ordinanza prospettata,
si deve dichiarare non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, recante
“Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” promossa dal tribunale
di Trieste, con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento all’art. 76
della Costituzione e in relazione alla legge di delega 4 aprile 1952,
n. 218.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.