Sentenza N. 1132 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1988
Data deposito/pubblicazione
22/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
approvata il 28 marzo 1988, riapprovata il 27 luglio 1988 dal
Consiglio regionale avente per oggetto: “Valutazione dell’onere a
carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici
ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell’art. 2 della l.
7 febbraio 1979, n.29”, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 1988, depositato in
cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 25 del registro
ricorsi 1988;
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l’Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
l’avv. Achille Chiappetti per la Regione.
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio
recante “Valutazione dell’onere a carico della Regione dei servizi
resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi
dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29”, approvata il 28
marzo e riapprovata il 27 luglio 1988.
Premette il ricorso che la legge in questione prevede l’assunzione
a totale carico dell’ente dell’onere derivante dalla valutazione dei
servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali,
ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti
del personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito
di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o riforma di
enti ed organici.
Tale disciplina violerebbe l’art. 2 della legge n. 29 del 1979 che
ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione e dipendente,
in quanto se la legge statale impone la ripartizione degli oneri
previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a
quello in atto con la Regione, non può la stessa discostarsi da tali
dettati.
Si chiede, pertanto, che sia dichiarata l’illegittimità
dell’impugnato provvedimento.
1.2 – La Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Achille
Chiappetti, si è costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza
del ricorso. Si osserva, in proposito, che la Regione ha voluto
evitare immotivate ed irrazionali disparità di trattamento a sfavore
dei propri dipendenti, in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38
Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben lungi dall’opporsi ai
principi della legislazione statale, si è limitata ad applicare
altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979).
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l’altro
prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far
valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di
diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante
ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui
risulti iscritto all’atto della propria istanza.
1.2 – Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27
luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l’assunzione
in esclusivo carico dell’ente degli oneri derivanti, per effetto
della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque
transitato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso,
ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29,
ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente.
2. – Senonché, con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del
trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle
amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2)
che per il personale comunque interessato a provvedimenti di
soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano
le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 29, già recante per
talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensì d’ufficio e
senza onere per il lavoratore interessato.
Resta evidenziato che tale norma è intesa a porre termine ad un
esistente stato di contraddittorietà (Atti Camera: bollettino
Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in
esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della
legge regionale con l’art. 2 della legge n. 29: l’adozione di una
generale normazione esaustiva nei sensi più limitatamente pretesi
dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della
materia del contendere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, relativo alla legge della Regione Lazio, approvata
il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante
“Valutazione dell’onere a carico della Regione dei servizi resi ad
enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi
dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI