Sentenza N. 1145 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, 3, quarto comma, 4, 5, secondo comma, e 6 della legge 8
novembre 1986, n. 752 intitolata “Legge pluriennale per l’attuazione
di interventi programmati in agricoltura”, promossi con ricorsi delle
Province autonome di Trento e di Bolzano notificati il 13 dicembre
1986, depositati in cancelleria il 22 dicembre successivo ed iscritti
ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1986;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l’Avv. Sergio Panunzio per le Province autonome di Trento e
di Bolzano e l’Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 8
novembre 1986, n. 752 (“Legge pluriennale per l’attuazione di
interventi programmati in agricoltura”) – ed in particolare gli artt.
1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 – per violazione degli artt.
8, n. 21, e 16 St. T.A.A., nonché delle relative norme di
attuazione, che assicurano alla su detta Provincia potestà
legislativa primaria e amministrativa in materia di agricoltura e
foreste.
1.1. – Secondo la ricorrente, l’art. 1, quarto comma, della
predetta legge – nel disporre che gli interventi finanziari previsti
nei commi precedenti del medesimo articolo debbano rispettare i
principi e i criteri generali stabiliti dalle leggi dello Stato
nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da
svolgere nei confronti delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle determinazioni del
piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall’art. 2
della stessa legge – sarebbe in contrasto con i principi
costituzionalmente richiesti per un corretto esercizio della funzione
di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni (o province)
dotate di autonomia speciale, come delineati da varie sentenze di
questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 340 del 1983 e 177 del
1986). In particolare, risulterebbero violate tanto l’esigenza
dell’infrazionabilità degli interessi regolati, dato che quelli
insistenti nella materia agricoltura e foreste sarebbero sicuramente
localizzabili, quanto l’esigenza dell’astrattezza e generalità degli
indirizzi, poiché il riferimento alle “determinazioni del Piano
agricolo nazionale e di quello forestale” potrebbe implicare un
vincolo, per le predette province ad autonomia differenziata,
rispetto a prescrizioni dal contenuto analitico e puntuale.
1.2. – Una censura identica a quest’ultima è pure mossa dalla
ricorrente all’art. 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, che
vincola le regioni (o le province) ad autonomia speciale a rispettare
le “determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale
nazionale” allorché adottino, in conformità ai propri ordinamenti,
i programmi di sviluppo regionali nel settore agricolo e forestale.
1.3. – Un’ulteriore censura è mossa dalla Provincia di Trento
agli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che dispongono, il primo, il
finanziamento di interventi attinenti a svariate materie e attività
di competenza statale o promosse dallo Stato, e, il secondo,
l’estensione degli interventi finanziari e delle procedure di
ripartizione delle somme, coinvolgenti il C.I.P.E., al settore della
forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Secondo la
ricorrente, l’illegittimità delle disposizioni citate deriverebbe
dal rilievo che le azioni e le materie ivi contemplate, per quanto si
riferiscono al territorio provinciale, sono affidate alla competenza
esclusiva della Provincia di Trento.
2. – Con un ricorso notificato e depositato nelle stesse date del
precedente, la Provincia di Bolzano ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale identiche a quelle prospettate dal
ricorso della Provincia di Trento, svolgendo argomentazioni analoghe.
La Provincia di Bolzano ha altresì impugnato l’art. 5, secondo
comma, della legge n. 752 del 1986, deducendone il contrasto con
l’art. 78 St. T.A.A., che garantisce alle province autonome anche una
speciale autonomia finanziaria. I particolari meccanismi di
assegnazione delle quote erariali ivi previste sarebbero violati,
secondo la ricorrente, dalla disposizione dell’art. 5 che affida al
Ministro dell’agricoltura e delle foreste il potere di stabilire,
sulla base delle indicazioni delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, le occorrenze finanziarie per l’attuazione di
ciascun regolamento comunitario, stimate sulla base delle effettive
potenzialità di attuazione e salvi i limiti di erogazione annuale
fissati dal primo comma dello stesso articolo.
3. – In ambo i giudizi si è costiuito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, per
chiedere il rigetto dei relativi ricorsi.
Quanto alle censure attinenti all’art. 1, quarto comma, e 3,
quarto comma, l’Avvocatura dello Stato, ritenendo che anche le
Province autonome di Trento e di Bolzano siano sottoposte alla
funzione di indirizzo e di coordinamento quando questa sia esercitata
per esigenze di carattere unitario, rileva che nel caso si sarebbe in
presenza di interessi infrazionabili e non localizzabili, come
risulterebbe dal riferimento delle disposizioni impugnate al piano
agricolo nazionale e a quello forestale, vale a dire a norme di
carattere programmatorio.
La stessa Avvocatura contesta, inoltre, che gli interventi
previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata possano ledere le
competenze delle ricorrenti, dal momento che debbono essere adottati
nel rispetto degli articoli del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che
prevedono una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in
materia di agricoltura e foreste valida anche per le province
autonome (artt. 66 – 78).
Infine, con riferimento alle censure mosse all’art. 5 dalla
Provincia di Bolzano, l’Avvocatura osserva che, oltre al carattere
nazionale e unitario delle attività oggetto del finanziamento, la
previsione che il Ministro debba tener conto delle indicazioni della
provincia autonoma (o regione) interessata relativamente alla
determinazione delle quote da assegnare alla stessa per l’attuazione
di ciascun regolamento comunitario, escluderebbe qualsiasi lesione
dell’autonomia finanziaria della ricorrente.
4. – In prossimità della udienza tutte le parti in giudizio hanno
presentato ulteriori memorie, con le quali, oltre a ribadire le
argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi, hanno
formulato nuove considerazioni.
4.1. – Le Province autonome di Trento e di Bolzano – nel
sottolineare che esse contestano, non già il potere di indirizzo e
coordinamento statale collegato ai piani previsti dalla legge
impugnata, ma il fatto che nei confronti delle province autonome
munite di autonomia speciale tali piani possano legittimamente
esprimersi attraverso previsioni specifiche e puntuali – replicano
all’Avvocatura dello Stato che non varrebbe osservare, al fine di
escludere l’illegittimità dell’analitica descrizione degli
interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che
questi debbano svolgersi in armonia con la ripartizione delle
competenze operata dagli artt. 66-78 del d.P.R. n. 616 del 1977, dal
momento che queste ultime disposizioni non sarebbero applicabili alle
province (o regioni) ad autonomia differenziata, non prevedendo
funzioni ulteriori o di più ampia portata rispetto a quelle
riconosciute alle province stesse dalle norme di attuazione dello
Statuto.
4.2. – Nel rilevare che la legge impugnata valorizza, anziché
comprimere, l’autonomia regionale (o provinciale), l’Avvocatura dello
Stato precisa che la stessa legge si è limitata ad organizzare
l’indirizzo e il coordinamento delle attività regionali nei settori
considerati, prevedendo, in particolare, un raccordo costante tra le
azioni dell’amministrazione centrale e quelle degli uffici regionali
(o provinciali) attraverso i lavori dell’apposita Commissione di
settore (effettivamente istituita con d.P.C.M. 23 gennaio 1987), la
quale, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, opera nell’ambito della
Conferenza Stato-regioni ed è composta dal Ministro dell’agricoltura
e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai Presidenti
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
In particolare, per quanto riguarda le censure mosse agli artt. 4
e 6, l’Avvocatura dello Stato, nel ribadire la propria
interpretazione delle disposizioni impugnate, precisa, anche con
riferimento all’attuazione che ne è stata data, che il finanziamento
ivi previsto sarebbe destinato, in parte, agli organi statali per lo
svolgimento di proprie competenze e, in parte, agli interventi
regionali promossi nel quadro di azioni a carattere nazionale e
realizzati in regime di co- finanziamento fra Stato e regioni, regime
che, non solo non lederebbe le autonomie provinciali (o regionali),
ma tenderebbe piuttosto a potenziare condizioni di sinergia
attraverso la destinazione di finanze statali ad interventi di
carattere provinciale o regionale, i quali sono gestiti dagli enti
beneficiari nel quadro di azioni strategicamente concordate a livello
nazionale tra il Ministero, le regioni e le province autonome.
Anche per quel che riguarda le censure mosse dalla Provincia di
Bolzano all’art. 5, l’Avvocatura dello Stato, oltre a precisare che
pur in tal caso le procedure introdotte non si discostano dal modello
collaborativo precedentemente tratteggiato, esclude qualsivoglia
violazione dell’art. 78 St. T.A.A. in ragione del rilievo che l’art.
5 concernerebbe un finanziamento settoriale di carattere
straordinario, relativo ad interventi di attuazione di regolamenti
comunitari in materia di azioni strutturali nel mercato agricolo
(finanziamento che, in fatto, è stato ben superiore a quello che
sarebbe spettato alla Provincia in base al criterio fissato dal
citato art. 78).
di Trento e di Bolzano pongono al giudizio di questa Corte tre
distinte questioni di legittimità costituzionale afferenti a
disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n. 752, dal
titolo “Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati
in agricoltura”.
Più precisamente, ambedue le ricorrenti sospettano
d’incostituzionalità – per presunta violazione dell’art. 8, n. 21, e
dell’art. 16 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché
delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279),
che riconoscono alle Province di Trento e di Bolzano la competenza
legislativa esclusiva e quella amministrativa in materia di
agricoltura e foreste – le seguenti disposizioni:
a) l’art. 1, quarto comma, e l’art. 3, quarto comma, che,
vincolando le attività e gli interventi demandati alle regioni e
alle province autonome al “rispetto dei principi e dei criteri
generali stabiliti dallo Stato nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e
forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano
agricolo nazionale e di quello forestale” elaborato, ai sensi
dell’art. 2, dal CIPE, assoggetterebbero le Province ricorrenti a
prescrizioni che, a tenore della disposizione impugnata, potrebbero
illegittimamente consistere in comandi puntuali e concreti;
b) gli artt. 4 e 6, che, nel descrivere analiticamente, ai fini
dell’ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge impugnata, le
“azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero
dell’agricoltura e delle foreste”, nonché quelle di competenza dello
stesso Ministero e quelle attinenti alla forestazione produttiva,
protettiva e conservativa, invaderebbero, per quanto si riferiscono
ad attività localizzate nelle Province di Trento e di Bolzano,
settori statutariamente affidati alla competenza legislativa e
amministrativa delle province stesse.
Una terza questione di legittimità costituzionale è, infine,
sollevata dalla sola Provincia di Bolzano nei confronti dell’art. 5,
secondo comma, il quale, nell’affidare al Ministro dell’agricoltura e
foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni della
regione o della provincia autonoma interessata ed entro i limiti di
erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso art. 5, le
occorrenze finanziarie necessarie per l’attuazione di ciascun
regolamento comunitario, stimate in relazione alle effettive
potenzialità di attuazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 78
St. T.A.A., che, ai fini di adeguare le finanze delle province
autonome alle esigenze connesse all’esercizio delle proprie funzioni,
prevede la devoluzione delle somme alle stesse spettanti secondo un
meccanismo predeterminato, consistente nell’assegnazione di quote del
gettito di determinate imposte o tasse erariali.
In considerazione dell’identità o della connessione delle
questioni di costituzionalità sollevate con i ricorsi indicati in
epigrafe, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
un’unica sentenza.
2. – Non fondata, nei termini precisati dalla presente
motivazione, è la questione di legittimità costituzionale relativa
agli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge n. 752 del
1986, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A.,
per la pretesa violazione dei limiti posti all’esercizio della
funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti di
materie affidate alla competenza legislativa (esclusiva) e
amministrativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2.1. – Le disposizioni impugnate prevedono che gli interventi
demandati alle Province di Trento e di Bolzano (o alle regioni) e i
programmi provinciali (o regionali) di sviluppo agricolo e forestale,
nonché le azioni vòlte alla razionalizzazione e al miglioramento
delle strutture agricole nell’ambito delle previsioni di spesa
operate dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico
della sezione orientamento del F.E.O.G.A., siano “progammati e
realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti
dallo Stato nell’esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con
particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale
e di quello forestale”, previsti dall’art. 2 della legge n. 752 del
1986. Le ricorrenti sospettano d’incostituzionalità tali previsioni,
in quanto le ritengono lesive della propria autonomia legislativa e
amministrativa soprattutto in relazione alla possibilità che – a
causa del tenore letterale delle disposizioni impugnate, che parlano
di “determinazioni” del piano nazionale agricolo e di quello
forestale – la funzione di indirizzo e coordinamento ivi prevista si
esprima in prescrizioni puntuali e concrete. Tuttavia tale dubbio non
ha alcun fondamento, poiché le disposizioni di legge oggetto del
presente giudizio, ove siano correttamente interpretate, non
appaiono, di per sé, lesive della competenza legislativa esclusiva e
di quella amministrativa attribuita alle province ricorrenti in
materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 St.
T.A.A.).
In effetti, gli artt. 1, comma quarto, e 3, comma quarto, della
legge n. 752 del 1986 prevedono interventi regionali che, oltre ad
essere sorretti da finanziamenti statali senza vincoli di
destinazione, sono soggetti alla funzione di indirizzo e
coordinamento spettante al Governo e, in particolare, alle
determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale,
previsti dall’art. 2 della stessa legge n. 752.
A norma di quest’ultimo articolo, tali piani sono adottati dal
CIPE, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
previo esperimento di una particolare procedura, che prevede tanto il
parere della Commissione interregionale istituita dall’art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto una fase di confronto e di
consultazione fra Stato e regioni (e province autonome) da svolgersi
all’interno di un’apposita Commissione di settore, composta dal
Ministro dell’agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali
e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte, la
quale è stata istituita, nell’ambito della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, dall’art. 2, comma quarto, della legge n. 752 del 1986.
Tuttavia, tale articolato sistema di raccordi fra Stato e regioni
(e province autonome) – il quale è pienamente giustificato dal fatto
che in ipotesi la distribuzione delle attribuzioni fra gli organi
statali e quelli regionali (o provinciali) concerne competenze che si
condizionano reciprocamente ed esigono pertanto modalità
essenzialmente cooperative – non può esser considerato di per sé
sufficiente, contrariamente a quanto sembra adombrare la difesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di affermare
conclusivamente che il piano agricolo nazionale e quello forestale,
per l’adozione dei quali quel sistema di raccordi è precostituito,
siano per ciò stesso conformi alle condizioni e ai limiti
costituzionalmente necessari per un legittimo esercizio della
funzione governativa di indirizzo e di coordinamento.
2.2. – Gli atti di indirizzo e di coordinamento, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, oltre a dover essere
adottati secondo le procedure prestabilite dall’art. 3 della legge 22
luglio 1975, n. 382, nel caso puntualmente rispettate, non possono
essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così
analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle Province
di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia necessario per poter
svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro
costituzionalmente affidate (v., da ultimo, sent. n. 177 del 1988).
La ricorrenza di questo requisito va valutata, in sede di
legittimità costituzionale, con particolare rigore quando, come nel
caso di specie, l’indirizzo e coordinamento statale si colloca in una
catena pianificatoria diretta a porre principi e criteri direttivi
nei confronti di piani di sviluppo regionali o provinciali adottabili
nell’esercizio di una competenza legislativa di tipo esclusivo, e,
pertanto, non vincolabili da prescrizioni in grado di snaturarne o di
degradarne l’autentico significato costituzionale.
Ciò posto, va tuttavia escluso che nelle disposizioni di legge in
considerazione vi siano elementi tali da indurre a ritenere violati i
principi ora ricordati. Le disposizioni impugnate, infatti, prevedono
che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare i
propri interventi nel settore agricolo e forestale in armonia con le
“determinazioni” dei piani nazionali in materia di agricoltura e di
foreste, precisando, nell’art. 1, comma quarto, che queste ultime
devono consistere nei “principi e criteri generali” stabiliti dallo
Stato nell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di
coordinamento, e sottolineando, nell’art. 3, comma quarto, che le
regioni e le province autonome adottano i loro piani di settore “in
conformità ai propri ordinamenti”.
Queste precisazioni inducono a ritenere che non è possibile dare
alle disposizioni impugnate un significato specificamente allusivo ad
atti statali in grado di porre vincoli concreti e puntuali nei
confronti delle competenze provinciali in materia di agricoltura e
foreste, tanto più che l’espressione usata dal legislatore
nazionale, cioè “determinazioni” di piano, non rinvia
necessariamente, al contrario di quanto suppongono le ricorrenti, a
previsioni di carattere dettagliato e concreto. Ai fini di una
corretta interpretazione delle disposizioni impugnate, è più
importante sottolineare che l’esplicito richiamo dei limiti
costituzionalmente posti alle competenze delle regioni o delle
province autonome e, in particolare, di quelli propri della funzione
di indirizzo e coordinamento esclude, a questo stadio della
legislazione statale, qualsiasi lesione delle competenze garantite
alle ricorrenti.
Resta il fatto che, ove nella concreta adozione dei piani agricoli
nazionali o di quelli forestali lo Stato dovesse porre vincoli
esorbitanti i limiti costituzionalmente previsti nei confronti delle
attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
queste ultime potranno comunque difendere, anche di fronte a questa
Corte, l’integrità delle competenze garantite dallo Statuto, che
contiene la disciplina fondamentale e intangibile dei rapporti tra
Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. – Un’ulteriore lesione delle attribuzioni legislative e
amministrative costituzionalmente garantite alle Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e foreste è
prospettata dalle ricorrenti in relazione agli artt. 4 e 6 della
legge n. 752 del 1986, i quali determinano il campo e le attività
cui vanno destinati i finanziamenti ivi previsti. Ad avviso delle
ricorrenti, poiché molte delle attività contemplate rientrano nella
competenza legislativa esclusiva e in quella amministrativa delle
Province autonome a norma dell’art. 8, n. 21, e dell’art. 16 St.
T.A.A. (e relative norme di attuazione), le disposizioni impugnate
dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime per la
parte in cui si riferiscono alle Province di Trento e di Bolzano.
Nei termini di seguito precisati, la questione non è fondata.
L’art. 4 prevede un finanziamento pluriennale delle c.d. azioni
orizzontali promosse dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste,
le quali comprendono materie che rientrano sia nelle competenze
regionali (o provinciali) sia in quelle statali. Nell’elencare le
azioni ammesse al finanziamento lo stesso art. 4 non intende
modificarne l’attribuzione, quale prevista dalle norme vigenti sulla
ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province
autonome), ma rinvia espressamente a queste ultime, affermando che
gli interventi finanziari dovranno realizzarsi “nel rispetto delle
disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. Analogo rinvio
è contenuto nell’art. 6, che, nel fissare un finanziamento
pluriennale per la forestazione produttiva, protettiva e
conservativa, richiama, per l’attuazione dei relativi interventi, il
meccanismo stabilito dal precedente art. 4.
Dalla descrizione ora compiuta appare chiaro che gli articoli
impugnati non incidono affatto sulla distribuzione delle competenze
spettanti allo Stato, alle regioni o alle province autonome in
materia di agricoltura e foreste, ma si limitano a elencare, talora
in via meramente esemplificativa (v. art. 4, comma terzo), il
complesso delle attività che potranno beneficiare dei finanziamenti
previsti. L’assegnazione delle somme globalmente stanziate dalla
legge impugnata avverrà, poi, secondo l’ordine delle competenze
stabilito dalle norme che ripartiscono le attribuzioni fra Stato e
regioni (e province autonome), in dipendenza dell’imputazione al
primo e alle seconde delle singole attività oggetto delle
incentivazioni finanziarie previste. Sarà, pertanto, contro i
provvedimenti diretti in futuro alla concreta individuazione di tali
attività e alla determinazione del conseguente regime di competenze,
cui le stesse dovranno essere sottoposte, che le province ricorrenti
potranno eventualmente difendere l’integrità delle loro
attribuzioni, nel caso in cui riterranno che quei provvedimenti siano
stati adottati in contrasto con le norme costituzionali determinanti
le loro competenze.
In senso contrario all’interpretazione ora enunciata non si può
validamente sostenere, come fanno le ricorrenti, che, rinviando al
solo d.P.R. n. 616 del 1977 (capo VIII), le disposizioni impugnate
intendono restringere le più ampie competenze spettanti alle
Province di Trento e di Bolzano in base allo Statuto e alle relative
norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279). Non v’è dubbio
che, poiché i finanziamenti previsti dagli artt. 4 e 6 riguardano
per lo più regioni a statuto ordinario, il legislatore abbia
adottato l’espressione più ellittica, anche se non del tutto
precisa, per porre il principio che i concreti interventi finanziari
dovranno essere realizzati sulla base delle regole generali relative
alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, tanto se
fissate dal d.P.R. n. 616, quanto se contenute negli Statuti e nelle
norme di attuazione che si riferiscono alle singole regioni o
province ad autonomia differenziata.
Per gli stessi motivi, non possono essere ritenute rilevanti, ai
fini della dimostrazione di eventuali lesioni di competenza, altre
imprecisioni presenti nella legge impugnata, come, ad esempio, quella
di collocare fra le attività di competenza statale materie che, se
in generale sono sottratte alle regioni a statuto ordinario, sono
tuttavia riconosciute, almeno in parte, fra le competenze affidate
alle province ricorrenti (v. l’art. 4, comma terzo, lett. b, della
legge impugnata). A parte che l’elencazione delle attività contenute
nel comma appena citato è meramente esemplificativa, resta il fatto
che il legislatore statale, nel prevedere globalmente le azioni
ammesse ai finanziamenti stabiliti, ha chiaramente modellato le
proprie definizioni, per esigenze di brevità, sulla ripartizione
delle competenze operanti fra lo Stato e le regioni a statuto
ordinario. Ciò non autorizza, tuttavia, a interpretare le
conseguenti imprecisioni come indizi diretti a escludere
l’applicabilità delle disposizioni impugnate alle regioni o alle
province ad autonomia differenziata oppure a pretendere
l’illegittimità del riferimento a queste ultime delle stesse
disposizioni, per il fatto che una tale illazione è esclusa
dall’interpretazione sistematica dell’intera legge.
4. – Un’ultima censura è stata sollevata dalla Provincia di
Bolzano nei confronti dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 752
del 1986, che affida al Ministro dell’agricoltura e delle foreste il
compito di determinare, sulla base delle indicazioni fornite dalle
regioni e dalle province autonome nonché delle effettive
potenzialità di attuazione, le occorrenze finanziarie necessarie per
dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari. Questa
disposizione, a giudizio della ricorrente, violerebbe l’art. 78 St.
T.A.A., in quanto, anziché prevedere l’intesa tra Governo e
Presidente della Giunta provinciale quale strumento per la
determinazione delle somme ad essa spettanti, stabilisce che
quest’ultima sia compiuta dal Ministro dell’agricoltura e delle
foreste “sulla base delle indicazioni fornite dalle province autonome
e dalle regioni”.
La questione non è fondata.
A parte il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(v. sentt. nn. 195 del 1986 e 433 del 1987), la garanzia predisposta
dall’art. 78 St. T.A.A. non opera nei confronti di finanziamenti
settoriali di tipo straordinario, qual’è quello previsto dalle
disposizioni impugnate, appare decisivo il fatto che questa stessa
Corte ha precisato in più occasioni (sentt. nn. 356 e 357 del 1985,
195 del 1986, 633 del 1988) che il citato art. 78 concerne soltanto
le modalità procedurali e i criteri per la determinazione della
quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi indicati
nello stesso articolo, è riservata alle province autonome. Ciò
significa che l’art. 78 St. T.A.A. non può essere invocato con
riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalità di
determinazione delle somme predisposte di volta in volta, essendo
sufficiente, ai fini del rispetto dell’autonomia finanziaria delle
province autonome, che l’accordo tra Governo e Presidente della
Giunta provinciale avvenga, nel rispetto dei parametri fissati dallo
stesso art. 78, in occasione della definizione annuale della predetta
quota di gettito erariale da devolvere a ciascuna provincia autonoma.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma,
3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (“Legge
pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in
agricoltura”), sollevata, in riferimento all’art. 8, n. 21, e
all’art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22
marzo 1974, n. 279), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
con i ricorsi indicati in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5 della medesima legge, sollevata, in
riferimento all’art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI