Sentenza N. 1147 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI;
e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati
rispettivamente il 23 marzo e il 19 agosto 1988, depositati in
cancelleria l’1 aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e 17
del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988 del Ministro
del Tesoro, concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno 1988, con il
quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina
del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avv. Gaspare Pacia e Valerio Onida per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e l’Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione in
ordine alla nota n. 429269/40, del 29 gennaio 1988, con la quale il
Ministro del Tesoro, in occasione del rinnovo delle cariche di
Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, ha
affermato il principio secondo il quale, avendo detto Istituto di
credito aperto una dipendenza fuori del territorio regionale (in
comune di Portogruaro), i poteri deliberativi su di esso, ivi
compreso quello di nomina dei vertici, competono all’Autorità
statale.
1.1. – Sostiene la Regione ricorrente che la propria competenza
alla nomina degli amministratori dei detti istituti di credito
regionali è fondata sugli artt. 5, n. 8, e 8 dello Statuto speciale
di autonomia (L.C. 31 gennaio 1963 n. 1), nonché sulle norme del
D.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871 (integrato dagli artt. 14, 15 e 16 del
D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), che le attribuiscono,
rispettivamente, potestà legislativa concorrente e relative funzioni
amministrative in materia di ordinamento delle Casse di risparmio,
delle Casse rurali e degli Enti aventi carattere locale o regionale
per i finanziamenti delle attività economiche della regione. Poiché
quindi le Casse di risparmio contemplate nelle norme in esame sono
ovviamente quelle del Friuli-Venezia Giulia a nulla rileverebbe
l’apertura di uno sportello di detti istituti al di fuori del
territorio regionale.
La identificazione del carattere regionale dell’istituto di
credito andrebbe effettuata, prosegue la ricorrente, mediante
applicazione delle norme ordinarie che definiscono il domicilio dei
soggetti giuridici.
Una Cassa di risparmio sarebbe, dunque, qualificabile come Cassa
di risparmio del Friuli-Venezia Giulia se in questo territorio ha la
sua sede (art. 46 cod. civ.), cui corrisponde, per presunzione di
legge, “la sede principale dei suoi affari ed interessi” (art. 43
cod. civ.).
Nel caso specifico, l’apertura di uno sportello al di fuori del
territorio regionale non poteva determinare alcuno spostamento di
domicilio della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, essendo la
sede principale dei suoi affari ed interessi rimasta nel
Friuli-Venezia Giulia.
1.2. – Prima ancora di proporre il ricorso, la Regione,
disattendendo il parere del Ministro del Tesoro, aveva provveduto,
con decreto del 4 marzo 1988 del Presidente della Giunta regionale,
alla nomina dei due Vice Presidenti dell’Istituto, confermando in
tale carica gli amministratori uscenti.
1.3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri il quale, premesso che esiste differenza tra
“ordinamento”, considerato nello Statuto regionale, e “nomine”,
considerate invece solo a livello di normativa di attuazione, osserva
che la “zona d’azione” di ciascuna cassa di risparmio deriva da
circostanze storiche e da motivazioni economiche che prescindono in
larga misura dai dati territoriali. Anche a livello di “associati”, i
corpi morali aventi ingerenza nella nomina degli amministratori non
sono individuati secondo una ratio necessariamente territoriale.
Dal che conseguirebbe che una “cassa di risparmio” non è, per
definizione, un ente avente carattere locale o regionale, ma tale
carattere può derivarle solo dalla concreta situazione di fatto.
2. – Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, premesso che, in pendenza della decisione del
conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la medesima
aveva manifestato l’intendimento di procedere anche alla nomina del
Presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone,
effettuandola poi concretamente nonostante il Ministero del Tesoro,
richiesto del parere, avesse espresso l’avviso di attendere la
decisione di questa Corte nel giudizio in corso, ha sollevato a sua
volta conflitto di attribuzione in ordine a detto atto di nomina
contenuto nel decreto 17 giugno 1988 del Presidente della Giunta
regionale.
Il Governo lamenta che tale atto lede la sfera di competenza dello
Stato sotto un duplice profilo:
1) perché le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione
Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa ed amministrativa in
materia di ordinamento delle Casse di Risparmio, non possono che
riferirsi alle sole aziende insediate esclusivamente nel territorio
regionale;
2) perché è mancato, comunque, il parere prescritto dall’art.
4 del d.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871, in quanto la nota di risposta
del Ministero del Tesoro non conterrebbe alcun “parere”.
2.1. – Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia,
ribadendo integralmente le argomentazioni formulate nel ricorso da
essa proposto ed aggiungendo, sulla seconda censura dedotta dal
Governo, che ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 871 del 1969 non si
richiede che il Ministero del Tesoro dia il suo “assenso” e neppure
che renda un “parere”; si richiede soltanto che il Ministero del
Tesoro sia “sentito”.
Nel caso concreto, pertanto, non vi sarebbe dubbio che il
Ministero del Tesoro sia stato “sentito” e che abbia, anzi, espresso
un vero e proprio “parere” su di un aspetto attinente alla posizione
soggettiva del prescelto (d’incompatibilità, in quanto allora
consigliere regionale): parere che, tenuto nel dovuto conto, ha
comportato la decorrenza della nomina da data posteriore alla
cessazione di tale posizione ostativa.
La Regione ha quindi concluso per l’infondatezza del ricorso
governativo.
2.2. – In prossimità dell’udienza la difesa della Regione ha
depositato una memoria con la quale ha illustrato ulteriormente le
tesi già svolte, insistendo per il loro accoglimento.
Friuli-Venezia Giulia, sebbene proposti nei confronti di atti
differenti in due distinti e separati procedimenti, sollevano la
medesima questione; i giudizi possono perciò essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. – Questa Corte è chiamata a decidere se il potere di nomina
dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito
alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale e dalle
norme di attuazione, spetti tuttora ad essa Regione ovvero allo
Stato, dopo che la Cassa di Risparmio suddetta ha aperto una
dipendenza fuori del territorio regionale.
3. – In primo luogo, sul conflitto proposto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988, la
Corte rileva che esso è stato proposto contro la lettera del
Ministro del Tesoro del 29 gennaio 1988, con la quale si faceva
presente che a seguito dell’apertura di una dipendenza della Cassa di
Risparmio di Udine e Pordenone al di fuori del territorio della
Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Portogruaro), “i poteri
deliberativi in ordine all’azienda medesima, ivi compreso quello di
nomina dei vertici, competono all’Autorità centrale”.
Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una
specifica vindicatio potestatis da parte dello Stato, sarebbe di per
sé idoneo a rendere ammissibile il conflitto di attribuzione; nel
caso in esame, tuttavia, la Regione ha esercitato in concreto le
attribuzioni contestate, concludendo il procedimento con il decreto
del Presidente della Giunta, in data 4 marzo 1988 (pubblicato nel
bollettino ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due
vice presidenti dell’Istituto di credito.
Dall’emanazione dell’atto finale, già avvenuta al momento della
proposizione del ricorso, consegue il venir meno dell’interesse a
ricorrere della Regione, sia sotto il profilo della concretezza che
sotto quello dell’attualità, poiché il giudizio di questa Corte, ed
il relativo regolamento di competenza, rimangono necessariamente
circoscritti, nei limiti imposti dall’oggetto della domanda, ad un
atto preparatorio la cui sorte non può più esplicare alcun effetto
nel caso concreto. Il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
4. – Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il
conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione
Friuli-Venezia Giulia in ordine al decreto 17 giugno 1988, del
Presidente della Giunta, con il quale è stato nominato il Presidente
della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Il conflitto va
risolto in senso favorevole allo Stato.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato le attribuzioni
degli organi dello Stato e della Banca d’Italia concernenti la nomina
degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in
forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel
d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, agli artt. 1 e 4, i quali fanno
riferimento all’art. 5 n. 8 dello Statuto speciale che recita
testualmente “ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse
rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i
finanziamenti delle attività economiche nella Regione”.
Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto
una dipendenza fuori del territorio regionale – sostiene l’Avvocatura
dello Stato – essa non risponde più a tutti i requisiti indicati nel
citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa che la Regione
non può più esercitare le attribuzioni previste dalle norme di
attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve essere condiviso. In
mancanza di precisazioni o specificazioni – di cui non è traccia
nelle norme di attuazione – questa Corte ritiene che non ci si possa
sottrarre ad una lettura rigorosa della norma statutaria: ciò
comporta che l’estensione della presenza e dell’attività fuori del
territorio regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli
altri enti indicati, il venir meno di una condizione essenziale per
l’esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23
marzo 1988;
dichiara che spetta allo Stato nominare il Presidente della
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell’apertura di
una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza
il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia
Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI