Sentenza N. 1148 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
della l. Reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 (“Ordinamento degli uffici
e del personale dell’Amministrazione regionale”); dell’art. 1 della
l. Reg. Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45 (“Norme interpretative della
legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull’ordinamento degli uffici e
del personale dell’Amministrazione regionale”); dell’art. 1 della l.
Reg. Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254 (“Provvedimenti in favore del
personale dell’Amministrazione regionale”); dell’art. 27 della l.
Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 (“Norme sull’organizzazione
amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del
personale dell’Amministrazione regionale”) e dell’art. 10, primo
comma, della l. Reg. Sicilia 4 giugno 1970, n. 5 (“Abrogazione di
norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della
Regione”) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione di
Catania – nel ricorso proposto da Paolini Paolo contro l’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per la Regione Sicilia;
di Catania – nel corso di un giudizio promosso da un funzionario
della Regione siciliana con la qualifica di dirigente superiore, il
quale chiedeva che gli fosse riconosciuto un compenso particolare
perché, oltre alla funzione di Sovraintendente per i beni ambientali
di Catania, era stato incaricato di svolgere ad interim quelle di
Sovraintendente di Palermo – con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n.
249 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971 n. 7; dell’art. 1
della l. r. 7 dicembre 1973 n. 45; dell’art. 1 della l. r. 28
dicembre 1979 n. 254; dell’art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n.
145 e dell’art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970 n. 5.
Secondo il giudice a quo tali norme contrasterebbero: a) con l’art. 3
della Costituzione, in quanto non prevedono un trattamento
differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni
dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più
soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici rispetto
al personale con la medesima qualifica che regge un solo ufficio; b)
con l’art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono
per il personale con funzioni dirigenziali della Regione che reggono
ad interim più uffici un trattamento economico meno favorevole
rispetto a quello spettante a categorie di personale dello Stato che
svolge funzioni analoghe per quanto riguarda la reggenza ad interim
di più uffici.
Nell’ordinanza di rimessione si sottolinea che la reggenza di due
Soprintendenze comporta lo svolgimento di tutte le funzioni
attribuite in via esclusiva e per legge alla competenza dell’organo
in quantità doppia, con conseguente accrescimento sia della
responsabilità dirigenziale, sia della responsabilità contabile e
amministrativa. Si rileva che nella legislazione statale, normative
di settore prevedono espressamente la corresponsione di compensi
aggiuntivi per la supplenza o reggenza contemporanea di più uffici
(si citano al riguardo la l. 8 giugno 1962, n. 604, riguardante i
segretari comunali e la l. 23 febbraio 1968, n. 125, riguardanti il
personale delle Camere di commercio).
2. – Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata in
parte inammissibile e in parte infondata.
Nelle note depositate si osserva che essa, per la parte relativa
all’art. 10, primo comma, della l. reg. n. 5 del 1970, è
irrilevante, riguardando tale norma il divieto di compensi ai
dipendenti regionali chiamati a far parte di organismi collegiali
operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale ed essendo,
quindi, estraneo alla richiesta di compensi aggiuntivi per la
reggenza ad interim di altro ufficio.
Quanto alle altre norme, se ne sostiene la legittimità
costituzionale, non esistendo un principio della legislazione statale
che possa imporre al legislatore siciliano di prevedere la
corresponsione ai dirigenti di compensi aggiuntivi in caso di
reggenza di altro ufficio, oltre a quello del quale si sia titolari.
di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971, n. 7; dell’art. 1
della l. r. 7 dicembre 1973, n. 45; dell’art. 1 della l. r. 28
dicembre 1979, n. 254; dell’art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n.
145 e dell’art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970, n. 5
sotto il profilo che essi, regolando il trattamento economico dei
dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, contrasterebbero:
a) con l’art. 3 della Costituzione, in quanto non stabiliscono
un trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti regionali che
reggano ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni
ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la
medesima qualifica che regga un solo ufficio;
b) con l’art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto
prevedono per i dipendenti regionali su detti, che reggano ad interim
più uffici, un trattamento economico meno favorevole rispetto a
quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso
di reggenza ad interim di più uffici.
2. – In ordine a tali profili d’illegittimità costituzionale, va
considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
non sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale con le
quali si richiedano sentenze additive che comportino scelte
discrezionali (cfr. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 782; 7 luglio 1988,
n. 795; 10 dicembre 1987, n. 571; 23 aprile 1986, n. 109) o senza che
il giudice a quo indichi con esattezza la soluzione da adottare
(Corte cost. 22 aprile 1986, n. 105).
Va considerato inoltre che, nel rispetto dell’art. 36 Cost,
rientrano nella discrezionalità legislativa sia la previsione di
trattamenti economici globali e onnicomprensivi, sia la previsione di
forme di retribuzione aggiuntive – nonché la determinazione della
loro misura – anche in relazione a particolari situazioni (come la
reggenza di un ufficio) inerenti al rapporto di pubblico impiego.
Nel caso di specie il giudice a quo – deducendo l’illegittimità
costituzionale delle norme impugnate “in quanto non prevedono un
trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con
funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più
Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici” – chiede
una sentenza additiva che integri la retribuzione prevista dalle
norme impugnate con un’indennità di ammontare non precisato, né
precisabile con riferimento ad indennità previste per i dipendenti
statali, le quali s’inquadrano in assetti retributivi non comparabili
con quello dei dipendenti regionali (Corte cost. 12 febbraio 1980, n.
12).
Ne deriva che la questione sollevata, risolvendosi nella richiesta
di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da
adottare e per di più in materia riservata alla discrezionalità
legislativa, deve essere dichiarata inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7
(Ordinamento degli uffici e del personale dell’Amministrazione
regionale), dell’art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n.
45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7,
sull’ordinamento degli uffici e del personale dell’Amministrazione
regionale), dell’art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n.
254 (Provvedimenti in favore del personale dell’Amministrazione
regionale), dell’art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n.
145 (Norme sull’organizzazione amministrativa e sul riassetto dello
stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione
regionale) e dell’art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4
giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi
finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di
Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in
riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 14, lett. q) dello Statuto
siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI