Sentenza N. 115 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1970
Data deposito/pubblicazione
06/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal
tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Facini Anna ed
altri e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l’avv. Valerio Flamini, per l’INAIL, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Con atto di citazione 11 novembre 1966, Facini Anna vedova Fantin
conveniva avanti il tribunale di Udine Zanelli Ermanno e Rombal di
Ancilla in Zanelli per chiedere il risarcimento dei danni derivanti
dalla morte di Fantin Renato, deceduto a seguito di incidente stradale
verificatosi mediante lo scontro fra un carro agricolo da lui condotto
e un autocarro guidato dal convenuto Zanelli.
Il tribunale, con sentenza non definitiva 9 marzo 1967, dichiarava
che l’incidente era stato causato in eguale misura dalla colpa
concorrente dell’investitore e dell’investito.
In sede di liquidazione interveniva in causa l’Istituto nazionale
infortuni sul lavoro che deduceva di aver corrisposto agli eredi del
Fantin un indennizzo di lire 6.220.600, oltre un assegno speciale di
morte di lire 215.000, e, in forza dell’art. 1916 del codice civile,
chiedeva la rivalsa per surrogazione a carico dei convenuti per
l’intera somma.
Il tribunale di Udine – ritenendo che, in caso di colpa concorrente
del danneggiante e del danneggiato-assicurato, la rivalsa per
surrogazione debba farsi con l’eliminazione della quota di danno
prodotto da quest’ultimo – con ordinanza in data 24 ottobre 1968,
sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art.
1916 del codice civile, sostenendo che esso, nella contraria
interpretazione ritenuta dalla Corte di cassazione e richiamata
dall’INAIL – e che ammette la rivalsa per l’intero – oltre che il senso
di giustizia, violava il principio di eguaglianza tutelato dall’art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Come l’assicuratore, aggiungeva il tribunale, in caso di colpa
esclusiva del danneggiato-assicurato nella produzione dell’evento
dannoso, paga a lui l’indennità senza (poter) esercitare rivalsa,
così, in caso di colpa concorrente di lui, dovrebbe, nell’esercitare
la rivalsa per surrogazione verso il terzo coautore del danno,
eliminare la parte di indennità corrispondente alla quota del danno
prodotto per colpa di quello e limitare la rivalsa alla differenza. Il
che comporterebbe una più equa distribuzione della somma dovuta dal
terzo fra il danneggiato – assicurato e l’assicuratore perché egli non
si vedrebbe portar via dallo stesso assicuratore – che si è obbligato
a indennizzarlo dietro pagamento dei premi – una parte del
risarcimento, come ora avviene.
Si è costituito avanti la Corte l’Istituto nazionale delle
assicurazioni sugli infortuni sul lavoro ed è intervenuta la
presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato.
L’Istituto ha chiesto che la questione di costituzionalità
proposta dal tribunale di Udine, venga dichiarata inammissibile, per
omessa valutazione della rilevanza, o quanto meno infondata per la
stessa evanescenza ed indeterminabilità, sul piano della giustizia
costituzionale, della questione dedotta.
L’Avvocatura concludeva parimenti per la dichiarazione di
infondatezza, pure per la impossibilità di determinare in concreto i
termini della questione.
1. – Nell’ordinanza del tribunale di Udine è proposta questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1916 del codice civile, in
riferimento all’art. 3, comma primo, della Costituzione.
Secondo l’ordinanza, la rivalsa per surrogazione verso i terzi
responsabili della produzione di un danno, che il detto articolo
autorizza a favore dell’assicuratore che ha pagato l’indennità,
dovrebbe, in caso di colpa concorrente del danneggiato-assicurato nella
produzione dell’evento dannoso, essere ridotta della parte di danno
causato dalla percentuale di colpa del danneggiato medesimo.
Ove tale riduzione non si pratichi, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione ritiene debba farsi, sarebbe violato il principio
di eguaglianza, tutelato dall’art. 3, comma primo, della Costituzione,
perché come l’assicuratore, in caso di colpa esclusiva del
danneggiato-assicurato, paga l’intera indennità senza (potere)
esercitare rivalsa, così, in caso di sua colpa parziale, dovrebbe,
avendo pagato, escludere dalla rivalsa la parte di indennità
corrispondente alla parte di colpa di lui.
2. – La difesa dell’INAIL ha eccepito il difetto nell’ordinanza di
un giudizio di rilevanza.
Ma ciò non è esatto perché, pur senza far menzione di quella
espressione d’uso, il giudice a quo motiva in modo più che
sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto
produce l’applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso
concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una
determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
3. – Nel merito, la proposta questione non è fondata.
Per quanto voglia ricercarsi, nella struttura dell’art. 1916 del
codice civile, ed in riferimento alle varie fattispecie di sue
applicazioni, un qualche aspetto di irrazionalità, altro non si può
rilevare che una certa mancanza di uniformità, invero più apparente
che reale, a proposito della rivalsa non esercitata, perché non
esercitabile, in caso di pagamento di indennità per danno causato
dalla esclusiva colpa del danneggiato-assicurato, di fronte alla
rivalsa, al contrario esercitata, e senza eliminazione della parte
attribuibile, nella produzione dell’evento, alla colpa di lui, quando
questa è soltanto concorsa a produrre l’evento.
Si può anche discutere sul reale contenuto della norma, e
sull’esattezza dell’interpretazione ritenuta, ma non si può indurre da
quella, invero apparente difformità, nessun elemento favorevole al
dedotto vizio di costituzionalità.
Per aversi violazione del principio di eguaglianza occorre infatti
che le situazioni diversamente trattate siano analoghe fra loro. Qui
invece, fra gli effetti che, ai fini della surrogazione
dell’assicuratore, si riconnettono alla colpa totale e alla colpa
parziale del danneggiato-assicurato, non vi è equivalenza di
presupposti.
Nel primo caso, una rivalsa per surrogazione non si esercita,
perché manca la persona contro cui farla valere, non essendovi un
terzo autore di danno. Nel secondo caso la rivalsa stessa si esercita
perché vi è un terzo che, sia pure in modo concorrente, il danno ha
prodotto, e si esercita per l’intero e non per la sola parte causata
dalla colpa di lui – o, che è lo stesso, senza eliminare la quota
attinente la colpa del danneggiato-assicurato -, perché così la
legge, secondo l’interpretazione accettata, ha creduto, nella sua
discrezionalità, di stabilire.
E poiché, come già si è detto, non vi è irrazionalità nella
statuizione difforme relativa a due situazioni che non possono
considerarsi equivalenti fra loro, il dedotto vizio di
incostituzionalità non sussiste.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1916 del codice civile, proposta con l’ordinanza del
tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all’art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.