Sentenza N. 117 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
con ricorso notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il
15 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a
seguito del decreto dell’Assessore regionale per le finanze 28 aprile
1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina è stato autorizzato a
dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963,
che istituisce un Casinò municipale a Taormina.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 1967 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l’avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 9 maggio 1967 ha
sollevato conflitto di attribuzioni contro il decreto 28 aprile 1967
dell’Assessore regionale siciliano per le finanze con cui si è
autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera
consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, la quale, secondo quanto si legge
nello stesso decreto, istituisce il Casinò municipale di Taormina.
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato doveva
essere annullato perché concernente il gioco d’azzardo, cioè materia
penale, e invasivo della sfera di competenza riservata allo Stato;
chiedeva, comunque, la sospensione del provvedimento stesso ai sensi
dell’art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87, in considerazione del grave
turbamento dell’ordine pubblico che potrebbe derivare da una nuova
apertura della casa da gioco in Taormina.
Nella nota illustrativa del ricorso l’Avvocatura dello Stato,
nell’insistere sull’istanza di sospensione, escludeva che potessero
trarsi argomenti a favore di una pretesa legittimazione del gioco
d’azzardo dalla legge 18 febbraio 1963, n. 87, istitutiva di un diritto
erariale addizionale sui biglietti d’ingresso nelle case da gioco,
dovendo la disposizione interpretarsi come riferita a quelle case da
gioco che fossero legittimamente funzionanti alla data di entrata in
vigore della legge, ciò che non poteva dirsi per quella di Taormina.
Ed escludeva pure che ai fini di una sanatoria del genere, potessero
invocarsi le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia
finanziaria, approvato, con D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, poiché
esse, secondo l’Avvocatura, sarebbero intese a regolare i rapporti
finanziari fra Stato e Regione senza alcun riferimento che possa
indurre a ritenere legislativamente sanzionato il gioco esercitato in
Taormina, ed anzi ribadirebbero l’esclusione di qualsiasi competenza
della Regione in materia, riservando appunto allo Stato le entrate
derivanti da attività di gioco.
La Regione, nell’opporsi al ricorso sosteneva che, per la casa da
gioco di S. Vincent, lo Stato, con l’acquiescenza alla sua istituzione
ed i vari provvedimenti legislativi successivi che avrebbero tenuto
conto del relativo apporto finanziario alla Regione, avrebbe
sostanzialmente riconosciuto la competenza regionale riguardo
all’esercizio del gioco di azzardo in quel Casinò. Analogo
riconoscimento sarebbe avvenuto, anche per la Regione siciliana,
attraverso l’imposizione dei diritti erariali sui biglietti d’ingresso
alle case da gioco e la relativa riscossione da parte dello Stato di
ingenti somme provenienti appunto dal funzionamento del Casinò di
Taormina, come pure per effetto delle norme di attuazione di cui al D.
P. 26 luglio 1965, n. 1074, che nell’allegata tabella C, n. 3,
prevedono “proventi delle attività di gioco” che non potrebbero
riferirsi che al gioco d’azzardo in Taormina, essendo espressamente
distinti dal lotto, lotterie e concorsi in genere contemplati in
diverse disposizioni della stessa legge.
Comunque, si sostiene che il Casinò municipale in Taormina sarebbe
stato istituito con la citata delibera consiliare del 6 marzo 1963,
regolarmente approvata, sicché il decreto impugnato, in sostanza, si
sarebbe “limitato a dare una.disciplina attuativa rispetto alla
delibera comunale, senza novare la fonte dell’autorizzazione”. La
Corte, convocata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 41 e 18
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 Norme integrative 16 marzo 1956, con
ordinanza 14 giugno 1967, n. 74, disponeva la sospensione del detto
decreto assessoriale 28 aprile 1967 “per motivi di interesse generale”
riservando ogni pronuncia sul merito, e fissava l’udienza del 18
ottobre 1967 per la trattazione del ricorso.
Il 5 ottobre 1967 la difesa della Regione ha depositato copia del
decreto dell’Assessore regionale siciliano per le finanze 11 agosto
1967, n. 1138/67 con cui, considerato “che l’autorizzazione di cui al
predetto decreto assessoriale n. 648/67 non ha avuto esecuzione” e che
“per conseguenza, sono venute meno le finalità per cui era stata
concessa”, ha disposto la revoca del provvedimento.
A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 con cui
l’Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel nulla
il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato luogo al
sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in
udienza concordamente formulato richiesta che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di
dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il
decreto assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della
risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di
esecuzione né ha prodotto, né può produrre alcun effetto di altro
genere. A ciò si aggiunga il venir meno, dichiarato nella motivazione
del decreto impugnato, dell’interesse della Regione a mantenere in vita
detto decreto, ciò come conseguenza del venir meno del fine da
conseguire mediante esso.
In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di
attribuzione sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di
dar luogo all’apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte
(sentenza 6 febbraio 1962 n. 3) ha deciso per la cessazione della
materia del contendere, posto che l’oggetto del giudizio (annullamento
di atto viziato da incompetenza secondo l’art. 38 legge 11 marzo 1953,
n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e
spontanea del provvedimento impugnato, con l’effetto della sua
caducazione – ex tunc-, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente
nel caso in esame.
La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione,
conseguente all’ipotesi che l’atto abbia – medio tempore – esaurito in
tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo così aperto il dibattito
circa la spettanza del potere. Ma questa ipotesi è esclusa nel caso in
esame, sicché la conseguenza non può essere che quella suaccennata e
pacifica tra le parti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del
decreto 28 aprile 1967, n. 648, dell’Assessore per le finanze della
Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.