Sentenza N. 117 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1981
Data deposito/pubblicazione
07/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Applicazione delle misure di
prevenzione), promossi con due ordinanze emesse l’11 ottobre 1977 dal
Pretore di Partinico nei procedimenti penali a carico di Centineo
Gaspare e di Maniaci Vito, rispettivamente iscritte ai nn. 972 e 973
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Con due ordinanze di identico tenore emesse l’11 ottobre 1977 nel
corso di altrettanti procedimenti penali instaurati a carico di
Centineo Gaspare e Maniaci Vito imputati entrambi del reato di cui
all’art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 – loro addebitato per aver
omesso di rincasare prima delle ore 20 e di uscire prima delle ore 8,
giusto quanto prescritto con decreti di sorveglianza speciale emessi
nei loro confronti dal Tribunale di Palermo rispettivamente il 18
novembre ed il 2 maggio 1975 – il Pretore di Partinico sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della
legge predetta.
Osservava il Pretore: 1) che il comportamento inibito agli imputati
“consente un’applicazione pratica delle misure di sicurezza previste
dall’art. 25, ultima parte Cost.” il quale prescrive che queste
“possono essere applicate in casi previsti dalla legge, con ciò
apparentemente affermando un principio di tassatività delle misure di
sicurezza per casi ben precisi”; 2) che con tale principio appariva
contrastante “la misura di prevenzione di cui agli artt. 1 e 3 citati”,
trattandosi di “previsione legislativa del tutto generica sia per la
sua ampiezza, che per la mancanza di una precisa e tassativa casistica
– in specie artt. 1 n. 2, 5 – ed ancora per la indeterminatezza ed
estraneità al cittadino soggetto alle misure del giudizio di
notorietà”.
Le ordinanze, emesse l’11 ottobre 1977 risultano notificate
rispettivamente il 26 maggio ed il 10 luglio 1979. Esse sono pervenute
alla Corte solo il 5 dicembre 1979, e sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1980. Nessuna parte si è
costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Le due ordinanze del Pretore di Partinico sollevano, con
uguale motivazione, la medesima questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, in relazione all’art. 25, ultimo comma, Cost.
I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. – Come si è riferito in narrativa, il giudice a quo era
chiamato a giudicare due soggetti imputati di contravvenzione agli
obblighi della sorveglianza speciale, secondo la previsione di cui
all’art. 9 della legge n. 1423 del 1956.
Per quanto concerne questa specifica disposizione di legge, della
quale era sicuramente chiamato a fare applicazione, il Pretore di
Partinico non spende parola per motivare il preteso contrasto con
l’art. 25, ultimo comma, Cost.
Quanto agli artt. 1 e 3 del medesimo testo legislativo il giudice a
quo non indica – né è altrimenti ricavabile – a quale delle categorie
di persone passibili dell’applicazione di misure di prevenzione,
indicate nei numeri da 1 a 5 dell’art. 1 della legge in esame, siano
stati ascritti i giudicabili nel momento in cui è stata ad essi
irrogata, ad opera dei competente Tribunale con la procedura indicata
dall’art. 4, la sorveglianza speciale. Neppure è dato di conoscere se
si tratti di soggetti già diffidati dal Questore oppure, in quanto
indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, proposti per la
sorveglianza speciale dal Procuratore della Repubblica, ai sensi degli
artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Mancando qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione –
nonché, per quanto concerne l’art. 9 della legge 1423 del 1956, sulla
non manifesta infondatezza – e difettando persino l’individuazione
delle specifiche norme di legge delle quali il Pretore ritiene di dover
fare applicazione, la questione stessa deve dichiararsi inammissibile
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sollevate in
relazione all’art. 25, ultimo comma, Cost. dal Pretore di Partinico con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere