Sentenza N. 118 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
08/07/1969
Data deposito/pubblicazione
08/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE, Giudici,
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con
ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dalla Corte d’appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Roma Romeo e Franco e
l’Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 43 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 dell’11 maggio 1968.
Visti gli atti di costituzione di Roma Romeo e Franco e
dell’Amministrazione delle finanze dello Stato e l’atto d’intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l’avv. Tito Leati, per i Roma, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e per l’Amministrazione finanziaria.
1. – La Corte d’appello di Bologna, pronunziando in una causa di
opposizione ad ingiunzione fiscale per imposta di registro promossa da
Romeo Roma e Franco Roma, con ordinanza 14 novembre 1967 propose
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 141 della legge
di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 329, in
quanto, nell’ipotesi di più condebitori solidali, stabilisce che il
ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di
tutti i soggetti del rapporto d’imposta, e perciò consente che il
procedimento si svolga tra l’Amministrazione finanziaria ed uno
soltanto dei coobbligati stessi. Tale disposizione menoma il diritto di
difesa e rende loro opponibile la iniziativa e l’inerzia processuale di
un altro soggetto, e perciò è in contrasto con gli articoli 3 primo
comma, 113, 24 primo e secondo comma, della Costituzione.
L’ordinanza predetta fu notificata ai fratelli Roma, alla
Amministrazione delle finanze e al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 23 febbraio 1968, comunicata ai Presidenti delle due Camere
il 5 marzo successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 dell’11 maggio 1968.
Innanzi a questa Corte sono comparsi Romeo e Franco Roma e
l’Amministrazione delle finanze; è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. – I Roma si sono rifatti agli assunti dell’ordinanza di
rimessione.
L’Amministrazione delle finanze e il Presidente del Consiglio hanno
osservato che la deroga disposta dalla norma denunziata al
corrispondente principio di diritto civile in materia di solidarietà
è giustificata dall’unità e dall’inscindibilità del presupposto
d’imposta e dalla correlativa esigenza che, in una materia intensamente
permeata dall’interesse pubblico, non vi siano, nella stessa
controversia, pronunzie difformi ovvero disparità di trattamento fra
più soggetti passivi dell’obbligazione; è anche giustificata dalla
necessità di rispettare i princi’pi costituzionali sulla perequazione
tributaria. La prescrizione viene interrotta in favore di ambe le
parti ed è consentito ad ambe le parti di provvedere alla tutela
giurisdizionale dei rispettivi diritti. L’atto di uno qualsiasi dei
coobbligati produce salvezza di diritti per tutti e quindi anche per
l’Amministrazione finanziaria; e questa, agendo contro uno soltanto dei
vari condebitori di imposta (colui che ha interrotto la prescrizione)
si avvale di un suo diritto dipendente dal principio di solidarietà
passiva tributaria. Si è anche rilevato che, secondo la sentenza 30
aprile 1968 n. 48 di questa Corte, il sistema della solidarietà
tributaria viola il principio di tutela giurisdizionale solo quando la
norma ponga a carico del condebitore d’imposta, al quale non sia stata
notificata o rivolta la pretesa tributaria, gli effetti pregiudizievoli
della procedura di accertamento svoltasi nei confronti di altro
condebitore; non pure, quindi, come nella specie, quando la norma
tributaria stabilisca che, dall’atto notificato dall’Amministrazione
finanziaria ad uno dei condebitori oppure dall’opposizione o
dall’iniziativa di un condebitore, derivino, sia per l’Amministrazione
che per tutti i condebitori, interruzioni o sospensioni di termini
prescrizionali o impedimenti di decadenza, ossia salvezze di diritti,
senza che ne consegua traslazione di effetti pregiudizievoli nei
confronti dei condebitori estranei alla procedura.
3. – Nell’udienza del 21 maggio 1949 i difensori hanno ribadito le
rispettive tesi e confermato le conclusioni prese negli atti di
costituzione e d’intervento.
1. – Il giudice a quo ha opinato che l’art. 141 della legge di
registro estende a tutti i soggetti del rapporto solidale di imposta
l’interruzione causata dall’istanza amministrativa di uno di essi per
rimborso di tassa o per opposizione a richiesta di tassa complementare
o suppletiva; e, per quanto abbia insistito sulla pretesa natura
speciale dell’obbligazione tributaria, ha sostanzialmente giudicato che
“le parti” nei cui riguardi, secondo la norma, si produce l’effetto
interruttivo, sono così i soggetti del procedimento cui la domanda dà
inizio, come i soggetti del rapporto sostanziale.
Tale asserto attiene all’accertamento della rilevanza della
questione e della sua non manifesta infondatezza, e si appoggia ad una
adeguata motivazione; questa Corte pertanto non può sottoporlo a
riesame.
2. – La norma denunziata, nel punto discusso, corrisponde a quanto
prescrive l’art. 1310 del Codice civile, il quale infatti, come fa la
legge di registro, estende agli altri condebitori in solido l’effetto
di ogni atto interruttivo della prescrizione compiuto da uno solo di
essi. In modo che non è sostenibile che, in ordine alla diffusione di
quell’effetto, la legge predetta abbia disposto a solo favore
dell’Amministrazione finanziaria.
Ma la disposizione in esame non determina disparità di trattamento
giuridico nemmeno fra gli stessi condebitori della imposta, perché,
ammesso che non vi sia mutua rappresentanza fra i soggetti legati da
solidarietà, è altresì vero che la pluralità di rapporti ai quali
tale solidarietà dà origine non esclude del tutto che l’attività
svolta nell’ambito di uno di essi abbia ad interferire nella sfera
degli altri. Gli artt. 1300 e seguenti del Codice civile valutano
discrezionalmente tale attività con riguardo alle singole ipotesi, e
per ognuna tengono presente la sostanza degli interessi in giuoco e il
collegamento interno che esiste tra i rapporti singoli. A questo
collegamento nell’art. 1310 suddetto si dà rilevanza esterna con
riguardo all’atto interruttivo, nel presupposto che l’interruzione
incide sull’obbligazione solidale nella sua unitarietà e non nello
specifico rapporto di cui è parte colui che ha compiuto l’atto. La
diffusione dell’effetto interruttivo prevista nell’art. 141 della legge
sul registro si fonda su un analogo apprezzamento oggettivo dell’atto
compiuto da uno dei condebitori dell’imposta; e non ne risulta
pregiudizio sostanziale per gli altri in base ad un doppio ordine di
considerazioni. L’atto è conservativo del diritto cui si riferisce,
del diritto cioè alla restituzione dell’imposta e all’accertamento
negativo dell’obbligazione tributaria, e quindi giova a tutti i
condebitori dato che, in proporzione dell’interesse di ciascuno, ex
art. 1299, l’obbligazione inciderà in modo definitivo su tutti; il
rapporto fondamentale che sta a base della solidarietà a causa del
nesso interno che mantiene fra i rapporti singoli e del quale si è
fatta parola, può dar fondamento a responsabilità dell’autore
dell’atto e quindi ad esonero dal debito di regresso.
3. – Non ha fondamento nemmeno l’assunto per cui dalla norma
sottoposta al controllo di questa Corte derivi una menomazione del
diritto di difesa e di quello alla tutela giurisdizionale.
Il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del
quale l’interruzione è una delle manifestazioni, attiene alla vicenda
estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione
caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la
prescrizione infatti, prima che l’azione estingue il diritto soggettivo
(art. 2934, primo comma); fa perdere cioè al diritto soggettivo la sua
forza sul terreno della sua sostanza (sentenza 7 giugno 1962 n.57), non
su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso
che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in
considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti
che ad essi derivano dalla legge sostanziale (sentenze 4 giugno 1964 n.
42,4 dicembre 1964 n. 111 e 8 aprile 1965 n. 30); di modo che quella
garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si
modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall’ordinamento.
Se all’atto di un componente del gruppo solidale è conferita una
efficacia che si espande nella sfera di tutti gli altri, nessuno di
costoro può vantare posizioni autonome riguardo alla consistenza, alla
misura o alla durata dell’obbligazione, salve le circostanze o le
modalità a ciascuno personali. Nella sentenza del 30 aprile 1968 n. 48
questa Corte ha, è vero, riconosciuto a ogni condebitore solidale il
potere di proprie azioni e difese processualmente indipendenti
dall’analogo potere spettante agli altri condebitori; ma codesto
riconoscimento non legittima diversità di ripercussioni soggettive di
un effetto sostanziale che l’ordinamento invece ha determinato e
valutato in modo eguale per tutti i coobbligati, così negando o
restringendo, come si è detto, prima che la tutela giurisdizionale o
la difesa giudiziaria, il diritto che questa tutela o questa difesa
dovrebbe assumere a proprio oggetto.
L’art. 141 della legge di registro, che per il giudice a quo è
sospetto di incostituzionalità, non nega ai condebitori dell’imposta
il potere di far valere il decorso del tempo stabilito per l’estinzione
del diritto, ove sia maturato, ma impedisce che questo tempo maturi per
tutta la durata dell’effetto interruttivo; e ciò vuol dire soltanto
che il rapporto d’imposta permane perché l’obbligazione acquista un
nuovo termine di durata. Lo acquista con riguardo alla sua
integralità, quindi rispetto a tutti i rapporti che la contengono.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 141 della legge di registro approvata con regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, proposta dalla Corte di appello di Bologna con
ordinanza 14 novembre 1967, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, primo e secondo comma, e 113, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE.