Sentenza N. 120 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/05/1976
Data deposito/pubblicazione
20/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/05/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
15 ottobre 1973 dal pretore di Civitella Roveto nel procedimento civile
vertente tra Minieri Natale e Di Girolamo Mario, iscritta al n. 55 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
1. – Avverso l’ingiunzione di pagamento notificata il 2 aprile 1973
ad istanza di Mario Di Girolamo, Natale Minieri ha proposto opposizione
in data 22 maggio 1973 davanti al pretore di Civitella Roveto.
L’opponente ha assunto di non aver potuto notificare nei termini
l’atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici postali ed in
ciò ha ravvisato una causa di forza maggiore o di caso fortuito.
Ha eccepito, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 650, comma primo, del codice
di procedura civile, che esclude la possibilità per l’intimato di
proporre l’opposizione tardiva nonostante l’impedimento a proporre
opposizione nei termini.
Il pretore, in accoglimento dell’eccezione, ha sollevato, in
riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 650, comma primo,
del codice di procedura civile “nella parte in cui non consente la
tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della
ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato
nel decreto per caso fortuito o forza maggiore”.
La questione sarebbe rilevante ai fini della risoluzione del
giudizio e non manifestamente infondata.
Il giudizio non potrebbe essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione della questione.
E la norma violerebbe gravemente il diritto di difesa
costituzionalmente garantito.
Nei procedimenti speciali, infatti, qualora si voglia assicurare il
rapido conseguimento di un determinato scopo, questo non può e non
deve essere raggiunto con il sacrificio del diritto di difesa di chi
abbia un legittimo motivo di opposizione.
Secondo un principio generale del nostro ordinamento processuale,
poi, non possono gravare sulla parte (che si sia trovata
nell’impossibilità di compiere un atto per motivi di forza maggiore o
di caso fortuito) le conseguenze del suo impedimento come se le stesse
fossero effetto della volontà o della negligenza della parte stessa.
Per cui il legittimo esercizio del diritto di difesa dell’intimato
deve trovare applicazione anche nell’ipotesi de qua.
Del resto la fattispecie in esame ha stretta analogia con la
normativa che disciplina il procedimento per convalida di sfratto, e
l’art. 668, comma primo, del codice di procedura civile, con la
sentenza n. 89 del 1972, è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non consente la tardiva opposizione
all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia
potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
2. – A seguito della regolare comunicazione, notificazione e
pubblicazione dell’ordinanza, non si è costituita alcuna delle parti,
e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Il pretore di Civitella Roveto, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, solleva, in riferimento all’art. 24, comma secondo della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.
650, comma primo del codice di procedura civile, “nella parte in cui
non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto
conoscenza dell’ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel
termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore”.
2. – In punto di rilevanza il giudice a quo si limita ad affermare
che è evidente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
davanti a lui promosso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione della sollevata questione.
Di fronte all’assunto dell’intimato di non aver potuto notificare
nel termine l’atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici
postali, il detto giudice fa espressamente salva la dimostrazione in
sede di merito della fondatezza in concreto del denunciato impedimento
e nel contempo implicitamente ammette che lo sciopero postale integri
un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. In tal modo, posta
come vera la premessa, il dubbio’ circa la costituzionalità della
norma non è avanzato in relazione ad una semplice eventualità.
E per tanto ricorre il necessario requisito della pregiudizialità.
3. – La questione è fondata.
Sul terreno del processo civile in generale e dei procedimenti
speciali in particolare, l’esistenza del caso fortuito o della forza
maggiore è ipotizzata in varie norme. Così, e tra l’altro, nel codice
di procedura civile l’art. 294, commi primo e secondo, ammette che il
contumace dimostri che la sua costituzione in giudizio è stata
impedita da causa a lui non imputabile e il giudice provveda alla
riammissione in termini delle parti; l’art. 668, comma primo (dopo la
sentenza n. 89 del 1972 di questa Corte) dispone che è possibile
l’opposizione dopo la convalida da parte dell’intimato che provi di non
aver avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione di licenza o di
sfratto o di non essere potuto comparire all’udienza, per caso fortuito
o forza maggiore; e lo stesso art. 650, comma primo stabilisce che
l’intimato può fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se provi
di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o
forza maggiore. Ma manca una norma o un principio che consacri in
generale la rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore come
causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine
perentorio. Ed anzi dall’art. 153 dello stesso codice è dato dedurre
l’improrogabilità dei termini perentori; e codesta norma è stata
indirettamente (a proposito del successivo art. 244) presa in
considerazione da questa Corte con la sentenza n. 106 del 1973.
La questione in oggetto presenta innegabili punti di contatto con
quella già esaminata da questa Corte, a proposito dell’art. 668, comma
primo del codice di procedura civile, e decisa positivamente con la
ricordata sentenza n. 89 del 1972. Allora in riferimento all’art. 24
della Costituzione era stata denunciata la norma (art. 668, comma
primo) che non consentiva l’opposizione tardiva alla convalida di
licenza o di sfratto, all’intimato che non era potuto comparire
all’udienza per caso fortuito o forza maggiore; ed ora lo è la norma
dell’art. 650, comma primo che non consente l’opposizione tardiva
all’ingiunzione, all’intimato che non abbia potuto fare opposizione nel
termine per caso fortuito o forza maggiore.
Nell’ipotesi prospettata nell’ordinanza di rimessione, come già in
quella indicata di cui all’art. 668, comma primo, la tutela
giurisdizionale non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata.
Anche se nella procedura speciale di cui trattasi il termine è
più lungo di quello previsto per la comparizione in giudizio
dell’intimato nel procedimento per convalida di sfratto, il soggetto a
cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, può far
decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione,
volontariamente o colposamente ovvero per causa a lui non imputabile.
Ora nel secondo di questi due casi, a differenza che nel primo, il
soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua
volontà, si viene a trovare nella materiale impossibilità di agire in
giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi.
Ne consegue che la norma denunciata è illegittima
costituzionalmente in parte qua.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 650, comma
primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente
la opposizione tardiva dell’intimato che, pur avendo avuto conoscenza
del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza
maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere