Sentenza N. 121 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in
materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, promosso
con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale
delle imposte di La Spezia sul ricorso di Vanich Francesco contro
l’Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, iscritta al n. 229 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Con ordinanza del 23 giugno 1966 la Commissione distrettuale delle
imposte dirette ed indirette di La Spezia ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, avente
per oggetto la concessione di condono in materia tributaria delle
sanzioni non aventi natura penale.
Dalla citata ordinanza risulta: che l’ingegnere Francesco Vanich,
con dichiarazione unica presentata il 31 marzo 1960, aveva denunciato
di aver realizzato nell’anno 1959, un reddito netto di lire 1.210.000;
che l’ufficio imposte di La Spezia aveva, per contro, induttivamente
determinato un reddito di lire 4.200.000; che contro tale accertamento
il Vanich aveva in un primo tempo presentato tempestivo ricorso e
successivamente, in data 20 marzo 1964, una domanda diretta
all’ufficio imposte con la quale chiedeva di essere ammesso al
beneficio del condono della soprattassa previsto dalla legge n. 1458
del 1963; che l’ufficio imposte, omettendo di prendere qualsiasi
decisione sulla domanda di condono, chiedeva alla Commissione
distrettuale di confermare l’accertamento d’ufficio.
In sede di esame del ricorso la Commissione disattendeva l’assunto
del rappresentante dell’ufficio secondo il quale la legge di condono
non sanciva alcun obbligo di prendere una decisione sulle istanze di
condono e ricordava che lo stesso Ministero delle finanze con propria
circolare della Direzione generale del contenzioso n. 9/5835 del 18
novembre 1963, aveva, per contro, fatto obbligo agli uffici, nel caso
non ritenessero di accettare le domande di definizione, di darne
immediata comunicazione agli interessati. Soggiungeva la Commissione
che non poteva rimettere gli atti all’ufficio perché fosse provveduto
sulla domanda del Vanich dato che l’art. 2 (comma terzo) della legge n.
1458 del 1963 stabilisce che il condono non si applica se la
definizione dell’accertamento non interviene entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge, termine questo che, nel caso di
specie, era largamente decorso.
Sollevava, pertanto, la questione di legittimità costituzionale di
tale disposizione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
osservando che l’inerzia dell’ufficio imposte su una domanda di condono
tempestivamente presentata non può evidentemente danneggiare il
contribuente, che si vedrebbe trattato diversamente, con proprio danno
patrimoniale, rispetto ad altri contribuenti che, avendo presentato
analoghe domande, hanno avuto la fortuna di vederle esaminate nel
termine di sei mesi stabilito dalla legge.
Rimetteva quindi la Commissione gli atti a questa Corte ricordando
che la questione di legittimità sollevata è in tutto simile a quella
già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 85
del 1965 nei riguardi dell’art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14
gennaio 1967.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento.
Rileva esattamente la Commissione distrettuale delle imposte di La
Spezia che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, è analoga a quella promossa dalla
stessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 aprile 1964, nei
riguardi dell’art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559,
questione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte.
Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma
impugnata sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito
dalla Costituzione, perché subordina l’applicazione del condono in
materia tributaria alla condizione che la definizione amministrativa
dell’accertamento intervenga entro sei mesi dall’entrata in vigore
della legge.
Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi
che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di
trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono
per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito
dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio
perché i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparità di
trattamento non è poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione
in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente,
possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per
l’applicazione del condono. Fondata è per conseguenza la denunziata
violazione dell’art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente
illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede
impugnata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma terzo,
della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia
tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui
stabilisce che la definizione amministrativa dell’accertamento
tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, come condizione per l’applicazione del condono di
cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.