Sentenza N. 121 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1970
Data deposito/pubblicazione
09/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247 del codice della navigazione
approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l’11 aprile 1969 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Domenella Armando, iscritta al n. 199
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal comandante del porto di
Castellammare di Stabia nel procedimento penale a carico di Cuccurullo
Gennaro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell’8 ottobre 1969;
3) ordinanza emessa il 5 luglio 1969 dal capo del circondario
marittimo di Porto Santo Stefano nel procedimento penale a carico di
Pezzatini Fulvio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22
ottobre 1969;
4) ordinanze emesse il 5 agosto 1969 dal comandante del porto di
Venezia ed il 16 settembre 1969 dal comandante del porto di Salerno nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Romano Mario, Trofa
Alfonso e Fierro Aniello, iscritte ai nn. 409, 412 e 413 del registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 299 del 26 novembre 1969;
5) ordinanze emesse il 9 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli e il
12 novembre 1969 dal tribunale di Siracusa nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Capece Minutolo Giovanni e D’Andrea Guido e
di Pulizzi Giuseppe, iscritte ai nn. 452 e 453 del registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del
28 gennaio 1970;
6) ordinanza emessa il 17 novembre 1969 dal pretore di Voltri nel
procedimento penale a carico di Veri Antonio. iscritta al n. 469 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 dell’11 febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Con nove ordinanze, emesse in altrettanti procedimenti penali
pendenti dinanzi a diversi giudici ordinari e comandanti di porto,
viene sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108,
comma secondo, della Costituzione la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1238 del codice della navigazione approvato
con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e delle altre norme dello stesso testo
relative al potere giurisdizionale penale del comandante di porto
(artt. 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247).
Gli argomenti addotti a sostegno della questione sono
sostanzialmente identici e possono così riassumersi:
Il comandante di porto è un organo amministrativo periferico,
gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile oltre
che dall’amministrazione della Marina militare;
nell’esercizio delle sue attribuzioni amministrative pone in essere
atti di varia natura, fra l’altro non definitivi, rientranti nella
competenza dell’amministrazione alla quale appartiene; atti che,
essendo soggetti a controlli e potendo dar luogo a responsabilità
amministrative, pongono il comandante di porto in rapporto di
subordinazione ed obbedienza rispetto ai superiori gerarchici;
la sua speciale competenza giurisdizionale in campo penale per le
contravvenzioni in materia di navigazione marittima è regolata nel
sistema non in modo autonomo rispetto ai compiti e alle funzioni
amministrative, con la conseguenza che il comandante di porto può
anche giudicare in sede penale di violazione contravvenzionali ad
ordinanze da lui stesso emanate;
il comandante di porto, in base all’art. 1235 del codice della
navigazione è ufficiale di polizia giudiziaria la cui funzione è
assolutamente incompatibile con quella di giudice;
l’esercizio della sua funzione giurisdizionale è privo dei
requisiti d’indipendenza ed imparzialità che la Corte ha ritenuto
necessari anche per i giudici speciali (sentenze 92/1962; 132/1963;
103/1964) poiché nel codice della navigazione non sussistono norme
disciplinanti l’istituto dell’astensione, ricusazione ed inamovibilità
del comandante di porto-giudice.
Le ordinanze in esame precisano che, nei termini in cui viene ora
proposta, la questione di costituzionalità della giurisdizione penale
in esame non era stata precedentemente esaminata dalla Corte e
confidano nell’accoglimento della stessa facendo richiamo alla sentenza
n. 60 del 1969 con la quale è stata dichiarata illegittima, in
riferimento agli stessi precetti costituzionali invocati, la
giurisdizione penale degli intendenti di finanza.
Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e
pubblicate, ma nessuno si è costituito nei relativi giudizi.
1. – Le nove ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. – Nel loro insieme le ordinanze denunciano l’incostituzionalità
dell’art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30
marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al
comandante di porto, capo del circondario, e di tutte le successive
norme dello stesso codice che hanno come presupposto l’attribuzione di
tale potere e ne disciplinano l’esercizio, (artt. 1240, 1242, 1243,
1245, 1246 e 1247) in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108,
comma secondo, della Costituzione, che rispettivamente enunciano i
principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della
indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.
Trattasi di questione che si presenta sotto profili diversi da
quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare
allorché la questione di costituzionalità della giurisdizione dei
comandanti di porto, prospettata in riferimento ad altre norme
costituzionali (artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI
disposizione transitoria), fu dichiarata non fondata (sentenze 41/1960;
79/1967; 128/1968).
Nei nuovi termini in cui viene ora proposta la questione è invece
fondata.
3. – L’esatta portata e l’immediata operatività dei precetti
costituzionali contenuti nell’art. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, ora invocati, risultano evidenti da quelle pronunce –
ricordate nelle ordinanze – che la Corte ha già avuto modo di emettere
con puntuale riferimento al problema della indipendenza ed
imparzialità delle giurisdizioni speciali.
I requisiti essenziali posti a presidio del retto esercizio della
funzione giurisdizionale ad opera di questi giudici sono stati
ravvisati: nella necessità che l’organo giudicante sia immune da
vincoli che comportino la sua soggezione formale o sostanziale ad altri
organi (sentenza 92/1962); nell’esigenza che sia per esso assicurata
una certa forma di inamovibilità – anche se diversamente articolata
da quella prevista per i giudici ordinari – (sentenza 103/1964); nella
possibilità, per il giudice speciale che sia anche organo
dell’amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli
atti provenienti dagli organi ed uffici della stessa amministrazione
(sentenza 133/1963).
Tutte queste statuizioni figurano infine ribadite nella sentenza n.
60 del 1969 la quale, nel pronunciare l’illegittimità costituzionale
della funzione giurisdizionale penale dell’Intendente di finanza, ha
altresì precisato come l’esistenza di una doppia ed inscindibile
configurazione dell’Intendente quale organo dell’amministrazione e
quale giudice comporti il pregiudizio dei requisiti di indipendenza ed
imparzialità che la Costituzione esige per i giudici speciali.
4. – Occorre ora verificare se nel complesso delle norme che
riguardano il comandante di porto siano ravvisabili gli indicati
essenziali requisiti.
La posizione e le attribuzioni di quest’organo risultano dal libro
I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative norme
regolamentari, approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, nonché
dal D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il decentramento dei
servizi della marina mercantile e ampliamento delle competenze e
funzioni delle capitanerie, dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, sulle
attribuzioni del Ministro della marina mercantile e dalla legge 12
novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa all’avanzamento degli
ufficiali in servizio permanente effetivo della marina.
Dai testi normativi indicati si desume che il comandante di porto
capo del circondario: è organo amministrativo periferico
gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa
parte inoltre dell’amministrazione della marina militare essendo
inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle
capitanerie di porto; ha attribuzioni amministrative che svolge
nell’ambito territoriale di competenza ponendo in essere atti
amministrativi, quali ordinanze, concessioni ed autorizzazioni,
concernenti la sicurezza e la polizia del porto; è ufficiale di
polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali
giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di
navigazione marittima.
Da quel che precede è dato quindi inferire che il comandante di
porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice.
Sotto il primo aspetto è evidente che, trattandosi di organo
periferico subordinato, egli non potrà disattendere le istruzioni e
gli ordini che vengono impartiti dagli organi superiori e centrali;
sotto il secondo profilo è sufficiente considerare che nell’esercizio
della funzione giurisdizionale penale frequenti sono i casi in cui il
comandante di porto è chiamato a giudicare di contravvenzioni ad
ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia di porti o a
irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso
è competente a rilasciare; così come non improbabile può essere il
caso in cui egli si trovi a giudicare su un fatto contravvenzionale da
lui medesimo accertato e contestato in qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria (art. 1235 cod. nav.).
Ma a parte questi rilievi, è altresì da considerare che nelle
norme che lo riguardano non esiste alcuna disposizione relativa
all’istituto della inamovibilità.
Ad escludere la presenza di tale garanzia è sufficiente ricordare
che il comandante di porto è legato da rapporto di impiego con
l’amministrazione della marina militare (legge n. 1137 del 1955); la
sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l’assegnazione e
mutamento di sede senza necessità del suo consenso e i provvedimenti
disciplinari competono al Ministro della difesa (D.L.C.P.S. 31 marzo
1947, n. 396 e legge 15 dicembre 1959, n. 1095). Sia pure in via di
ipotesi non può quindi disconoscersi che la sua qualifica di militare
possa negativamente influire sull’esercizio della funzione
giurisdizionale penale.
5. – Per tutte le considerazioni svolte deve pertanto ritenersi che
siano costituzionalmente illegittime sia la norma contenuta nell’art.
1238 del codice della navigazione concernente la competenza dei
comandanti di porto – capi di circondario – per le contravvenzioni
previste dallo stesso codice, sia le altre norme – che hanno esclusivo
riferimento a tale competenza – riguardanti il decreto penale di
condanna (1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione
(1243), l’esercizio dell’azione civile nei procedimenti penali di
competenza dell’autorità marittima (1246) ed infine la conversione
delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (1247).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale non può invece
essere estesa agli artt. 1240 e 1245 concernenti rispettivamente la
“competenza per territorio” e le “letture permesse di deposizioni
testimoniali”. Tali norme infatti si riferiscono a tutti gli organi
aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione ed è
ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei
comandanti di porto, le disposizioni in parola non sono più
applicabili a tale giurisdizione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242,
1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30
marzo 1942, n. 327.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.