Sentenza N. 121 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori
depressi dell’Italia settentrionale e centrale, promosso con ricorso
della Regione della Lombardia, notificato il 27 agosto 1970, depositato
in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 1970.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;;
uditi l’avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
La Giunta regionale della Lombardia, con atto 27 agosto 1970, ha
proposto ricorso a questa Corte, in contraddittorio con la Presidenza
del Consiglio dei ministri, deducendo la illegittimità costituzionale,
per invasione della sfera di competenza regionale, degli artt. 1, 2, 3,
4, 6, 10, 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (sugli interventi
straordinari a favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale
e centrale), con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della
Costituzione.
Nel ricorso si premettono considerazioni sul problema generale
della successione di leggi regionali a leggi statali, sostenendosi la
tesi che queste ultime cessano di aver vigore ed effetto al momento e
in forza dell’entrata in vigore delle leggi regionali disciplinanti la
materia. Viene quindi prospettata la questione di legittimità
costituzionale delle norme impugnate, in quanto rivolte a disciplinare
materie di competenza regionale anche oltre l’istituzione delle Regioni
e l’effettivo inizio dell’esercizio delle loro competenze.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con atto 16
settembre 1970, nel quale si sostiene che la questione teorica dei
rapporti tra leggi statali e regionali non è pertinente ai fini del
decidere, e che la legge impugnata non copre materia riservata alla
Regione, trattandosi di legge programmatica, fondata sulla potestà
pianificatoria dello Stato, che ha la sua radice nell’art. 41 della
Costituzione. Si soggiunge che l’intervento programmatico e finanziario
dello Stato non esclude l’apporto della Regione alla disciplina della
materia.
Nella successiva memoria l’Avvocatura ha precisato che il problema
della coesistenza della legge statale con leggi regionali trova la sua
soluzione nella discriminazione tra “norme” e “principi”, le prime
destinate a essere sostituite da norme regionali, i secondi costituenti
limite all’autonomia legislativa regionale.
All’udienza i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle
difese scritte.
La Regione lombarda, premessa nel ricorso un’analisi del problema
generale della successione tra leggi regionali e statali, ha impugnato
alcune disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 614, sostenendo che
avrebbero invaso la sfera della sua competenza col dettare, in materia
che a questa appartiene, una disciplina destinata a valere anche dopo
l’istituzione delle Regioni di diritto comune e l’effettivo inizio
dell’esercizio della loro potestà.
La questione è inammissibile. Nella sentenza n. 119 di pari data,
relativa a un ricorso fondato su argomenti sostanzialmente identici a
quelli dedotti nel presente giudizio, la Corte ha precisato che alle
Regioni è impedito sollevare questioni di invasione della loro
competenza finché non siano maturati i presupposti, richiesti
dall’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l’effettivo
esercizio di essa.
Nel caso in esame, la Regione non disconosce che, allo stato
attuale, la legge n. 614 del 1966 ha piena validità ed intera
efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sarà
stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in
concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi,
giacché, mentre la detta legge non potrà impedire l’esercizio della
potestà della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si
potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell’art. 117
della Costituzione, limitano l’esercizio della competenza stessa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a
favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale,
proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115,
117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.