Sentenza N. 122 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
ricorso notificato il 20 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 27
successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1967, per conflitto
di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto a seguito
della circolare 24 ottobre 1966, div. VII/Regioni, prot. n. 7026528,
del Ministero delle finanze – Direzione generale per i servizi della
finanza locale – avente per oggetto: “Agevolazioni fiscali per lo
sviluppo delle industrie in Sicilia. Applicabilità del D. L. C. P. S.
14 dicembre 1947, n. 1598 e della legge regionale 7 dicembre 1953, n.
61”.
Visto l’atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 7 novembre 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l’avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione siciliana, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – La Regione siciliana, con ricorso per conflitto di
attribuzione, depositato il 27 febbraio 1967, denunzia la circolare 24
ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7026528, del Ministero delle
finanze (direzione generale per i servizi della finanza locale): essa
violerebbe gli artt. 36 e 20 dello Statuto siciliano, nonché le norme
contenute nelle leggi reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29, 7 dicembre 1953,
n. 61 (specialmente l’art. 7) e 5 agosto 1957, n. 51 (specialmente
l’art. 31).
La circolare dispone che le intendenze di finanza siciliane
concedono certe agevolazioni fiscali – contenute, oltreché nella legge
nazionale D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, anche nella legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 61 – non solo alle industrie indicate
nelle norme esecutive di quest’ultima (D. Pr. reg. sic. 4 maggio 1954,
n. 2), ma a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati; perciò contrasterebbe con l’art. 7 della citata legge
regionale n. 61 del 1953, che riserva quei benefici solo ad alcune
categorie di stabilimenti industriali e che è richiamata dall’art. 31
della successiva legge regionale 5 agosto 1957, n. 51; perciò la
circolare del Ministero o è costituzionalmente illegittima, non
potendo l’amministrazione (statale) superare o modificare la legge
(regionale), o si deve disapplicare.
Inoltre, con essa – come si precisa con un secondo motivo del
ricorso – si sarebbe invasa la competenza regionale perché risulta
dagli artt. 20 e 36 dello Statuto, nonché dall’art. 8 delle norme di
attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che la potestà
amministrativa in materia finanziaria, segnatamente là dove si tratta
d’attuare le proprie leggi, spetta alla Regione; tanto è vero che
legge e decreto regionali hanno attribuito al solo Presidente della
Regione siciliana il potere di determinare le categorie degli opifici
che possono beneficiare di quelle agevolazioni.
2. – La difesa dello Stato, nelle deduzioni depositate il 9 marzo
1967, risponde sollevando incidente di legittimità costituzionale
dell’intera legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, e in particolare
dell’art. 7: questa norma violerebbe innanzi tutto gli artt. 1, 17 e
36 dello Statuto siciliano poiché, in urto con la legislazione dello
Stato, che dà essa stessa le agevolazioni fiscali a tutti gli
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, attribuisce al
Presidente della Giunta regionale la potestà di determinare,
indipendentemente dall’organizzazione tecnica dei singoli stabilimenti,
le categorie delle imprese ammesse ai benefici; contrasterebbe con
l’art. 3 della Costituzione essendo suscettibile di determinare
disparità di trattamento fra le varie categorie degli operatori
economici sia nella Regione sia rispetto al restante territorio dello
Stato; colpirebbe infine l’art. 23 della Costituzione poiché
attribuisce all’autorità amministrativa un potere di determinazione
dei soggetti e dell’oggetto dell’imposta, determinazione che è invece
riservata alla legge; in più, nella memoria depositata il 24 ottobre
1967, si avverte che la norma attribuisce al Presidente della Regione
una potestà amministrativa spettante invece, per gli artt. 20 dello
Statuto e 13-14 del D. L. C. P. S. 1947, n. 204, alla Giunta regionale.
D’altra parte – prosegue l’Avvocatura dello Stato – la legislazione
statale attribuisce le agevolazioni tributarie, non alle imprese come
tali, ma agli stabilimenti (industriali tecnicamente organizzati), vale
a dire agli opifici; nello stesso senso deve essere interpretata, pur
attraverso le ambiguità terminologiche, la legge regionale n. 61 del
1953 (art. 1) e così è stata intesa a suo tempo dall’Alta Corte
siciliana, che perciò rigettava la questione di costituzionalità
allora sollevata; ne deriverebbe che il D. Pres. reg. sic. n. 2 del
1954 e i successivi provvedimenti, poiché invece si riferiscono a
industrie e non a opifici contrastano sia con la legislazione statale
sia con quella regionale: dunque, sarebbero essi stessi, non la
circolare denunciata dalla Regione, costituzionalmente illegittimi.
Anche l’altro motivo del ricorso sarebbe da respingere: secondo la
difesa statale, l’accertamento dei tributi – che, pur dovendo
attribuirsi alla Regione, restano erariali – è anch’esso riservato
allo Stato sia dal D. L. 12 aprile 1948, n. 507, sia dalle recenti
norme d’attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074); perciò in
questa materia l’autorità amministrativa statale può impartire
disposizioni ai propri uffici periferici e lo ha fatto legittimamente
con la circolare che ora viene denunciata dalla Regione siciliana (v.
anche sentenza 1967 n. 114 della Corte costituzionale).
3. – Nella discussione orale la Regione, a parte i dubbi sulla
rilevanza della questione nel conflitto di competenza, ha negato che la
legge regionale 1953 n. 61 sia costituzionalmente illegittima: essa non
violerebbe l’art. 36 dello Statuto siciliano poiché, restringendo il
numero delle industrie avvantaggiate, si è limitata ad adattare la
legislazione statale alle particolari situazioni ed esigenze regionali:
talune industrie in Sicilia non meritano di essere favorite ed è
perciò che una differenza di trattamento fra industrie in quel
territorio trova la sua giustificazione puntuale; inoltre non
contrasterebbe con l’art. 23 della Costituzione poiché questo si
riferisce alle imposizioni, non alle esenzioni o agevolazioni fiscali;
non colpirebbe gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano poiché la
Regione, lungi dal superare i limiti contenuti nella legge dello Stato,
ha disposto entro quei limiti riducendo, non ampliando, la sfera di
incidenza delle agevolazioni tributarie: potere, questo, che, negato
alla Regione, annullerebbe la sua competenza, costringendola, nel caso,
a diminuire le proprie entrate senza beneficio della propria economia;
meno che meno ci sarebbe violazione dell’art. 20 dello Statuto e degli
artt. 13-14 del D. L. C. P. S. 1947 n. 204 (pretesa competenza della
Giunta, non del Presidente).
Quanto all’altro motivo del ricorso la Regione vi ha insistito
rivendicando il proprio potere impositivo ex art. 36 dello Statuto
siciliano e 6 delle Norme d’attuazione n. 1074 del 1965: così come
può imporre tributi le deve spettare una corrispondente potestà
amministrativa; ha affermato che le entrate tributarie spettano ad essa
per legge (artt. 1 e 3 delle stesse Norme d’attuazione); ha ripetuto
che, comunque, le norme statutarie (artt. 20 e 36) le conferiscono
competenza esecutiva ed amministrativa in ordine alle proprie leggi
fiscali.
1. – La Regione denuncia la circolare 24 ottobre 1966, Div.
VII/Regioni, prot. n. 7/026528, con cui il Ministero delle finanze
dispone che le intendenze di finanza in Sicilia concedano a tutti gli
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati le agevolazioni
fiscali previste per tutti dalla legge nazionale n. 1598 del 1947
relativa all’industrializzazione del Mezzogiorno.
L’atto sarebbe illegittimo: 1) sia perché, essendo passata alla
Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria, il Ministro
non poteva ingerirsene (violazione degli artt. 20 e 36 dello Statuto e
8 delle Norme di attuazione n. 1074 del 1965);
2) sia perché nel suo contenuto contrasta con la legislazione
regionale, particolarmente con la legge n. 61 del 1953 e col D. Pres.
reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai benefici alcuni tipi di
industrie.
2. – Il primo motivo non può essere accolto. Come risulta anche
da precedenti decisioni, l’art. 36 dello Statuto non ha attribuito
immediatamente alla Regione la potestà amministrativa in materia
finanziaria; a questo scopo occorrevano apposite norme d’attuazione,
che in realtà ci sono state, prima del 1965 (D. L. 1948 n. 507), ma
che hanno conferito quei poteri, e in via del tutto provvisoria,
limitatamente alla riscossione dei tributi: l’accertamento continuò ad
essere attuato legittimamente dallo Stato coi propri uffici, che non si
erano ancora trasferiti alla Regione (sent. 1962 n. 14 della Corte
costituzionale).
Sotto tale aspetto le più recenti norme d’attuazione (art. 8 del
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), non hanno inteso altro che rendere
stabile, “fino a quando non sarà diversamente disposto”, questa stessa
situazione: del resto proprio la Commissione paritetica ha voluto
sottolineare, a proposito dell’art. 8 e sia pure in generale, come
quelle norme seguano le direttive date dalla Corte ed evitino soluzioni
estreme che sarebbero state ad ogni modo dannose. Perciò la Regione
non ha propri uffici, ma si “avvale” di uffici periferici che
strutturalmente fanno ancora parte dell’amministrazione statale (sent.
n. 66 del 1966); ne deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi
rispetto ad essi in posizione di supremazia, può dare istruzioni,
quale che sia la legislazione, statale o regionale, a cui ci si
richiami: sul piano funzionale, almeno fuori del campo della
riscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici dell’assessore alle
finanze non può dirsi ancora attuata (arg. ex art. 8, comma terzo).
3. – L’altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della
circolare emanata dal Ministro: essa infatti è denunciata perché
dispone che ai benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno
stabilimento tecnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle
leggi regionali (art. 7 legge 1953 n. 61 e D. Pres. reg. 1954 n. 2).
Il contrasto è indiscutibile e perciò, su questo punto, il ricorso
deve essere accolto per violazione dell’art. 36 dello Statuto,
oltreché dell’art. 6 delle norme d’attuazione (D.P.R. 1965 n. 1074).
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’incostituzionalità di
quelle leggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente,
contrasterebbero coi principi delle norme legislative statali sulla
industrializzazione del Mezzogiorno, tratterebbero diversamente
industria da industria, conferirebbero al Presidente della Regione
poteri che spettano solo al legislatore o, tutt’al più, alla Giunta
regionale); incostituzionalità che, se fosse dichiarata, toglierebbe
fondamento alla denuncia della Regione siciliana. Ma la Corte non
ritiene di sollevare innanzi a sé la relativa questione di
legittimità costituzionale che del reato anche l’Alta Corte per la
Sicilia ha respinto a suo tempo. Infatti la legislazione siciliana, sia
la legge 1953 n. 61 sia i decreti esecutivi, al pari di quella statale
attribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in sé ma agli
opifici (purché svolgano una attività ricompresa negli elenchi
annessi a quei decreti); né può esservi dubbio che anche per la
Regione l’accertamento dell’esistenza d’un opificio sia indagine
necessaria da compiersi caso per caso, così come è indiscutibile che,
se gli organi regionali vi venissero meno, non mancherebbe il modo allo
Stato di dolersene in questa o in altra sede (per tutti art. 1 della
legge 1953 n. 61, artt. 1, 2 del (D. Pres. reg. 1954 n. 2, e
posteriori decreti esecutivi). Ma violazione dei principi della
legislazione statale non può scorgersi neppure là dove le norme
regionali (in particolare il D. Pres. reg. 1954 n. 2) precludono ad
alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto
il Mezzogiorno dal D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1598: in questo
caso la differenza tra legge dello Stato e leggi della Regione è di
mera quantità e, se si scorrono gli elenchi contenuti in tutti i
decreti regionali, non apparisce così grave da tradursi in diversità
qualitativa; per cui deve escludersi che la Regione si sia discostata
dal tipo d’esenzione previsto nella legge dello Stato e che abbia leso
gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano. Con il che si è venuta
implicitamente a negare ogni offesa all’art. 3 della Costituzione non
essendo arbitrario che, in ossequio a esigenze della economia regionale
e nell’attuazione di criteri legislativamente espressi (v. art. 27
legge reg. 5 agosto 1957, n. 51), si incoraggino alcuni e non altri
tipi di industria.
Quanto poi al contrasto dell’art. 7 della legge reg. 1953 n. 61,
del D. Pr. Reg. 1954 n. 2 con gli artt. 23 della Costituzione (riserva
di legge in materia tributaria), 20 dello Statuto siciliano e 13, 14
del D. L. C. P. S. 1947 n. 204 (competenza della Giunta non del
Presidente, a emanare provvedimenti esecutivi), la questione non ha
rilevanza nel giudizio. Infatti il decreto è divenuto parte integrante
dell’art. 1 legge regionale 5 agosto 1957 n. 51, contro la quale quei
vizi di costituzionalità non si possono ovviamente prospettare:
l’elenco delle industrie ammesse ai benefici tributari è ormai
contenuto, direttamente, in un comando legislativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza del Ministro per le finanze a emanare
istruzioni dirette alle intendenze di finanza della Regione siciliana
in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie del
Mezzogiorno;
dichiara l’incompetenza dello Stato, e in particolare del Ministro
per le finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla
legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal D. Pres. reg. 4
maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali
tecnicamente organizzati della Sicilia;
annulla pertanto la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni,
prot. n. 7/026528, del Ministero delle finanze, Direzione generale
per i servizi della finanza locale, avente ad oggetto: “Agevolazioni
fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.