Sentenza N. 125 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
23/07/1980
Data deposito/pubblicazione
23/07/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/07/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffici giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell’art. 74, secondo comma,
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle
Cancellerie e Segreterie giudiziarie) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1975 dal giudice istruttore del
tribunale di Lucera nei procedimenti civili vertenti tra Celozzi
Giuseppe e Celozzi Matteo e il Consorzio Bonifica della Capitanata
rispettivamente iscritte ai nn. 228 e 229 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30
luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Mirabella Domenica, iscritta al n. 277
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l’avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – In due distinti procedimenti civili, il giudice istruttore
(civile) del tribunale di Lucera – chiamato a decidere sulla contumacia
del convenuto e quindi a controllare la regolarità della notificazione
della citazione (art. 291 c.p.c.) – ha rilevato che la notificazione
era stata eseguita dal messo di conciliazione in base a decreto del
presidente del tribunale ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 15 dicembre
1959, n. 1229, stante l’assenza dell’ufficiale giudiziario e
dell’aiutante ufficiale giudiziario. Essendo tale assenza determinata
dalla partecipazione ad uno sciopero di categoria, in atto da epoca
precedente alla data della notificazione, il giudice istruttore, con
ordinanze in data 20 marzo 1975, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34 sopra citato, in relazione all’art. 40 Cost., nella parte
in cui consente di sostituire nell’attività di notificazione il messo
comunale agli organi normalmente competenti (ufficiale giudiziario e
aiutante ufficiale giudiziario) qualora la loro assenza sia determinata
dall’esercizio del diritto di sciopero.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio
avanti la Corte costituzionale, contesta la legittimazione del giudice
istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale,
richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale (n. 109/62;
n. 90/68). Nel merito sostiene l’infondatezza della questione
prospettata, in quanto “l’area costituzionalmente protetta dall’art. 40
Cost. non è neanche scalfita dalla norma impugnata”, la quale “è
diretta ad assicurare il normale funzionamento dell’amministrazione
della giustizia – anche in caso d'”impedimento” dell’ufficiale
giudiziario, irrilevante apparendo che tale impedimento legittimamente
deriva dall’esercizio del diritto di sciopero – nel rispetto e
nell’attuazione di principi costituzionalmente protetti, quali quelli
sanciti ad esempio dagli artt. 24, 97 e 113 Cost.”.
3. – In un dibattimento penale, nel quale – a causa di uno sciopero
dei dipendenti dello Stato cui aderivano i cancellieri – le funzioni
del cancelliere erano state affidate a un notaio, con provvedimento del
capo dell’ufficio ai sensi dell’art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, il pretore di Catania, con ordinanza in data 26 febbraio 1975, ha
sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della
norma predetta, con riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.
Argomenta il giudice a quo (premessa l’inesistenza di norme nel
nostro ordinamento che disciplinino l’esercizio del diritto di sciopero
da parte dei cancellieri) che il fine dei lavoratori in sciopero è il
blocco dell’attività da essi svolta; ma, “mentre gli altri “servizi ”
dello Stato subiscono una effettiva sospensione per tutta la durata
dello sciopero, la funzione giurisdizionale continua ad essere
esercitata in virtù della norma che consente di utilizzare i notai al
posto dei cancellieri, con la conseguenza che detti funzionari vedono
in buona parte frustrato l’effetto della loro manifestazione. Va
infatti considerato che il momento più appariscente della funzione dei
cancellieri è quello della loro partecipazione alle pubbliche udienze
dibattimentali giacché da tempo, come è noto, la macchina della
giustizia fa a meno, a causa della loro carenza numerica, dei detti
funzionari tutte le volte che la loro presenza non sia necessaria a
pena di nullità. E così, mediante l’applicazione dei notai, lo
sciopero dei cancellieri perde il potere di far conoscere al pubblico
la protesta di tali lavoratori e quello di lasciare inattuata quella
parte dell’attività giurisdizionale che deve svolgersi in giorni
prefissati (mentre, ovviamente, il lavoro interno di ufficio rimane
sempre a carico dei cancellieri che dovranno curarlo una volta cessato
lo sciopero)”.
Oltre al contrasto con il diritto di sciopero, garantito dall’art.
40 Cost., il giudice a quo ravvisa anche una violazione del principio
d’uguaglianza, consistente in una “arbitraria ed irrazionale
differenziazione dei pubblici dipendenti rispetto al diritto di
sciopero”. Mentre infatti per alcuni (la generalità) l’esercizio di
questo diritto determina la sospensione delle attività di istituto,
per altri (i cancellieri) è previsto che l’attività stessa continui
mediante l’intervento di persone che non hanno la qualifica di
dipendenti dello Stato.
Vero è che, stante il carattere primario della funzione
giurisdizionale, sarebbe consentito prevedere per legge una particolare
regolamentazione dello sciopero dei cancellieri; ma appare peraltro
“evidente che, nella attuale formulazione, la norma, la cui
applicazione è stata recentemente riconosciuta come legittima dal
Consiglio di Stato (sezione IV, 12 giugno 1973) anche per l’ipotesi di
assenza del cancelliere dovuta alla partecipazione ad uno sciopero,
contrasti con gli artt. 3 e 40 della Costituzione nella parte in cui
non prevede limiti predeterminati entro i quali i notai possono essere
chiamati ad assumere le funzioni dei cancellieri per sostituire
funzionari che esercitano il diritto di sciopero”.
4. – Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,
l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la norma denunciata “si
inquadra in un generale sistema di disposizioni che sempre allo scopo
di assicurare lo svolgimento della funzione giurisdizionale prevedono
l’attribuzione a particolari soggetti di funzioni nel caso di assenza
degli ordinari titolari delle funzioni stesse (cfr. le disposizioni
concernenti il pubblico ministero nell’udienza dinnanzi al pretore; gli
ufficiali giudiziari ecc…).
Tali disposizioni non comportano la sostituzione degli ordinari
titolari nella loro posizione di dipendenti dello Stato, ma si limitano
ad autorizzare l’esercizio da parte di soggetti particolarmente
qualificati di alcune funzioni, indispensabili allo svolgimento della
funzione giurisdizionale”.
Tale disciplina “non compromette in alcun modo la libertà di
sciopero dei cancellieri, né può avere rilievo il fatto che sul piano
pratico le conseguenze concrete dello sciopero possano essere
influenzate dall’attività sostitutiva di soggetti a ciò autorizzati
dalla legge.
Una tale situazione è infatti comune a tutti i settori del lavoro
laddove esistano possibilità alternative per gli utenti dei servizi
interessati né ciò è stato mai ritenuto in contrasto con il
principio della libertà di sciopero.
In particolare, nel settore dei servizi pubblici e del pubblico
impiego esistono, nel nostro ordinamento, numerose disposizioni che
consentono alle pubbliche autorità di adottare le misure necessarie ad
assicurare, anche in caso di sciopero, lo svolgimento dei pubblici
servizi necessari ad evitare un eccessivo turbamento della cittadinanza
e una paralisi delle attività fondamentali per la stessa vita
consociata.
Tutte queste disposizioni appaiono del tutto conformi ai principi
della nostra Carta costituzionale la quale nel garantire la libertà
dei singoli e anzi allo specifico fine di dare ad essi una garanzia
effettiva non ha certo inteso di consentire o addirittura di secondare
forme di paralisi totale nelle attività fondamentali della vita
consociata con i gravi e ben intuibili pericoli per la stessa
stabilità politica delle istituzioni democratiche su cui si basa,
proprio in forza del dettato costituzionale, la nostra Repubblica”.
1. – Le ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Lucera e
del pretore di Catania, pur riguardando due norme diverse, propongono
la medesima questione di legittimità costituzionale, circa il rapporto
fra il diritto di sciopero (degli ufficiali giudiziari o dei
cancellieri) tutelato dall’art. 40 Cost. e la possibilità, prevista
dalle norme denunciate, di sostituzione dei funzionari scioperanti con
altro personale. Le cause vanno pertanto riunite e decise con unica
sentenza.
2. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata
dall’Avvocatura dello Stato, circa il preteso difetto di legittimazione
del giudice istruttore civile. Secondo il costante orientamento di
questa Corte, la legittimazione del giudice istruttore civile a
sollevare questioni di legittimità costituzionale va affermata o
negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni
di legge che il giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di
competenza sua propria (sentenza n. 62/66; ed anche le sentenze n.
109/62 e n. 90/68, citate dall’Avvocatura dello Stato, che hanno
escluso la legittimazione del giudice istruttore nei casi concreti, ma
non in via di principio). Nella specie, la questione prospettata dal
giudice istruttore del tribunale di Lucera attiene ad un presupposto
(regolarità della notificazione, in quanto eseguita o meno da organo a
ciò competente) della dichiarazione di contumacia del convenuto, vale
a dire di un provvedimento di competenza dello stesso giudice
istruttore, ex artt. 291 e 171 cod. proc. civ. Da ciò la
legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare la questione
di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso
(e non il collegio) era chiamato a fare (indiretta) applicazione.
3. – Nel merito le questioni non sono fondate.
L’art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) prevede che
“ove manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante
ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza il capo
dell’ufficio dispone… che le notificazioni siano eseguite dal messo
di conciliazione”. L’art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196
(ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)
prevede a sua volta che “in mancanza di cancelliere o segretario il
capo dell’ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente
o il segretario o il vice segretario comunale”. Di entrambe le
disposizioni si assume il contrasto con l’art. 40 Cost., nella parte in
cui si applicano al caso di assenza per sciopero. Il pretore di Catania
prospetta inoltre una lesione del principio d’uguaglianza, in quanto
dalla disposizione denunciata la situazione dei cancellieri verrebbe
resa deteriore rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, in
ordine agli effetti dell’esercizio del diritto di sciopero.
4. – Questa Corte, pronunciando su norme positivamente incidenti
sull’esercizio dello sciopero dei dipendenti pubblici, nel riconoscere
anche a questi ultimi il diritto di sciopero (sentenze n. 31/69 e n.
222/76) ne ha peraltro messo in rilievo le possibili interferenze con
interessi e servizi “essenziali”, e le conseguenti delimitazioni in
ordine all’esercizio del diritto stesso. A maggior ragione, non può
contestarsi la legittimità di misure (dettate, in via generale, per
supplire alla mancanza o all’impedimento degli ufficiali giudiziari,
degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei cancellieri o dei segretari)
che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia
inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello
sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici “essenziali”,
come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione
giurisdizionale. La tutela di interessi coinvolti dallo sciopero viene
ricercata mediante misure (normative e organizzative) diverse
dall’intervento sul diritto stesso; una violazione dell’art. 40 Cost.
appare perciò esclusa in radice.
5. – Parimenti infondata è la censura di violazione del principio
d’uguaglianza, mossa dal pretore di Catania con riguardo
all’ordinamento dei cancellieri. La possibilità di sostituire i
cancellieri in sciopero (ma non solo essi, come mostra la parallela
disciplina delle attività degli ufficiali giudiziari) è infatti
fondata sulla particolare importanza delle loro funzioni e
l’indifferibilità del loro espletamento, che bene giustificano una
disciplina particolare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
– dell’art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in
riferimento all’art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di
Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
– dell’art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere