Sentenza N. 126 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
18 ottobre 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico
di Mezzetti Carlo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28
gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Con ordinanza del 18 ottobre 1969 il pretore di Bologna ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 452,
ultimo comma, del codice di procedura penale, il quale dispone che se
non compare il consulente tecnico il dibattimento è proseguito
“senz’altro e in ogni caso”, prospettandone il contrasto con l’art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che il consulente tecnico è parte
sostanziale della difesa, di cui rappresenta una integrazione talvolta
indispensabile al livello degli aspetti tecnici delle questioni
trattate, e che la disposizione impugnata, con cui sostanzialmente si
negherebbe o limiterebbe alla parte il potere processuale di
rappresentare al giudice la realtà di fatto ad essa favorevole, si
tradurrebbe in una menomazione del diritto di difesa e quindi
contrasterebbe col citato precetto costituzionale, che sancisce
l’inviolabilità del diritto stesso.
Ritenuta pertanto non manifestamente infondata e rilevante la
questione così prospettata, il pretore ha disposto la sospensione del
processo principale e la trasmissione degli atti a questa Corte per i
provvedimenti di competenza.
Non vi è stata costituzione di parti nel presente giudizio.
1. – La questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma
dell’art. 452 del codice di procedura penale è prospettata
dall’ordinanza di rinvio, come anzi detto, sotto il profilo di
contraddittorietà con l,’art. 24 della Costituzione che dichiara
inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del
procedimento. Tale diritto parrebbe vulnerato, nel caso di non comparsa
al dibattimento del consulente tecnico di parte citato ad intervenire,
per non essere consentito al giudice qualsiasi potere di differimento
per acquisirne l’audizione: ciò anche se si tratti di mancato
intervento giustificato.
La questione non è fondata.
2. – La Corte osserva anzitutto che la disposizione dell’art. 452,
ultimo comma, non va considerata isolandola in se stessa ma
inquadrandola nel sistema e nel contesto, sul punto, del codice di rito
penale.
La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che è
atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di
collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, titolare
della facoltà di nomina in rappresentanza della parte (art. 323
c.p.p.). Al consulente è conferito nella fase istruttoria il potere di
“assistenza” alla perizia, e di fare “osservazioni” da indicare in
verbale, rimanendo poi in facoltà dei difensori di depositare in
cancelleria le osservazioni che ad essi difensori siano state
presentate dai rispettivi consulenti (artt. 324 e 325 c.p.p.).
Il consulente, a differenza del perito, è chiamato a dare il suo
contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa
della parte alla cui assistenza è stato chiamato: ed è per questa sua
unilaterale posizione che non è assoggetato al giuramento.
La relazione ministeriale al progetto di codice di procedura trae,
appunto, da questi rilievi, il motivo che giustifica la non sospensione
del dibattimento, ove i consulenti tecnici, malgrado la citazione, non
si presentino: ciò perché “nessun irreparabile pregiudizio può
derivare alla discussione, trattandosi di semplici difensori tecnici,
il cui intervento non è mai indispensabile, in quanto la loro opera
può essere sostituita da quella degli avvocati, che hanno modo di
informarsi di tutti gli argomenti, che dal consulente tecnico non
comparso si sarebbero potuti addurre”.
3. – Ciò premesso, la Corte, nel rapportare il problema generale a
quello particolare della legittimità costituzionale della norma in
questione, osserva che il diritto di difesa deve intendersi garantito
dall’art. 24 della Costituzione non in modo assoluto ed indistinto,
bensì in modo condizionato, che tenga conto delle speciali
caratteristiche dei singoli procedimenti: ciò sino al limite in cui
adattamenti – o anche restrizioni – si appalesino giustificati, da
parte del legislatore ordinario, da altre norme del sistema (sentenza
n. 5 del 1965).
Tale principio trova il suo riscontro e la sua applicazione nella
situazione in esame e nella questione da risolvere.
La struttura dell’istituto della consulenza tecnica di parte, quale
delineata al numero precedente, ne palesa il limitato contenuto ed i
confini. Trattasi di collaborazione prestata, sul piano tecnico, al
difensore giuridico: collaborazione che ne integra facoltativamente il
compito ma che non se ne distacca in modo autonomo né, tanto meno,
l’assorbe.
La Corte, pur senza condividere il punto della citata Relazione
ministeriale in cui si afferma che l’intervento del consulente non è
mai indispensabile, osserva che la mancata presenza personale del solo
consulente al dibattimento non giustifica tuttavia la remora che
all’ordinato andamento del processo si verificherebbe col rinvio per
motivo non strettamente necessario.
Il dubbio di temuta menomazione del diritto di difesa viene ad
essere superato, se si consideri che la partecipazione del consulente
al dibattimento, ove richiesta, ha lo scopo circoscritto di fornire
chiarimenti su quanto già espletato e che la mancata presenza del
consulente non impedisce che si dia lettura in dibattimento delle
relazioni ed osservazioni acquisite in istruttoria (art. 451 c.p.p.):
mentre, qualora si sia rilevata la necessità di accertamenti che non
abbiano anteriormente formato oggetto di esame, ovvero di parere
peritale su questioni anteriormente non esaminate o su nuovi quesiti,
la procedura accorda alla parte interessata congrui e diretti strumenti
per assicurare l’ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in riferimento
all’art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.