Sentenza N. 128 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1969
Data deposito/pubblicazione
11/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito delle deliberazioni dell’Ente per lo sviluppo agricolo della
Sicilia (E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3
aprile 1968, n. 141, relative ai regolamenti per il personale
impiegatizio e per il personale operaio.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avvocato Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana.
1. – In seguito a segnalazione del Consigliere della Corte dei
conti delegato con funzioni di controllo presso l’E.S.A. (Ente di
sviluppo agricolo per la Sicilia) contenuta nella lettera 2 maggio
1968, n. 479, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso
notificato il 5 giugno 1968 e depositato il 17 successivo, sollevava
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in
relazione alle deliberazioni, del Consiglio di amministrazione
dell’E.S.A., 9 agosto 1967, n. 919 10 agosto 1967, n. 920 (di
approvazione, rispettivamente, del regolamento per il personale
impiegatizio e del regolamento per il personale operaio) e 3 aprile
1968, n. 141 (con la quale lo stesso Consiglio di amministrazione ha
ritenuto di dover prendere atto dell’esecutività di detti regolamenti,
anche in mancanza dell’approvazione da parte dell’Assessorato per la
agricoltura), nonché in relazione agli atti successivi ed, in
particolare, al comportamento di detto Assessorato, in ordine
all’approvazione delle deliberazioni stesse.
A sostegno del gravame si deduceva, sostanzialmente, che, essendo
l’E.S.A. un Ente al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a
carattere continuativo, i regolamenti organici, concernenti la
disciplina giuridica ed economica del personale, ai sensi degli artt.10
e l l del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, debbono essere approvati di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Poiché tale concerto non vi è stato e, d’altra parte, la Regione
ha bensì competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e
foreste, ma non anche in materia di tesoro, nella quale non ha neppure
competenza concorrente, con i provvedimenti sopra indicati si sarebbe
verificata una invasione della sfera di competenza dello Stato, con
violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione
siciliana e delle relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 7
maggio 1948, n. 789, in relazione agli artt. 10 e 11 del citato
decreto legislativo n. 778 del 1947.
In considerazione, poi, delle gravi conseguenze giuridiche ed
economiche ai danni della Regione e dello Stato, che sarebbero potute
derivare dall’applicazione, già in corso, delle deliberazioni
denunziate, se ne chiedeva la sospensione dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Si costituiva come parte resistente la Regione siciliana, il cui
patrocinio, con memoria depositata il 25 giugno 1968, deduceva:
1 ) l’inammissibilità del ricorso in quanto avente per oggetto
deliberazioni di un Ente diverso dalla Regione;
2 ) l’intempestività del ricorso stesso, in quanto la conoscenza
delle deliberazioni, in ordine alle quali è stato sollevato il
conflitto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve
ritenere avvenuta, fin da quando le deliberazioni stesse vennero
adottate, attraverso il magistrato della Corte dei conti, che assiste
alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Ente, il quale è
tenuto a riferire ogni accertata irregolarità nella gestione del
medesimo al Ministro competente ed è inquadrato organicamente
nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3 ) l’infondatezza nel merito, in quanto la materia dei controlli
sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ente è ormai
disciplinata dall’art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21,
che ha abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare,
l’art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947.
Né potrebbe sollevarsi questione di incostituzionalità di tale
norma, in quanto la Regione ha competenza esclusiva in materia di enti
regionali e può, quindi, disciplinarne il funzionamento nel modo
ritenuto più opportuno, senza essere vincolata alle precedenti
determinazioni della legislazione ordinaria dello Stato.
Comunque, non ricorrerebbero le condizioni per l’applicazione, nei
confronti dell’E.S.A., dell’art. 10 del decreto legislativo n. 778 del
1947;
4 ) l’inaccoglibilità della domanda di sospensione, perché i
prospettati effetti dannosi deriverebbero tutti ed esclusivamente dalle
deliberazioni dell’E.S.A., ente pubblico distinto dalla Regione, i cui
atti non possono formare oggetto di conflitto costituzionale di
attribuzione.
2. – Questa Corte, con ordinanza 2 luglio 1968, n. 82, accoglieva
la domanda di sospensione. Dopo di che la questione tornava alla
cognizione della Corte.
In questa nuova fase del giudizio, tanto l’Avvocatura generale
dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quanto il patrocinio della Regione siciliana, nell’interesse
della medesima, in data 10 ottobre 1968 depositavano memorie a sostegno
delle rispettive tesi.
Nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, con richiami alla
sentenza di questa Corte n. 105 del 16 luglio 1968, pronunziata su
analogo, ma non identico conflitto di attribuzione, sollevato in
relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, dell’E.R.A.S.
(emanata cioè prima che tale Ente venisse trasformato in E.S.A.) si
deduceva, in sostanza, quanto segue:
1 ) Si confutava la eccezione di inammissibilità del ricorso, in
quanto proposto avverso un atto di Ente diverso dalla Regione,
opponendo che la invasione della sfera di competenza dello Stato,
attraverso l’omissione del controllo del Ministero del tesoro, è
imputabile alla Regione e non alla E.S.A.
2 ) Si confutava l’eccezione di tardività del ricorso, opponendo,
in conformità con la richiamata sentenza di questa Corte n. 105 del
1968, che la conoscenza delle deliberazioni, che hanno fatto sorgere il
conflitto, da parte del magistrato della Corte dei conti delegato al
controllo presso l’E.S.A., non implica conoscenza dei provvedimenti
stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3 ) Nel merito, sempre con richiamo alla detta sentenza di questa
Corte, si sosteneva la invasione della sfera di competenza dello Stato,
sotto il profilo della violazione degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5
agosto 1947, n. 778, da parte della Regione per l’omesso concerto con
il Ministero del tesoro.
4 ) In via subordinata, per l’ipotesi che si accogliesse la tesi
della Regione, secondo la quale, la materia dei controlli sulle
deliberazioni dell’E.S.A. sarebbe ormai disciplinata esclusivamente
dall’art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che avrebbe
abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare, l’art. 10
del decreto legislativo n. 778 del 1947, si sollevava l’eccezione di
illegittimità costituzionale di detto art. 22 per violazione dei
limiti della potestà legislativa regionale, risultanti dagli artt. 14
e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
3. – Con la memoria del patrocinio della Regione siciliana, poi, si
eccepiva, in sostanza, quanto segue:
1 ) In via pregiudiziale: si insisteva, dettagliatamente
illustrandole, sulle due eccezioni di inammissibilità e di tardività
del ricorso sopra riportate.
2 ) Nel merito: a) in relazione alla impostazione del ricorso,
fatta dall’Avvocatura dello Stato, si insisteva nel sostenere che gli
artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sono stati
legittimamente abrogati per effetto dell’art.22 della legge regionale
10 agosto 1965, n. 21, e che, comunque, le norme contenute in tali
articoli non sono applicabili nei confronti dell’E.S.A. sia per il suo
carattere di ente pararegionale, nei confronti del quale la Regione ha
competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene alla
organizzazione ed al funzionamento, sia perché mancherebbe l’elemento
della concorrenza al mantenimento dell’Ente da parte dello Stato con
contributi a carattere continuativo, presupposto essenziale per
l’applicabilità di quelle norme;
b) in relazione alla eccezione di illegittimità costituzionale del
ripetuto art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, si
insisteva nel sostenere la infondatezza, sempre in relazione alla
asserita competenza legislativa esclusiva della Regione, in materia di
ordinamento e funzionamento degli enti da essa dipendenti.
4. – Questa Corte, con ordinanza n. 130 del 16 dicembre 1968, in
accoglimento della eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato,
previo esame della rilevanza della questione ai fini della decisione
nel giudizio di merito e ritenuta la non manifesta infondatezza della
stessa, disponeva la trattazione davanti ad essa della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regione siciliana
10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla
Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli
artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 e,
contemporaneamente, ordinava il rinvio del giudizio sul conflitto di
attribuzione perché potesse essere trattato congiuntamente alla
questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’ordinanza di
sospensione del 2 luglio 1968, n. 82.
5. – Nell’udienza del 18 giugno 1969 la causa relativa al conflitto
d’attribuzione e quella relativa alla questione di legittimità
costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza n. 130 del 1968,
sono state discusse congiuntamente.
1. – I1 ricorso per conflitto d’attribuzione, depositato il 17
giugno 1968, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
impugnato le deliberazioni E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto
1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, è stato discusso congiuntamente
alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge
regionale 10 agosto 1965, n. 21, sollevata in corso di causa; ma, data
la differenza dell’oggetto, i due giudizi vanno decisi con sentenze
separate: la presente sentenza riguarda il conflitto d’attribuzione,
mentre con altra pronuncia di pari data s’è decisa la questione di
legittimità costituzionale.
2. – In via preliminare occorre stabilire se siano fondate le due
eccezioni di tardività e di improponibilità, sollevate dal patrocinio
della Regione.
Sulla eccezione di tardività non può che richiamarsi quanto già
è stato osservato, per respingere l’analoga eccezione, proposta in
quella sede, con la sentenza di questa Corte 16 luglio 1968, n. 105, e
cioè che soltanto con la comunicazione agli uffici propri della
Presidenza del Consiglio dei Ministri comincia a decorrere il termine
per la impugnativa. Poiché in questa sede nulla è stato dedotto che
possa indurre ad una diversa soluzione, l’eccezione regionale non può
non respingersi.
Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla dedotta
inammissibilità proposta – si assume – contro deliberazioni che
appaiono emanate, non da organi regionali, ma da un ente pararegionale,
i cui atti dunque non potrebbero far sorgere il conflitto. In realtà
tali atti sono stati sottoposti a impugnazione perché al relativo
sistema di controllo ha partecipato soltanto la Regione, di guisa che,
sotto questo aspetto, sono imputabili ad essa. Perciò il ricorso è
ammissibile.
3. – Nel merito, poi, per le stesse considerazioni in base alle
quali si è pervenuti a riconoscere con la predetta sentenza di pari
data l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale
siciliana n. 21 del 1965 e per il venir meno di tale norma, deve essere
accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: infatti
con le deliberazioni impugnate, rese esecutive senza l’intervento del
Ministro per il tesoro, si è invasa la competenza statale ed esse
perciò sono illegittime.
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui in epigrafe;
dichiara che spetta allo Stato (Ministro per il tesoro)
partecipare, “di concerto”, agli atti di controllo delle deliberazioni
riguardanti l’approvazione dei regolamenti organici del personale
dipendente dall’E.S.A. ed in conseguenza annulla le deliberazioni 9
agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141,
emanate dal Consiglio d’amministrazione dell’E.S.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.