Sentenza N. 128 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1977
Data deposito/pubblicazione
14/07/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1977
OGGIONI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori
universitari), con particolare riguardo alla tabella “B”; della legge
18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli
assistenti universitari), con particolare riguardo all’art. 33; della
legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale
insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore e
del personale scientifico degli Osservatori astronomici e
dell’Osservatorio Vesuviano), promosso con ordinanza emessa il 5
novembre 1974 dal Consiglio di Stato – sezione VI giurisdizionale, sui
ricorsi di Pietro Spanio e Carlo Pellizzari contro il Ministero della
pubblica istruzione, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo
1976.
Visti gli atti di costituzione di Spanio Pietro e Pellizzari Carlo,
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l’avv. Aldo Sandolli per Spanio e Pellizzari, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Con due distinti esposti in data 16 giugno 1972 il prof. Pietro
Spanio, Direttore della scuola autonoma di ostetricia di Trieste, ed il
prof. Carlo Pellizzari, Direttore della scuola autonoma di ostetricia
di Venezia, chiesero al Ministero della pubblica istruzione il
riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto per i
professori universitari dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze
a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di
istruzione superiore) la conseguente corresponsione degli arretrati
nella misura risultante dall’applicazione dei coefficienti della
tabella A, allegata alla stessa legge.
Avverso i provvedimenti di rigetto 27 luglio e 28 ottobre 1972 del
Ministero della pubblica istruzione i professori Spanio e Pellizzari
proposero due separati ricorsi al Consiglio di Stato con atti 9 e 20
novembre 1972, denunciando la violazione della legge 26 gennaio 1962,
n. 16; dell’art. 8 r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128; della legge 18
marzo 1958, n. 311; della legge 18 marzo 1958, n. 349; del r.d.l. 22
maggio 1924, n. 744;
nonché dell’art. 12 cpv. delle preleggi.
Il Ministero della pubblica istruzione si costituì in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato, e chiese il
rigetto dei ricorsi.
I ricorrenti, con note illustrative 20 ottobre 1974, sollevarono,
in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale
“relativa alle leggi 311/1958, 349/1958, 16/1962, 1079/1970, e relative
tabelle, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con il
principio costituzionale di ragionevolezza nell’esercizio della
funzione legislativa”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale, con ordinanza 5
novembre 1974 (pervenuta a questa Corte il 30 dicembre 1975), ha
ritenuto rilevanti ai fini della decisione della controversia e non
manifestamente infondate le questioni prospettate dai ricorrenti e
concernenti “la legittimità costituzionale delle disposizioni delle
leggi: n. 311 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo alla tabella
B; n. 349 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo all’art. 33; n.
16 del 26 gennaio 1962; in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 36
della Carta costituzionale”.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del
3 marzo 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti
private, professori Spanio e Pellizzari, con deduzioni depositate il 19
giugno 1975 ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 23 marzo 1976.
Le parti private hanno chiesto alla Corte di voler dichiarare
costituzionalmente illegittime le disposizioni deferite al suo
giudizio.
L’Avvocato generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità – per difetto di rilevanza nel procedimento davanti
al Consiglio di Stato – delle questioni per quanto concernono il
trattamento economico dei professori e degli assistenti universitari e
di tutti i professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia in
generale. Ha, poi, chiesto che siano dichiarate non fondate le
questioni che devono essere limitate alle disposizioni particolari che
stabiliscono il trattamento economico dei due professori direttori
delle Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia, determinato per
legge in ragione della loro posizione di impiegati dello Stato,
differenziata rispetto a quella degli altri professori direttori delle
Scuole Autonome di Ostetricia.
1. – La Corte è chiamata a decidere se siano fondate le questioni
di legittimità costituzionale relative alle leggi: n. 311 del 18 marzo
1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori
universitari), con particolare riguardo alla tabella B; n. 349 del 18
marzo 1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti
universitari), con particolare riguardo all’art. 33; n. 16 del 26
gennaio 1962 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle
università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale
scientifico degli Osservatori astronomici e dell’osservatorio
vesuviano), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Secondo il Consiglio di Stato le disposizioni concernenti il
trattamento economico dei professori direttori delle Scuole Autonome di
Ostetricia potrebbero rivelarsi in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione poiché questi professori sono, nel sistema del personale
docente di tutti gli ordini e gradi, l’unica categoria che non ha avuto
una progressione economica, nemmeno in occasione della nomina ad
ordinario, pur essendo essi “assunti e vagliati” con modalità non
diverse da quelle dei professori universitari (che hanno sempre avuto e
continuano ad avere una notevolissima progressione economica) e pur
espletando compiti in certa misura assimilabili a quelli dei professori
universitari, in quanto sono assolti da questi ultimi in sede
universitaria.
2. – Non è fondata l’eccezione dell’Avvocatura generale dello
Stato di inammissibilità delle questioni per quanto attengono alla
disciplina generale del trattamento dei professori e degli assistenti
universitari e dei professori direttori delle Scuole Autonome di
Ostetricia, di tal ché l’esame delle questioni dovrebbe essere
limitato alle norme che concernono i due professori direttori delle
Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia.
In vero, come esattamente è considerato nell’ordinanza di rinvio,
i ricorrenti, affermando di avere diritto al trattamento economico dei
professori universitari, hanno proposto i ricorsi con riferimenti alla
disciplina in genere del trattamento dei professori universitari e
degli assistenti universitari, ed all’articolo 8 del r.d.l. 15 ottobre
1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di Ostetricia e disciplina
giuridica della professione di levatrice), che riguarda non i soli
professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia di Trieste e
di Venezia, ma tutti i professori delle Scuole Autonome di Ostetricia.
3. – Le questioni non sono fondate.
Il r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di
Ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice),
convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, prescrive, nell’art. 1:
“Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:
“a) nelle Scuole di Ostetricia annesse alle Cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università…”; “b) nelle Scuole di Ostetricia
autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell’articolo
seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione
assumano l’impegno di far fronte alle relative spese”.
Per le scuole di cui alla lettera a) le funzioni di direttore sono
esercitate dal direttore della Clinica ostetrico-ginecologica
dell’Università, cui le Scuole sono annesse (art. 7 citato decreto n.
2128 del 1936); lo stesso direttore ha l’obbligo di dirigere le Scuole
e di impartirvi l’insegnamento (art. 11 r.d. 24 luglio 1940, n. 1630
nuovo regolamento per le Scuole di ostetricia).
Nelle Scuole di ostetricia autonome, invece, le funzioni di
direttore sono esercitate da un professore – direttore, nominato per
concorso o per trasferimento. Ai professori – direttori di queste
Scuole autonome “si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni
sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per
i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i
trasferimenti, gli incarichi e le supplenze” (art. 8 menzionato decreto
n. 2128 del 1936).
Solo i professori-direttori e gli assistenti delle due Scuole
autonome di ostetricia di Trieste e di Venezia sono impiegati dello
Stato (art. 12 r.d.l. n. 2128 del 1936; tabella 34 allegata al r.d. 11
novembre 1923, n. 2395 e integrata con il r.d.l. 22 maggio 1924, n.
1084).
Tanto precisato, questa Corte ritiene che non sussista la
denunciata violazione dell’art. 3 della Costituzione perché la
situazione dei professori delle Scuole di ostetricia autonome è
diversa da quella dei professori universitari.
In vero i professori-direttori delle Scuole di ostetricia autonome
esercitano attività di insegnamento solo nell’ambito delle stesse
scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di
ostetrica, che non possono considerarsi a livello universitario, mentre
i professori universitari hanno le funzioni principali di impartire
l’insegnamento agli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia; a
tali funzioni si aggiungono quelle di direttore delle Cliniche
universitarie ostetrico-ginecologiche e di direttore e docente delle
Scuole di ostetricia annesse alle Ciliniche universitarie.
Pertanto, la circostanza – che il professore universitario,
direttore della Clinica ostetrico- ginecologica dell’Università,
impartisca l’insegnamento anche nella Scuola di ostetricia annessa alla
medesima Clinica – non è sufficiente a far considerare i compiti dei
professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia “in certa
misura assimilabili a quelli dei professori universitari”, come ha
affermato il Consiglio di Stato nell’ordinanza di rinvio.
Le funzioni di docente del professore universitario, essendo
esercitate sia nella Clinica universitaria sia nelle Scuole di
ostetricia, non sono uguali o assimilabili a quelle dei professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia.
Il trattamento economico spetta ai professori universitari per le
loro primarie funzioni, che sono quelle di impartire l’insegnamento
agli studenti universitari, e non per l’ulteriore attività di
insegnamento nelle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche
universitarie.
Dalla ritenuta mancanza di contrasto delle norme impugnate con
l’art. 3 della Costituzione consegue che non è fondata neppure la
questione di legittimità delle stesse norme in riferimento all’art. 36
della Costituzione.
Le due questioni, infatti, sono strettamente interdipendenti in
quanto la violazione dell’art. 36 della Costituzione è stata dedotta
sotto il profilo che ai due professori delle Scuole di ostetricia di
Trieste e di Venezia spetta lo stesso trattamento economico previsto
per i professori universitari dato che i loro compiti sono
“assimilabili a quelli dei professori universitari”.
4. – Non compete a questa Corte pronunciare sul fondamento della
questione prospettata dal difensore delle parti private, secondo cui le
norme impugnate vanno interpretate con particolare riguardo all’art. 8
del r.d.l. n. 2128 del 1936 ed all’art. 7 del d.P.R. n. 1079 del 28
dicembre 1970 nel senso che già spetta ai soli due professori di
Trieste e di Venezia il trattamento economico previsto per i professori
universitari. È competente il giudice amministrativo a pronunciare,
alla stregua dei principi fondamentali di ermeneutica, se la questione
possa ritenersi fondata sulla base: dell’art. 8 del r.d.l. n. 2128 del
1936, che ebbe ad affermare l’applicabilità “in quanto possibile”
delle disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari a
tutti i professori delle scuole autonome di ostetricia;
dell’art. 33 della legge n. 349 del 18 marzo 1958, che assegnò ai
soli due professori-direttori delle scuole di Trieste e di Venezia, per
la loro particolare posizione di impiegati statali, il coefficiente di
stipendio 402, eguale a quello attribuito ai professori universitari
straordinari con l’art. 16 e tabella B legge n. 311 del 1958; nonché
dell’art. 7 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato
giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare
riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo
stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con
particolare riguardo all’art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16
(Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico
degli Osservatori astronomici e dell’Osservatorio vesuviano), sollevate
dal Consiglio di stato – Sez. VI Giurisdizionale – con ordinanza 5
novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
NICOLA REALE – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere