Sentenza N. 129 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1977
Data deposito/pubblicazione
14/07/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1977
OGGIONI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5,
modificato dall’art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15
(Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali),
promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1976 dal tribunale di
Bolzano, sul ricorso di Schrott Florian Peter contro il Comune di
Ortisei, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.
Visto l’atto di costituzione di Schrott Florian Peter;
udito nell’udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l’avv. Claudio Emeri, per Florian Peter Schrott.
Schrott Florian Peter ricorreva innanzi al tribunale di Bolzano
contro delibera del consiglio comunale di Ortisei che lo aveva
dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere comunale perché
amministratore (presidente) di ente sovvenzionato in modo continuativo
dal comune medesimo; assumeva, fra l’altro, che non si era tenuto
debito conto della circostanza decisiva che egli aveva rinunziato a
tale carica anteriormente alla delibera di convalida.
All’udienza del 14 maggio 1976 il tribunale adito, accogliendo
eccezioni sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma,
della legge della regione autonoma del Trentino-Alto Adige 6 aprile
1956, n. 5, recante “Composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali” (comma aggiunto con l’art. 7 della legge
regionale 14 agosto 1967, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28,
sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali”),
per contrasto con l’art. 51 della Costituzione e con l art. 5 dello
Statuto speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La
norma, infatti, fissando il termine per la utile cessazione della causa
di ineleggibilità in esame all’ultimo giorno previsto per il deposito
delle candidature e non ad un momento successivo purché anteriore alla
convalida, comprimerebbe senza ragione plausibile il diritto di
accedere alle cariche elettive riconosciute a tutti i cittadini
dall’art. 51, primo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo richiamava, a conforto del dubbio prospettato, la
sentenza n. 129 del 1975 di questa Corte la quale ha accolto censure
analoghe sollevate nei confronti di norma della legislazione statale.
La norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo,
l’art. 5 dello Statuto speciale perché contrasterebbe con i principi
generali della legislazione dello Stato quali si sarebbero venuti a
configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del 1975.
Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte Schrott Florian
Peter, a mezzo dell’Avv. Emeri, il quale chiedeva pronunzia di
accoglimento, ribadendo ed illustrando i motivi di dubbio già
evidenziati nell’ordinanza di rimessione. Nella udienza di discussione
sviluppava ed approfondiva le tesi già svolte, confermando le
conclusioni prese.
L’ordinanza solleva il dubbio che la norma elettorale da essa
denunziata in relazione all’art. 51 Cost. (ma anche all’art. 5 Statuto
Trentino-Alto Adige, per violazione del limite dei principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato e dei principi stabiliti dalle
leggi statali in materia) risulti costituzionalmente illegittima per
gli stessi motivi sui quali si è fondata questa Corte allorché con
sent. n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimità costituzionale in
parte qua dell’art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioè limitatamente alla parte in cui
considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che
siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida
della elezione.
La questione è evidentemente fondata.
In effetti, la ratio della sent. n. 129 del 1975 – ed ora anche
della sent. n. 45 del 1977 – che si rifà alla esigenza di applicare
nella misura più ampia possibile la norma dell’articolo 51, primo
comma (compatibilmente con la necessità di evitare ogni forma di
indebita influenza che possa alterare la autenticità della
competizione elettorale), ricorre anche per l’art. 18, secondo comma,
della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma
aggiunto dall’art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15).
Pertanto resta assorbito l’altro motivo di censura.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo
comma, della legge regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5
(comma aggiunto dall’art. 7 della legge regionale Trentino-Alto Adige
14 agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive che le
cause di ineleggibilità previste nell’art. 18, n. 3, nel testo
modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n.
15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima
della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di
ineleggibilità dopo l’ultimo giorno utile per il deposito delle
candidature.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
NICOLA REALE – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere