Sentenza N. 13 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
10/02/1969
Data deposito/pubblicazione
10/02/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/01/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Trentino-Alto Adige, notificato il 10 giugno 1968, depositato in
cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi
1968, per conflitto di attribuzione tra la predetta Regione e lo Stato,
sorto a seguito del decreto n. 5386/IV/1968 del vice Commissario del
Governo in Bolzano con il quale è stata autorizzata a favore di Moser
Paolo l’occupazione temporanea di immobile di proprietà della frazione
di Nova Ponente.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l’avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto
Adige, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, con decreto 4
aprile 1968, approvava il progetto di ricostruzione di un fabbricato di
proprietà del sig. Paolo Moser, in Rione S. Pietro in Laives,
danneggiato dall’alluvione del 4 e 5 novembre 1966. Dichiarava altresì
i relativi lavori urgenti e indefferibili. Con nota in pari data
chiedeva l’occupazione temporanea di alcuni immobili, posti in comune
catastale di Laives, di proprietà della frazione di Nova Ponente,
occorrenti per la detta ricostruzione.
Il vice Comissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige,
con decreto n. 5386/1V del 1968, richiamandosi agli artt. 7, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 2, secondo comma, della
legge 9 aprile 1955, n. 279; 7 e seguenti della legge 25 giugno 1965,
n. 2359; 76 dello Statuto speciale per la Regione, autorizzava a favore
del sig. Moser l’occupazione temporanea degli immobili, destinata a
essere resa definitiva.
In seguito a deliberazione 7 giugno 1968 della Giunta regionale, il
Presidente di questa, rappresentato e difeso dall’avv. Feliciano
Benvenuti, proponeva ricorso per conflitto di attribuzione contro il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il vice Commissario del Governo
in Bolzano.
Nel ricorso si premette che, per l’art. 4, n. 4, dello Statuto
speciale, la materia dell’espropriazione per pubblica utilità rientra
tra le competenze a carattere esclusivo della Regione, mentre sono
riservati allo Stato i provvedimenti riguardanti opere a suo carico.
Nella specie non ricorrerebbe tale ipotesi, perché l’art. 88 bis della
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di conversione del decreto legge 18
novembre 1966, n. 976, col disporre l’assegnazione, alle Regioni e alle
Provincie a Statuto speciale, di quote parti degli stanziamenti
autorizzati dal detto decreto legge, avrebbe riconosciuto che gli
interventi relativi alla ricostruzione di opere non dovevano più
considerarsi a carico dello Stato. I provvedimenti di espropriazione,
quindi, sarebbero di competenza degli organi regionali e provinciali, a
cui il secondo comma dell’art. 88 bis ha attribuito i poteri
amministrativi previsti dai decreti legge n. 914 e 976 del 1966. Il
ricorrente conclude chiedendo che la Corte annulli il decreto
commissariale n. 5386/IV/1968, dichiarando la competenza della Regione
Trentino-Alto Adige a emanare i provvedimenti amministrativi in materia
di espropriazione, di cui all’art. 88 bis della legge n. 1142 del 1966,
in relazione all’art. 2, secondo comma, della legge 9 aprile 1955, n.
279.
Il ricorso, regolarmente notificato, veniva depositato il 26 giugno
1968.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato,
con atto d’intervento depositato il 27 giugno 1968. In esso si espone
che il Comune di Laives aveva negato al sig. Moser l’autorizzazione a
ricostruire la sua azienda nel luogo in cui sorgeva prima che fosse
distrutta dall’alluvione, non potendo la zona considerarsi sicura. Il
Moser chiese quindi, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 976 del 1966,
modificato dall’art. 1 della legge n. 1142 del 1966, la espropriazione
coattiva e l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza di altri
immobili, idonei alla ricostruzione della sua azienda, consistente in
una segheria. L’Ufficio del genio civile ritenne accoglibile l’istanza,
e il Provveditorato alle opere pubbliche, con provvedimento 4 aprile
1968, dichiarò i lavori di ricostruzione della segheria indifferibili
e urgenti. Il vice Commissario del Governo emise quindi il decreto di
autorizzazione all’occupazione d’urgenza. Tale decreto, sostiene la
difesa del Presidente del Consiglio, è legittimato dall’intervento
finanziario dello Stato, ed è da escludere la competenza della
Regione, giacché, in base all’art. 1 della legge regionale 17 maggio
1956, n. 7, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità, le norme
della legge stessa non si applicano quando si tratti di opere a carico
dello Stato. Inconferente sarebbe il richiamo all’art. 88 bis della
legge n. 1142 del 1966, perché l’assegnazione di fondi speciali alle
Regioni e alle Provincie riguarda il ripristino delle opere pubbliche e
non esclude che anche il cittadino abbia titolo diretto a fruire delle
provvidenze statali.
La difesa del Presidente della Regione, nella memoria depositata
l’11 novembre 1968, insiste sulla rilevanza che avrebbe il citato art.
88 bis per la individuazione della competenza statale o regionale. Dal
coordinamento dei suoi due commi risulterebbe che nelle Regioni a
statuto speciale, aventi potestà legislativa esclusiva in materia di
lavori pubblici d’interesse regionale e di espropriazione per pubblica
utilità, gli interventi per le ricostruzioni non vanno considerati a
carico dello Stato, ma della Regione, a cui vengono assegnati i fondi
relativi. Con tale assegnazione sarebbe stato eliminato l’intervento
finanziario dello Stato, e, con esso, il presupposto che avrebbe potuto
far venir meno la competenza regionale.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito i
rispettivi argomenti.
È noto che, per l’art. 4, n. 4, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, la competenza legislativa primaria della Regione
comprende la “espropriazione per pubblica utilità non riguardante
opere a carico dello Stato”, ed è pacifico che in tale competenza
rientrano i provvedimenti di occupazione d’urgenza preordinati
all’esproprio.
Il provvedimento che ha dato luogo al presente conflitto aveva per
oggetto l’occupazione d’urgenza di alcuni immobili, per la
ricostruzione di un fabbricato di proprietà privata distrutto dalle
alluvioni del 1966, ed era stato emesso con riferimento all’art. 7
della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all’art. 2, secondo comma,
della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato. In base alle norme
di cui ai detti articoli, essendo stato riconosciuto necessario
dall’Ufficio del genio civile lo spostamento dell’ubicazione
dell’edificio distrutto, era stato precedentemente concesso il
contributo dello Stato e, col provvedimento impugnato, era stata
autorizzata l’occupazione temporanea, destinata a essere resa
definitiva, dei predetti immobili.
Secondo la Regione, tale provvedimento avrebbe invaso la sfera
della sua competenza, in quanto l’art. 88 bis della legge n. 1142 del
1966 avrebbe sottratto al contributo dello Stato le opere di
ricostruzione da compiersi nel territorio della Regione stessa.
Ma la tesi non può essere accolta.
L’art. 88 bis, introdotto con la conversione in legge del decreto
18 novembre 1966, n. 976, aveva disposto che, con decreti dei Ministri
competenti, fossero assegnate quote parti degli stanziamenti previsti
dal detto decreto e dal precedente decreto legge 9 novembre 1966, n.
914, alle Regioni e Provincie con Statuto speciale, in relazione alle
materie in cui esse hanno competenza legislativa primaria. Tale limite
di competenza è ribadito nel secondo comma dell’art. 88 bis, ove è
detto che i poteri amministrativi previsti dai decreti legge nn. 914 e
976 del 1966 sono esercitati dagli organi regionali e provinciali
“nelle materie in cui le Regioni e le Provincie a statuto speciale
hanno competenza legislativa”. Tra queste materie possono qui
menzionarsi i lavori pubblici d’interesse regionale, di competenza
della Regione Trentino-Alto Adige per l’art. 4, n. 5, dello Statuto
speciale, e le opere di pronto soccorso per pubbliche calamità, di
competenza delle Provincie di Trento e Bolzano per l’art. 11, n. 14,
del medesimo Statuto.
Per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata,
l’art. 1 della stessa legge di conversione, richiamandosi all’art. 1
della legge 9 aprile 1955, n. 279, prevede la concessione di contributi
statali, con un procedimento regolato dagli articoli successivi. Tra
questi, l’art. 7, col richiamo all’art. 2 della predetta legge n. 279
del 1955, contempla il caso dello spostamento di ubicazione,
riconosciuto indispensabile dall’ufficio del genio civile, e prevede
l’immediata occupazione e l’esproprio del suolo necessario. Le
disposizioni dei citati artt. 1 e seguenti del decreto n. 976,
convertito nella legge n. 1142 del 1966, erano estese, con l’art. 12,
rimasto invariato nella legge di conversione, “ai lavori che debbono
essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale”.
La legge n. 1142 del 1966, pertanto, col prevedere l’assegnazione
di una quota parte dei disposti stanziamenti alle Regioni e Provincie a
statuto speciale, per le opere che già precedentemente rientravano
nelle materie di loro competenza, non veniva ad escludere la
concessione di contributi da parte dello Stato, per la ricostruzione di
fabbricati privati, attraverso un procedimento e un’istruttoria
affidata a organi statali, a norma degli artt. 1-12 del decreto
convertito in legge.
Non ha perciò fondamento l’assunto della Regione, secondo cui
l’art. 88 bis conterrebbe il riconoscimento legislativo che i
contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare,
indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli
eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere
rientrino tra i poteri il cui esercizio è attribuito agli organi
regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la
concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata
dai citati artt. 1 e seguenti, costituisce il presupposto che fa venir
meno la competenza regionale in materia di espropriazione.
Nella specie, per l’avvenuto intervento finanziario dello Stato a
norma delle predetti disposizioni, il procedimento espropriativo non
poteva quindi svolgersi che secondo le norme della legislazione statale
e ad opera degli organi dello Stato. Non può perciò farsi luogo
all’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in conformità
dell’art. 76 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
che attribuisce al Commissario del Governo il compimento degli atti
già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dallo stesso
Statuto o da altre leggi a organi della Regione: ipotesi, questa
ultima, che, per le ragioni innanzi esposte, non ricorreva nella
specie.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che è di competenza del Commissario del Governo presso la
Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata
occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di
ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziate dallo
Stato, di cui all’art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976,
modificato con l’art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e
all’art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.