Sentenza N. 13 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
22/01/1987
Data deposito/pubblicazione
22/01/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/1987
Presidente. prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof.
Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco
SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985
dal Consiglio Regionale della Lombardia, recante
“Rifinanziamento dell’art. 10 della legge regionale 3 marzo
1980, n. 22” promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 26 novembre 1985,
depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed
iscritto al n. 45 del Registro ricorsi 1985.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell’udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il
Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Udito l’Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
approvava il 27 marzo 1985 e riapprovava il 29 ottobre 1985,
una legge recante disposizioni per il “Rifinanziamento
dell’art. 10 della 1. reg. 3 marzo 1980, n.22”. Con ricorso
26 novembre 1985 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
promosso, in via principale, giudizio di legittimità
costituzionale di tale legge, deducendo la violazione
dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Nel ricorso si premette che la 1. reg. 3 marzo 1980, n.
22 (Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord
Milano), all’art. 10 aveva stabilito che, al fine di
anticipare l’attuazione del piano di ristrutturazione e
risanamento delle ferrovie gestite dalla S.p.a. F.N.M.
approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979,
attraverso un parziale rinnovo del materiale rotabile, la
regione avrebbe concesso alla società contributi, a titolo
di anticipazione di quanto dovutole in base alla legge 8
giugno 1978, n. 297, fino alla concorrenza di lire 12
miliardi.
Gli artt. 12 e 13 della L. reg. n. 22 del 1980 avevano
anche preveduto che la Società F.N.M., per ottenere
l’erogazione del contributo, dovesse surrogare la Regione in
tutti i diritti di credito vantati verso lo Stato ai sensi
del precedente articolo 10 e che, allorquando la Società,
dopo l’avvenuta surrogazione, avesse ottenuto dallo Stato in
tutto o in parte il pagamento per il rinnovo e
l’ammodernamento del materiale, il contributo regionale le
sarebbe stato revocato o ridotto in misura corrispondente e
le eventuali maggiori somme già versate avrebbero dovuto
essere rimborsate alla regione. L’art. 15, dettando la norma
finanziaria, al comma secondo, lett. B), aveva inserito
nello stato di previsione delle entrate la seguente
variazione: “nel titolo IV, categoria 3”, “Entrate derivanti
da rimborsi di crediti” è istituito il capitolo 4.3.1012
“Recupero delle somme anticipate alla F.N.M. per interventi
di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297” e
con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di
lire 4.000 milioni.
Ciò premesso, nel ricorso si osserva che il disegno di
legge impugnato contiene disposizioni analoghe a quelle
degli artt. 12 e 13 della 1. reg. n. 22/80 disponendo (art.
1) che “per le finalità previste dall’art. 10 della l. reg.
n. 22 del 1980 ed al fine di consentire il completamento
della fornitura di materiale rotabile destinato alla
ristrutturazione e al risanamento delle ferrovie gestite
dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è autorizzata
per il 1985 la concessione di un contributo in capitale di
1. 6.000 milioni, a titolo di anticipazione, ad integrazione
degli interventi già disposti dal titolo III della citata
L. R. n. 22 del 1980 e la conseguente iscrizione di detto
importo negli stati di previsione delle entrate e delle
spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1985”. La
copertura di tale spesa è stata effettuata prevedendo (art.
4) che la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 4.4.1012 “Recupero delle somme anticipate alle
F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8
giugno 1978, n. 297” è incrementata di L. 6.000 milioni.
Secondo il Presidente del Consiglio il disegno di legge
impugnato viola l’art. 81 Cost. in quanto prevede che, per
far fronte alla spesa disposta dall’art. 1, siano destinate
somme previste come assegnabili dallo Stato alle F.N.M.,
mentre la Corte costituzionale, con la sent. n. 54 del 1983,
ha già ritenuto che coperture di spesa di tal genere non
soddisfano al precetto dell’art. 81, quarto comma.
Nel ricorso si sottolinea al riguardo che nel disegno di
legge, all’entrata sono imputate somme, di cui non è
normativamente previsto che debbano affluire alla Società
F.N.M. prima della fine dell’esercizio e la cui percezione
da parte della regione è pertanto collegata ad una
erogazione che prima della chiusura dell’esercizio può
mancare.
2. – Dinanzi a questa Corte si è costituita fuori
termini la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
dell’atto di costituzione della Regione Lombardia, avvenuta dopo il
decorso del termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della l.
11 marzo 1953, n. 87 e 23 delle norme integrative 16 marzo 1956.
4. – Il presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via
principale, giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge
approvata dal Consiglio regionale della Regione Lombardia il 27 marzo
1985, riapprovata il 29 ottobre 1985, recante disposizioni sul
“Rifinanziamento dell’art. 10 della l. reg. 3 marzo 1980, n. 22”. Ha
dedotto la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., affermando
che nella legge impugnata non è prevista un’adeguata ed effettiva
copertura degli oneri finanziari ad essa conseguenti.
La questione è fondata.
5. – La legge impugnata, integrando gl’interventi già disposti
con la legge reg. 3 marzo 1980, n. 22 (recante “Contributi
straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano”) prevede (art. 1) – al
fine di consentire il completamento della fornitura di materiale
rotabile destinato alla ristrutturazione ed al risanamento delle
ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano – l’anticipazione di un
contributo di sei miliardi di lire, proseguendo l’intervento previsto
a tal fine dalla legge regionale n. 22 del 1980. Detto contributo è
destinato ad essere erogato, a domanda, previa “surrogazione” della
Regione da parte delle Ferrovie Nord Milano “in tutti i diritti della
stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti
dell’amministrazione dello Stato, nei limiti dell’ammontare del
contributo concesso” (art. 2). La copertura della spesa inerente alla
concessione del contributo è stata prevista (art. 4) iscrivendo in
bilancio, tra le entrate, l’introito di sei miliardi di lire, che
dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza
della “surrogazione” della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord
Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della l. 8
giugno 1978, n. 297.
Questa Corte ha già affermato il principio (Sent. 8 marzo 1983,
n. 54), secondo il quale la copertura finanziaria di leggi regionali,
che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello
Stato, previa cessione alla Regione del relativo credito, non può
essere correttamente disposta mediante la semplice previsione (tra le
entrate, dell’incasso, in un momento futuro ed incerto, delle
medesime somme) operata attraverso la cessione del credito verso lo
Stato. In tal modo, infatti, l’anticipazione viene a configurarsi
come una partita di giro, mentre essa implica un esborso effettivo.
Tale esborso si verifica con il realizzarsi dei presupposti che
l’autorizzano e si differenzia, dunque, strutturalmente e
funzionalmente dalla partita di giro. Ne deriva che, costituendo
l’anticipazione “un nuovo onere a carico del bilancio regionale”, “la
relativa copertura va reperita, ai sensi dell’art. 81, quarto comma,
Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di
finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso
dell’esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione” (Corte
cost. sent. 8 marzo 1983, n. 54, cit.).
Sulla base di tali principi, deve affermarsi l’inidoneità del
citato art. 4 della legge impugnata ad adempiere al precetto
dell’art. 81 Cost. Infatti, esso prevede la copertura degli oneri
finanziari, che la legge comporta, con il recupero delle somme
anticipate in seguito all’erogazione (e all’incasso) dei contributi
statali alle Ferrovie Nord Milano ai sensi della l. 8 giugno 1979, n,
297. In tal modo si fa riferimento ad un introito del tutto incerto
nell’an e nel quando, giacché,
secondo l’art. 12 della l. 3 marzo 1980, n. 22, l’anticipazione è
erogata senza che esista la certezza (oltre che la esigibilità)
del credito delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato. Infatti, detto
art. 12 – che disciplina le anticipazioni ex art. 10
della l. n. 22 del 1980, alle quali la legge impugnata si riferisce –
prevede l’erogazione delle anticipazioni, fra l’altro, a condizione
che le Ferrovie Nord Milano abbiano “esperito apposite gare, previo
avviso al pubblico, sulla base delle modalità e delle specifiche
tecniche che saranno approvate dalla giunta regionale” per l’acquisto
del materiale rotabile. Non si fa alcun riferimento al previo
positivo esperimento anche delle procedure amministrative necessarie,
affinché alle Ferrovie Nord Milano siano effettivamente concessi i
contributi previsti dalla l. 8 giugno 1978, n. 297, nei limiti degli
stanziamenti disponibili.
Ne deriva che alla spesa inerente all’attuazione delle previsioni
della legge impugnata è connessa una copertura finanziaria del tutto
aleatoria. Pertanto la normativa censurata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985
(recante disposizioni per il “Rifinanziamento dell’art. 10 della
legge regionale 3 marzo 1980, n. 22”).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE