Sentenza N. 13 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
28/01/1999
Data deposito/pubblicazione
28/01/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/01/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l’abrogazione dei seguenti articoli e parti
di articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle
successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l’elezione della Camera
dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534
(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361):
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: “La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale.”; comma 4, limitatamente alle parole: “in ragione
proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti”, nonché alla
parola: “, 83”; Articolo 4, comma 2, n. 1) limitatamente alle parole:
“per l’elezione del candidato nel collegio uninominale” nonché alle
parole: “, comma 1” e n. 2): “un voto per la scelta della lista ai
fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l’elenco
dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla
unità superiore.”; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
“o liste di candidati” e alle parole: “o le liste medesime nelle
singole circoscrizioni”; comma 2, limitatamente alle parole: “le loro
liste con”; comma 3, limitatamente alle parole: “, sia che si
riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si
riferiscano a liste,”; Articolo 16, comma 4, primo periodo,
limitatamente alle parole: “e delle liste” e secondo periodo,
limitatamente alle parole: “e delle liste”; Articolo 17, comma 1,
limitatamente alle parole: “e della lista dei candidati”; Articolo
18, comma 1, limitatamente alle parole: “i quali si collegano a liste
di cui all’articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento
deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del
rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale”; comma 2, limitatamente alle parole:
“, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
fini di cui all’articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli
stessi di una lista o di più liste presentate per l’attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente
articolo è effettuato, in ogni caso, d’ufficio dall’Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d’ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all’Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore”; Articolo 18-bis; Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: “Le liste dei
candidati o”; comma 2, limitatamente alle parole: “le liste dei
candidati o”, alle parole: “e della lista dei candidati”, nonché
alle parole: “; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all’articolo 18”; comma 3, limitatamente alle parole:
“l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,”; comma 5, limitatamente alle
parole: “di lista”, nonché alle parole: “Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali.”; comma 6
limitatamente alle parole: “più di una lista di candidati né”;
comma 7 limitatamente alle parole: “della lista dei candidati o”,
nonché alle parole: “la lista o”; e comma 8: “La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall’articolo 25.”;
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: “e della lista dei
candidati presentata”, nonché alle parole: “e a ciascuna lista”;
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: “e delle liste dei
candidati”; n. 1), limitatamente alle parole: “e le liste”; n. 2),
limitatamente alle parole: “e le liste”; n. 3), limitatamente alle
parole: “e le liste” e alle parole: “riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell’art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;”; n. 4),
limitatamente alle parole: “e cancella dalle liste i nomi”; n. 5),
limitatamente alle parole: “e cancella dalle liste i nomi”; n. 6):
“cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;”; comma 2, limitatamente alle
parole: “e di ciascuna lista” e alle parole: “e delle modificazioni
da questo apportate alla lista”; comma 3, limitatamente alle parole:
“e delle liste contestate o modificate”; Articolo 23, comma 1,
limitatamente alle parole: “e di lista”; comma 2, limitatamente alle
parole: “di liste o” e alle parole: “e di lista”; Articolo 24, comma
1, n. 1), limitatamente alle parole: “e delle liste”; n. 2),
limitatamente alle parole: “e delle liste” nonché alle parole:
“analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto
delle liste e dei relativi contrassegni;”; n. 3), limitatamente alle
parole: “di lista e”; n. 4), limitatamente alle parole: “e le liste”;
n. 5), limitatamente alle parole: “e delle liste”; Articolo 25, comma
1, limitatamente alle parole: “e all’art. 20”, nonché alle parole:
“o della lista”; ultimo comma, limitatamente alle parole: “e di
lista”, alle parole: “e delle liste dei candidati”, alle parole: “e
di lista”, nonché alle parole: “e delle liste”; Articolo 26, comma
1, limitatamente alle parole: “e di ogni lista di candidati”;
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: “e tre copie
del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione”, e n. 6), limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: “, di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione”,
alla parola: “, C”, alle parole: “e di tutte le liste”, nonché alle
parole: “nella circoscrizione”; comma 2, limitatamente alle parole:
“per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali” e alle parole:
“Le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l’elenco dei candidati della
rispettiva lista, nell’ambito degli stessi spazi.”; Articolo 40,
comma 3, limitatamente alle parole: “e di lista”; Articolo 41, comma
1, limitatamente alle parole: “e delle liste dei candidati”; comma 2,
limitatamente alle parole: “di liste”; Articolo 42, comma 4,
limitatamente alle parole: “e di lista”; comma 7, limitatamente alle
parole: “due copie del manifesto contenente le liste dei candidati
nonché”; Articolo 45, comma 8: “Le operazioni di cui ai commi
precedenti sono compiute prima per le schede per l’elezione dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”; Articolo 48,
comma 1, limitatamente alle parole: “delle liste e” e alle parole: “o
della circoscrizione”; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle
parole: “di lista e”; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla
parola: “rispettive”, nonché alle parole: “per l’elezione del
candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della
lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale”;
comma 2, limitatamente alle parole: “per l’elezione del candidato nel
collegio uninominale” nonché alle parole: “e, sulla scheda per la
scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta”; comma 6: “Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l’elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.”; Articolo 59, limitatamente alle
parole: “Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista.” e le parole: “per l’elezione del candidato nel
collegio uninominale”; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente
alle parole: “e delle liste dei candidati” e n. 3), limitatamente
alla parola: “rispettive”; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
parole: “per l’elezione del candidato nel collegio uninominale”;
comma 3: “Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l’elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede per l’attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna contenente
le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista.”; comma 3-bis: “Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.”; comma 7, limitatamente
alle parole: “La disposizione si applica sia con riferimento alle
schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai
fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”;
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: “dei voti
di lista e”; comma 2, limitatamente alle parole: “o per le singole
liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale”;
Articolo 72, comma 2: “Nei plichi di cui al comma precedente devono
essere tenute opportunamente distinte le schede per l’elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”;
comma 3, limitatamente alle parole: “e di lista”; Articolo 73, comma
3, limitatamente alle parole: “e di lista”; Articolo 74, comma 1,
limitatamente alle parole: “e delle liste”; comma 2, limitatamente
alle parole: “alle liste o”; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
parole: “e delle liste”; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.
2): “determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per
ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell’unità e comunque non inferiore al
venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell’ambito territoriale del collegio.
A tale fine l’Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e
divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;”; al
n. 4), limitatamente alle parole: “collegati ai sensi dell’articolo
18, comma 1, alla medesima lista”, nonché alle parole: “In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento” e al n. 5): “comunica all’Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all’articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista.”; Articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: “e delle liste dei candidati”; comma 6,
limitatamente alle parole: “e delle liste dei candidati”;
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: “Il
presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1),
proclama eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di
presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati,”, alle parole: “spettanti alla lista”,
nonché alle parole: “, che non risultino già proclamati eletti. Nel
caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi
candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all’Ufficio centrale nazionale
affinché si proceda ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo.”;
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: “nella lista”,
nonché alle parole: “di lista”; comma 5: “Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità
di cui all’articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.”;
Giudizio iscritto al n. 112 del registro referendum.
Vista la ordinanza del 1 dicembre 1998 – integrata da quella del 14
gennaio 1999 – con la quale l’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la
richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Federico Sorrentino, Giovanni Motzo e Beniamino
Caravita di Toritto per i presentatori Barbera Augusto, Calderisi
Giuseppe e Segni Mariotto.
Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 e
successive modificazioni, con ordinanza in data 1 dicembre 1998, ha
dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum popolare
depositata il 23 luglio 1998 da Mariotto Segni ed altri, sul seguente
quesito, come riformulato a seguito della correzione di un errore
materiale, disposta con la stessa ordinanza, che ha dato al
referendum la denominazione “Elezione della Camera dei deputati:
abolizione del voto di lista per l’attribuzione con metodo
proporzionale del 25% dei seggi”:
“Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: “La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale.”; comma 4, limitatamente alle parole: “in ragione
proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti”, nonché alla
parola: “, 83”;
Articolo 4, comma 2, n. 1) limitatamente alle parole: “per
l’elezione del candidato nel collegio uninominale” nonché alle
parole: “, comma 1” e n. 2): “un voto per la scelta della lista ai
fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l’elenco
dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla
unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da
candidati e candidate, in ordine alternato.”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “o liste di
candidati” e alle parole: “o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni”; comma 2, limitatamente alle parole: “le loro liste
con”; comma 3, limitatamente alle parole: “, sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,”;
Articolo 16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole: “e
delle liste” e secondo periodo limitatamente alle parole: “e delle
liste”;
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: “e della lista dei
candidati”;
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: “i quali si
collegano a liste di cui all’articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del
rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale”; comma 2, limitatamente alle parole:
“, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
fini di cui all’articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli
stessi di una lista o di più liste presentate per l’attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente
articolo è effettuato, in ogni caso, d’ufficio dall’Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d’ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all’Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore”;
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: “Le liste dei
candidati o”; comma 2, limitatamente alle parole: “le liste dei
candidati o”, alle parole: “e della lista dei candidati”, nonché
alle parole: “; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all’articolo 18”; comma 3, limitatamente alle parole:
“l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,”; comma 5, limitatamente alle
parole: “di lista”, nonché alle parole: “Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali.”; comma 6,
limitatamente alle parole: “più di una lista di candidati né”;
comma 7, limitatamente alle parole: “della lista dei candidati o”,
nonché alle parole: “la lista o”; e comma 8: “La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall’articolo 25.”;
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: “e della lista dei
candidati presentata”, nonché alle parole: “e a ciascuna lista”;
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: “e delle liste dei
candidati”; n. 1), limitatamente alle parole: “e le liste”; n. 2),
limitatamente alle parole: “e le liste”; n. 3), limitatamente alle
parole: “e le liste” e alle parole: “riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell’art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;”; n. 4),
limitatamente alle parole: “e cancella dalle liste i nomi”; n. 5),
limitatamente alle parole: “e cancella dalle liste i nomi”; n. 6):
“cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;”; comma 2, limitatamente alle
parole: “e di ciascuna lista” e alle parole: “e delle modificazioni
da questo apportate alla lista”; comma 3, limitatamente alle parole:
“e delle liste contestate o modificate”;
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: “e di lista”;
comma 2, limitatamente alle parole: “di liste o” e alle parole: “e di
lista”;
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: “e delle
liste”; n. 2), limitatamente alle parole: “e delle liste” nonché
alle parole: “analogamente si procede per la stampa delle schede e
del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;”; n. 3),
limitatamente alle parole: “di lista e”; n. 4), limitatamente alle
parole: “e le liste”; n. 5), limitatamente alle parole: “e delle
liste”;
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: “e all’art. 20”,
nonché alle parole: “o della lista”; ultimo comma, limitatamente
alle parole: “e di lista”, alle parole: “e delle liste dei
candidati”, alle parole: “e di lista”, nonché alle parole: “e delle
liste”;
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: “e di ogni lista
di candidati”;
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: “e tre
copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione”, e n. 6), limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: “, di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione”,
alla parola: “, C”, alle parole: “e di tutte le liste”, nonché alle
parole: “nella circoscrizione”; comma 2, limitatamente alle parole:
“per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali” e alle parole:
“Le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l’elenco dei candidati della
rispettiva lista, nell’ambito degli stessi spazi.”;
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: “e delle liste dei
candidati”; comma 2, limitatamente alle parole: “di liste”;
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: “e di lista”;
comma 7, limitatamente alle parole: “due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonché”;
Articolo 45, comma 8: “Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono compiute prima per le schede per l’elezione dei candidati nei
collegi uninominali e successivamente per le schede per
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”;
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: “delle liste e” e
alle parole: “o della circoscrizione”;
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: “di lista e”;
Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: “rispettive”,
nonché alle parole: “per l’elezione del candidato del collegio
uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale”; comma 2,
limitatamente alle parole: “per l’elezione del candidato nel collegio
uninominale” nonché alle parole: “e, sulla scheda per la scelta
della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta”; comma 6: “Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l’elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.”;
Articolo 59, limitatamente alle parole: “Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista.” e le parole: “per
l’elezione del candidato nel collegio uninominale”;
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: “e delle
liste dei candidati” e n. 3), limitatamente alla parola:
“rispettive”;
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: “per l’elezione
del candidato nel collegio uninominale”; comma 3: “Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall’urna contenente le schede per l’attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista.”; comma 3-bis: “Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.”; comma 7, limitatamente alle
parole: “La disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia
alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”;
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: “dei voti
di lista e”; comma 2, limitatamente alle parole: “o per le singole
liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale”;
Articolo 72, comma 2: “Nei plichi di cui al comma precedente devono
essere tenute opportunamente distinte le schede per l’elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”;
comma 3 limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: “e delle liste”;
comma 2, limitatamente alle parole: “alle liste o”;
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: “e delle liste”;
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): “determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in
cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell’unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei
voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale
cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di
candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale
alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette
nell’ambito territoriale del collegio. A tale fine l’Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei
quozienti così ottenuti;”; al n. 4), limitatamente alle parole:
“collegati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, alla medesima lista”,
nonché alle parole: “In caso di collegamento dei candidati con più
liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a
ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento” e
al n. 5): “comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonché, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, n.
2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei
voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.”;
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: “e delle liste dei
candidati”; comma 6, limitatamente alle parole: “e delle liste dei
candidati”;
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: “e di lista”;
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: “Il presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, n. 1), proclama
eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di
presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati,”, alle parole: “spettanti alla lista”,
nonché alle parole: “, che non risultino già proclamati eletti. Nel
caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi
candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all’Ufficio centrale nazionale
affinché si proceda ai sensi dell’articolo 83, comma 1, n. 4),
ultimo periodo.”;
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: “nella lista”,
nonché alle parole: “di lista”; comma 5: “Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità
di cui all’articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.”?”.
2. – Ricevuta comunicazione della predetta ordinanza, il Presidente
di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno
18 gennaio 1999, disponendo, altresì, le relative comunicazioni
previste dall’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
3. – Nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio
si sono costituiti il prof. Augusto Barbera, l’ing. Giuseppe
Calderisi, il prof. Mariotto Segni, promotori e presentatori
dell’anzidetto referendum abrogativo.
Nella memoria illustrativa si sono particolarmente soffermati sui
seguenti punti:
ammissibilità dei referendum elettorali.
Particolare attenzione è rivolta alla sentenza n. 47 del 1991, con
cui la Corte costituzionale ha ritenuto, in primo luogo, che la
materia elettorale non sia sottratta, in quanto tale, a referendum
abrogativo; in secondo luogo, che il quesito referendario debba
essere valutato sotto il duplice profilo della univocità ed
omogeneità, da un lato, e della chiarezza e sufficiente certezza
della disciplina di risulta, dall’altro, sì da consentire agli
elettori l’espressione di un voto consapevole (principi affermati con
la sentenza n. 32 del 1993 e, prima ancora, con la sentenza n. 29 del
1987). Siffatti principi, confermati successivamente con le sentenze
n. 5 del 1995 e n. 26 del 1997, vengono ulteriormente ribaditi con
argomentazioni dirette a rafforzarne il valore di precedente
giurisprudenziale. Contenuto della richiesta referendaria. Viene
descritta l’operazione referendaria, attraverso la individuazione del
nucleo essenziale dell’abrogazione, la definizione delle abrogazioni
conseguenziali e di quelle finalizzate ad un’operazione di pulizia
del testo, e l’esame della normativa di risulta. Normativa di
risulta e sua immediata applicabilità, al fine di garantire la
rinnovazione dell’organo elettivo. Viene illustrato un sistema che,
con l’auspicata abrogazione, risulterebbe perfettamente ed
immediatamente applicabile. Chiarezza ed omogeneità del quesito.
Si richiamano vari precedenti di giurisprudenza costituzionale, prima
tra tutte, la sentenza n. 16 del 1978 – che contiene la completa
enunciazione dei requisiti di ammissibilità delle richieste
referendarie – per affermare la sussistenza dei requisiti della
chiarezza, della univocità e della omogeneità del quesito
referendario. Presunto carattere manipolativo del quesito e presunta
inammissibilità di referendum manipolativo. Sulla base dei criteri
elaborati nella sentenza n. 36 del 1997, viene auspicata una
decisione di ammissibilità del quesito referendario, il quale,
abrogando il voto di lista e conseguente riparto proporzionale quale
criterio di attribuzione del 25% dei seggi non assegnati direttamente
nei collegi uninominali (contenuto normativo già esistente, sia pure
con riferimento a casi residuali, nell’attuale legge elettorale della
Camera), consente l’espansione del criterio “alternativo”, basato sul
recupero dei candidati nei collegi uninominali, collegati alle liste,
che abbiano le migliori cifre elettorali individuali, anch’esso
contenuto nella legge elettorale.
Non vi sarebbe, dunque, produzione di nuove norme, ma espansione di
una norma già esistente, volta a conseguire, prima come dopo
l’abrogazione, l’attribuzione del 25% dei seggi non assegnato
direttamente nei collegi uninominali. Inesistenza di impedimenti ed
inconvenienti derivanti dalla applicazione della normativa di
risulta. Alla luce della giurisprudenza costituzionale del 1993, in
particolare delle sentenze n. 32 e n. 33, si afferma che nella
normativa di risulta non è dato rinvenire né impedimenti, né
inconvenienti quali evidenziati nella sentenza n. 32 citata.
Critiche, obiezioni e contestazioni che si muovono su di un terreno
diverso da quello del giudizio di ammissibilità del referendum
abrogativo. Il sistema che dovrebbe scaturire dall’abrogazione
referendaria non darebbe luogo, si afferma sempre nella memoria, ad
incoerenze od a stravaganze, né apparirebbe contraddittorio;
obiezioni queste che sono state avanzate nel corso del dibattito
politico e giuridico che è seguito alla presentazione della
richiesta di referendum. I promotori si fanno carico di evidenziare
la infondatezza delle predette obiezioni, rilevando che la posizione
tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza costituzionale non può
essere scalfita dalle stesse. E così può verificarsi che esistano
collegi in cui sono eletti più parlamentari, come è accaduto in
Inghilterra e nell’esperienza del Senato italiano, sia prima sia dopo
la riforma maggioritaria. Comunque, si ricorre sempre ad un criterio
che fa leva sull’espressione del voto nell’elezione dei candidati
aventi la migliore cifra elettorale individuale della circoscrizione.
Né verrebbe in alcun modo intaccato il principio maggioritario,
giacché al temperamento proporzionale del principio maggioritario
contenuto nell’attuale legge subentrerebbe un diverso criterio di
temperamento, più rispondente alla logica del maggioritario.
Infine, per quanto riguarda il problema della surroga dei seggi
vacanti, viene evidenziato che non vi sarebbe nulla di illogico nel
fatto che talvolta possa essere recuperato un candidato appartenente
ad uno schieramento diverso od opposto a quello del deputato
surrogato, e che, comunque, la normativa di risulta avrebbe la
funzione di permettere il funzionamento dell’organo. Alcune residue
incongruenze grammaticali. Nel testo rimarrebbero riferimenti al
plurale o altre imperfezioni. A questo proposito viene ricordato
come la Corte abbia drasticamente escluso l’influenza
sull’ammissibilità di siffatte “mere imperfezioni” sin dalla
sentenza n. 47 del 1991; come pure, con la sentenza n. 63 del 1990,
viene affermato come “alcune imperfezioni risultano inevitabili … e
sono comuni, peraltro, … agli ordinari procedimenti di normazione”.
I promotori concludono per l’ammissibilità della richiesta di
referendum abrogativo.
4. – Con ordinanza 14 gennaio 1999 dell’Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di assazione, a parziale
modifica della precedente ordinanza 1 dicembre 1998, è stato
riformulato il quesito referendario, limitatamente all’art. 4 del
testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei
deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito
dall’art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il cui ultimo periodo
era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 422 del 1995.
Pertanto, il quesito referendario in detta parte è stato
dichiarato conforme a legge nella seguente riformulazione:
“art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole “per
l’elezione del candidato nel collegio uninominale” nonché alle
parole “comma 1”; e n. 2): “un voto per la scelta della lista ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
una diversa scheda recante il contrassegno e l’elenco dei candidati
di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non
può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione
proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità
superiore”.
In sostanza è stata eliminata dal quesito l’espressione finale
dell’art. 4, comma 2, numero 2 “le liste recanti più di un nome sono
formate da candidati e candidate in ordine alternativo”, in quanto
già espunta dall’ordinamento a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale con sentenza di questa Corte n. 422
del 1995.
5. – In data 15 gennaio 1999 è stata depositata una memoria
aggiuntiva, in cui i promotori ribadiscono la loro opinione in merito
all’autoapplicatività della normativa di risulta ed alla chiarezza
ed omogeneità dell’operazione abrogativa, soffermandosi, in
particolare, sui seguenti punti:
la questione delle due urne di cui all’art. 30, numero 7, del
d.P.R. n. 361 del 1957. Assumono i promotori che il venire meno del
voto di lista e della connessa scheda elettorale non sarebbe in
contraddizione con la persistente previsione delle due urne e delle
due cassette, in quanto queste sarebbero state introdotte (rectius:
mantenute) nella legge attualmente in vigore non in relazione alle
due differenti schede, ma al solo scopo di accelerare le operazioni
elettorali. La c.d. “cosmesi normativa” del testo. Relativamente
all’art. 81 del d.P.R. n. 361 del 1957, precisano che la menzione nel
quesito referendario dei commi 2 e 4 del predetto art. 81 va riferita
ai commi 3 e 5 della medesima disposizione, in virtù del venir meno,
nel testo originario, per effetto della legge n. 277 del 1993, del
comma 2. L’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione in data 14 gennaio 1999. Nella memoria si
segnala che l’ordinanza ha espunto dal quesito referendario l’ultimo
periodo dell’art. 4, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 361 del 1957,
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 422 del
1995. I contrassegni delle candidature. Nella vigente legge
elettorale della Camera esiste una diversa disciplina dei
contrassegni delle liste e di quelli dei candidati. Il quesito, nel
chiedere l’abrogazione delle liste per l’assegnazione dei seggi in
ragione proporzionale, non colpisce anche il contrassegno con cui il
candidato intende presentarsi. Il ricorso alle “migliori cifre
individuali”. Secondo i presentatori, il dibattito sviluppatosi
sulla copertura della quota del 25% dei seggi mediante il recupero
dei candidati che abbiano ottenuto le “migliori cifre individuali”
dimostrerebbe come sia ormai acquisito il carattere autoapplicativo
del referendum di cui si tratta. La surroga. Premesso che il
problema delle modalità di surroga dei deputati è questione di
merito, nella memoria, si fa, peraltro, presente che gli eventuali
difetti del meccanismo di surroga, essendo la stessa successiva
all’elezione, non impediscono la costante operatività dell’organo,
ma, se mai, hanno carattere di inconvenienti, che potrebbero, ove
necessario, essere corretti dal legislatore.
6. – Nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 i rappresentati
dei presentatori intervenuti hanno illustrato ulteriormente le
ragioni dell’ammissibilità della richiesta di referendum.
ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda
alcuni articoli e parti di articoli (indicati sia in epigrafe sia
nella esposizione in fatto della presente sentenza) del d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante
dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in
particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l’elezione
della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
Al referendum è stata data dall’ordinanza 1 dicembre 1998
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
la seguente denominazione: “Elezione della Camera dei deputati:
abolizione del voto di lista per l’attribuzione con metodo
proporzionale del 25% dei seggi”.
2. – L’obiettivo unitario del quesito è incentrato sull’abolizione
completa dell’attuale sistema delle liste e del voto di lista per
l’attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, sistema
prescelto dal legislatore nella sua discrezionalità, tra i plurimi
meccanismi possibili, per temperare il sistema maggioritario
semplice, che regola l’assegnazione del restante 75% dei seggi. Tale
abolizione, con la conseguente eliminazione della scheda per il voto
di lista, al momento distinta da quella relativa alla elezione del
candidato in ciascun collegio uninominale maggioritario (immutata
nella prospettiva referendaria), è completata dalla soppressione
conseguenziale dei riferimenti alle liste e al voto di lista, attuata
con il metodo dei ritagli.
La copertura del 25% dei seggi, attualmente regolata dal metodo
proporzionale collegato al voto di lista circoscrizionale, avverrebbe
mediante una sorta di ripescaggio dei candidati non eletti,
presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione, che
abbiano conseguito i migliori risultati. La graduatoria di candidati
e di cifre individuali (art. 77, n. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957,
non investito dall’abrogazione referendaria) si forma secondo
l’ordine percentuale del maggior numero di voti conseguiti, in
rapporto agli elettori votanti nel singolo collegio uninominale (voti
validi candidato x 100 div
votanti collegio uninominale).
3. – Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di referendum
abrogativo in esame è sufficiente il richiamo ai principi
individuati più volte dalla Corte, dai quali non vi è motivo di
discostarsi, relativi ai requisiti della matrice unitaria, della
univocità e della omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n.
26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche
proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche
sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare
all’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa
operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993; n. 47 del 1991 e
n. 29 del 1987).
4. – Nel quesito referendario all’esame della Corte non ricorre
alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente
previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari
scelte di politica istituzionale) dall’art. 75 della Costituzione.
Né si ravvisano altre ipotesi implicite di inammissibilità,
inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell’istituto
del referendum abrogativo, dipendenti da valori di ordine
costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste
referendarie (v. in particolare sentenza n. 16 del 1978).
Il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice
razionalmente unitaria, non riconducibili alla logica dell’art. 75
della Costituzione; e si riferisce ad atti legislativi dello Stato
con forza di legge ordinaria, non aventi contenuto costituzionalmente
vincolato (sentenza n. 16 del 1978).
Esso, inoltre, non può ritenersi privo del carattere della
univocità.
Il nucleo essenziale del quesito – come enunciato in precedenza –
consiste nell’abrogazione degli articoli o delle parti di articoli
relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei
seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto una
operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con
abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica
c.d. di ritaglio (v. sul punto sentenza n. 26 del 1997). In realtà
il quesito è formulato in modo da poter realizzare l’abrogazione
parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a
fare sì che la normativa residua, cioè quella risultante dopo
l’eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, consentendo
la rinnovazione in qualsiasi momento dell’organo rappresentativo,
condizione indispensabile per i referendum nella materia delle
elezioni delle assemblee parlamentari (da ultimo, sentenza n. 26 del
1997).
A differenza della fattispecie referendaria presa in considerazione
nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26 del 1997), vi
è una piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di
risulta, in quanto i collegi elettorali uninominali rimarrebbero
immutati, senza nessuna necessità di ridefinizione in ciascuna
circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito
territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione tra il 75% dei
seggi, a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il
restante 25% dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti
(in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di
operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e
votanti nel collegio uninominale: art. 77, comma 1, n. 3 e n. 4, e
art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi
uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione di
deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con
possibilità di rinnovazione dell’organo in ogni tempo. La
situazione che si verrebbe a determinare in concreto con l’eventuale
accoglimento della richiesta referendaria si presenta, quindi,
corrispondente alle esigenze soprarichiamate.
5. – Le anzidette considerazioni consentono altresì di escludere
che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o
surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente
la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla
ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un’altra
disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo,
che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né
direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza un
criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in
via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della
legge oggetto del referendum (art. 77, n. 3).
In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione
referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25%
dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste
stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il
criterio per l’attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale
di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le
modalità consentite dal sistema residuo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito
modificato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione con ordinanze 1 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle
successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l’elezione della Camera
dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534
(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta
dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella