Sentenza N. 138 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
Ministri notificato il 22 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 2
marzo successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito del decreto dell’Assessore regionale per l’industria e il
commercio 13 dicembre 1966, n. 1095, che modifica il decreto n. 818 del
28 novembre 1956, concernente la disciplina dell’esercizio della pesca
nelle acque prospicienti le coste siciliane.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana; udito
nell’udienza pubblica del 7 novembre 1967 il Giudice relatore Giuseppe
Chiarelli;
uditi l’avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto 21 febbraio 1967,
regolarmente notificato e depositato, proponeva ricorso per regolamento
di competenza contro il Presidente della Regione siciliana, impugnando
il decreto dell’Assessore regionale per l’industria e il commercio 13
dicembre 1966, n. 1095, che modificava il decreto n. 818 del 28
novembre 1956, concernente la disciplina dell’esercizio della pesca
nelle acque prospicienti le coste siciliane. Si deduceva nel ricorso
che il detto provvedimento esorbitava dalla competenza della Regione,
non essendo state ancora emanate le norme di attuazione in materia e
non essendovi stato trasferimento alla Regione di uffici statali
competenti. Si chiedeva pertanto che fosse dichiarata la competenza
dello Stato e fosse annullato il provvedimento impugnato.
Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall’avv. Salvatore Villari, si costituiva in giudizio con atto 9 marzo
1967, depositato il giorno successivo, col quale si deduceva
l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito.
Successivamente, con istanza 12 ottobre 1967, i patroni delle parti
chiedevano che la Corte dichiarasse cessata la materia del contendere,
facendo presente che il decreto assessoriale n. 1095 del 1966 era stato
revocato con decreto assessoriale 17 marzo 1967, n. 328, e sostituito
con decreto del Presidente della Regione, emanato in veste di organo
decentrato dello Stato. Esibivano copia di entrambi i decreti.
All’udienza del 7 novembre 1967 i rappresentanti delle parti
insistevano nel richiedere la dichiarazione della cessata materia del
contendere.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato il
presente conflitto di attribuzione in relazione al decreto
dell’Assessore per l’industria e il commercio della Regione siciliana
13 dicembre 1966, contestando la competenza della Regione in materia di
pesca e di demanio marittimo regionale, in quanto non sono state ancora
emanate le relative norme di attuazione, né sono stati trasferiti alla
Regione i competenti uffici statali periferici.
Se non che, come risulta dagli atti esibiti dalle parti, il
decreto dell’Assessore regionale che aveva dato luogo al conflitto è
stato successivamente revocato con decreto del medesimo Assessore in
data 17 marzo 1967, ed è stato sostituito in pari data con decreto del
Presidente della Regione, in veste di organo decentrato dello Stato.
Nelle premesse di quest’ultimo provvedimento espressamente si
riconosce che “in attesa dell’emanazione delle norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali del
l’Amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo
sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo
decentrato dello Stato, ai sensi del D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n.
567”.
Per effetto di tali atti è pertanto venuto meno l’oggetto della
presente controversia e, in conseguenza, l’interesse del ricorrente a
ottenere una pronuncia sull’appartenenza del potere, com’è confermato
dalla richiesta congiuntamente proposta dai patroni delle parti perché
questa Corte dichiari cessata la materia del contendere.
Richiesta che la Corte non può non accogliere, richiamandosi alla
sua precedente giurisprudenza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine al decreto
13 dicembre 1966, n. 1095, dell’Assessore per l’industria e il
commercio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.