Sentenza N. 139 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1968
Data deposito/pubblicazione
28/12/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1968
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE, Giudici,
30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni),
promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1967 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Catanzaro sul ricorso
di Esposito Pasquale contro l’Ufficio del registro di Nicastro,
iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
1. – La Commissione provinciale delle imposte di Catanzaro, con
ordinanza 19 gennaio 1967, ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dell’art. 66 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle
imposte di successione, che obbliga solidalmente al pagamento delle
stesse le persone ivi considerate, ove detta norma sia interpretata nel
senso che, nella ipotesi di più condebitori solidali d’imposta, decade
dal diritto di contrastare il valore accertato anche quel contribuente
cui non sia stato notificato l’accertamento di valore che la
Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni caduti in
successione, sufficiente essendo che quel valore sia stato notificato
ad uno degli altri condebitori solidali.
2. – L’ordinanza è stata notificata il 10 maggio 1967 alla parte e
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il successivo giorno 11 al
Ministro delle finanze. In data 12 maggio 1967 è stata comunicata ai
Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Nessuno è comparso innanzi a questa Corte, e il giudizio è
perciò proseguito secondo le norme di cui all’art. 26 della Legge 11
marzo 1953, n. 87.
1. – Non ostante la forma ipotetica data all’ordinanza, è da
ritenere che sostanzialmente essa adotta, della norma sottoposta
all’esame della Corte, l’interpretazione dalla quale deriverebbe la
illegittimità denunciata.
Infatti, dapprima richiama la giurisprudenza della Corte di
cassazione secondo cui l’accertamento tributario ha efficacia nei
confronti di tutti i condebitori solidali di un’imposta, anche se, per
avventura, non abbiano avuto legale conoscenza dell’accertamento
medesimo; e considera poi che questa interpretazione escluderebbe la
tutela giurisdizionale del condebitore perché i termini perentori per
la presentazione del ricorso alle commissioni tributarie decorrerebbero
anche contro di lui, per quanto a lui sia ignota la decorrenza di essi.
Cosicché, in definitiva, è l’interpretazione della Cassazione che il
giudice a quo fa propria.
2. – La questione proposta risulta identica a quella decisa con
sentenza 16 maggio 1968, n. 48, a proposito di un accertamento di
valore per l’imposta di registro fatto valere contro il condebitore
solidale: allora però veniva in discussione l’art. 20 del R.D. 7
agosto 1936, n. 1639, che si riferisce a tutte le imposte sui
trasferimenti di ricchezza. Con tale sentenza questa norma venne
dichiarata illegittima, limitatamente alla parte per la quale, dalla
contestazione dell’accertamento di maggiore imponibile nei confronti di
uno solo dei coobbligati, faceva decorrere i termini per l’impugnazione
giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Oggi il giudice a quo
trae lo stesso principio dichiarato illegittimo dall’art. 66 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3270, e non vi sono ragioni per addivenire, in
questa causa, a soluzione diversa da quella accolta nella precedente
sentenza.
Il predetto art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contiene
disposizioni formalmente autonome da quelle che si leggono nel predetto
art. 20 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639; epperò la Corte ritiene che
sia il caso di emettere per essa autonoma pronuncia di illegittimità
costituzionale nei termini adottati dalla sentenza precedente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del R. D. 30
dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di successione, nella parte per
la quale la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali
dell’accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa
decorrere i termini per l’impugnazione giurisdizionale anche nei
confronti degli altri.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.