Sentenza N. 139 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
22/04/1999
Data deposito/pubblicazione
22/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della Regione Siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante
“Interventi in favore dell’editoria libraria siciliana. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35”, promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l’11
successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997.
Udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l’Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge
approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997
(Interventi in favore dell’editoria libraria siciliana. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del
ricorrente la norma, “dal tenore letterale non chiaro e ambiguo”,
sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o
enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi
regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli
anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere
culturale, artistico, scientifico) previsti dall’art. 1 della legge
regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in
assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di
preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare
nella fattispecie oggetto della normativa peculiarità tali da
giustificare l’intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo
una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di tutte
quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo,
privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l’utilizzazione
pregressa del contributo, tanto più che – ad avviso del ricorrente –
l’intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli
amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali
responsabilità.
1.2. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza
l’Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7
novembre 1997, n. 41, omettendo le previsioni dell’art. 2, con
conseguente cessazione della materia del contendere.
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in
favore dell’editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di
“rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari
1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e
artistico”.
Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto
di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con
omissione della disposizione denunciata d’incostituzionalità (legge
regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più
essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve
dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente
giudizio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola