Sentenza N. 140 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
22/06/1971
Data deposito/pubblicazione
22/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
quinto, sesto e settimo, e 27 dell’allegato A del r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148, contenente norme sullo stato giuridico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interne in regime di
concessione, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore
di Milano nel procedimento civile vertente tra Bolognini Graziano e la
società Autolinee Briantee, iscritta al n. 197 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170
dell’8 luglio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Bolognini Graziano e della
società Autolinee Briantee;
udito nell’udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l’avv. Luciano Ventura, per il Bolognini, e l’avv. Francesco
Sepe Quarta, per la società Autolinee Briantee.
Nel corso di un procedimento instaurato da Graziano Bolognini, già
bigliettaio urbano, nei confronti della società Autolinee Briantee,
per ottenere la liquidazione conseguente a dimissioni volontarie, il
pretore di Milano sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, degli
artt. 26 e 27, allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, secondo
cui la indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle imprese
autoferrotranviarie viene esclusa nelle ipotesi di destituzione e di
dimissioni volontarie, in contrasto con quanto esigerebbe la sua natura
di retribuzione differita.
Si sono costituiti ritualmente il Bolognini e la società Autolinee
Briantee di Monza. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto in questa sede.
Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Bolognini osserva
che l’indennità di buonuscita assolve, nel settore degli
autoferrotranvieri, la stessa funzione propria dell’indennità di
anzianità di cui all’art. 2120 del codice civile, sicché dovrebbero
applicarsi i principi dettati da questa Corte con la sentenza n. 75 del
1968. Rileva ancora il Bolognini che la natura retributiva
dell’indennità in questione è stata espressamente riconosciuta dalla
giurisprudenza della Cassazione (sentenza 11 aprile 1969, n. 1166).
La società Autolinee Briantee, premessa la natura del tutto
particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che si
sostanzia in un regime giuridico detto dello “equo trattamento”,
caratterizzato dall’applicazione dei principi propri dell’impiego
pubblico, contesta la funzione retributiva dell’indennità in
questione, per i seguenti motivi:
1) il regime di stabilità previsto per gli autoferrotranvieri
assicura, durante il rapporto di lavoro, il trattamento economico
retributivo, e, cessata l’attività lavorativa, la pensione di
vecchiaia, o d’invalidità;
2) in tale regime, l’indennità di buonuscita compete solo
eccezionalmente in casi di esonero, per i motivi tassativamente
indicati dalle norme impugnate, sempreché non sia stato maturato il
diritto a pensione ed in una misura che, pur essendo commisurata agli
anni di servizio, è contenuta tra un limite minimo e massimo di
mensilità.
Da ciò appunto dovrebbe dedursi che l’indennità di buonuscita non
ha funzione retributiva, essendo stata istituita per assicurare un
soccorso economico per situazioni eccezionali che si verifichino al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
tesi.
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino o
meno con l’art. 36 della Costituzione gli artt. 26, commi quinto, sesto
e settimo, e 27 dell’allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella
parte in cui escludono la corresponsione dell’indennità di buonuscita
ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione
e di dimissioni volontarie.
Questa Corte, con la sentenza n. 75 del 1968, ha ritenuto che
l’indennità di anzianità rivesta carattere retributivo, costituendo
parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione
viene differita al momento della cessazione del rapporto per consentire
il superamento di eventuali difficoltà economiche che più facilmente
possono insorgere per il venir meno della retribuzione. È stato
parimenti chiarito che tali finalità non incidono sulla natura
giuridica dell’indennità, la quale deve essere commisurata alla durata
del lavoro svolto, senza che possa aver rilievo il motivo che dà luogo
alla risoluzione del rapporto stesso (dimissioni, destituzione).
Dalla affermazione di tali principi, il cui fondamento
costituzionale poggia sull’art. 36 della Carta, emerge chiaramente la
soluzione della questione ora all’esame della Corte, una volta che sia
stata individuata la natura giuridica dell’indennità di buonuscita
istituita dalle norme impugnate.
Gli artt. 26 e 27 dell’allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,
nel prevedere le varie ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, attribuiscono al
personale che non abbia maturato il diritto a pensione una indennità,
qualificata di “buonuscita”, commisurandola all’ultimo stipendio o paga
conseguita, e rapportandola, con taluni temperamenti, all’anzianità di
servizio maturata. Tale indennità viene esclusa in caso di
destituzione o di dimissioni volontarie.
La coincidenza degli elementi essenziali dell’indennità di
buonuscita con quelli propri dell’indennità di anzianità di cui agli
artt. 2120 e seguenti del codice civile, ha indotto la giurisprudenza
ordinaria a ravvisare la natura retributiva dell’indennità in
questione, che ha carattere sostitutivo, nel particolare settore degli
autoferrotranvieri, della comune indennità prevista in via generale
dal codice civile.
Giova infine rilevare che la particolarità del rapporto di lavoro
degli autoferrotranvieri, posta in luce dalla società Autolinee
Briantee, non vale a dimostrare la natura non retributiva
dell’indennità di buonuscita, ma soltanto la sussistenza di un
rapporto di lavoro avente una sua speciale disciplina.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi
quinto, sesto e settimo, e 27 dell’allegato A del r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148, nella parte in cui escludono l’indennità di buonuscita per i
dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o
di dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.