Sentenza N. 142 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal
pretore di Postiglione nel procedimento penale a carico di Mangini
Rosa, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli.
In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di
Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento
penale a carico di Rosa Mangini, imputata della contravvenzione di cui
agli artt. 68 e 17 del T. U. legge di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n.
773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar,
costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la
licenza del questore.
Nel corso del dibattimento il pretore, con ordinanza 23 giugno
1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione
pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto
al pubblico, sollevava d’ufficio questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 68, limitatamente alla parte in cui
vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pubblico, senza la
licenza del questore, in riferimento all’art. 17 della costituzione.
Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.
Tale ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle
Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio il giorno 7
novembre 1967, ai sensi dell’art. 26, comma secondo, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e dell’art. 9, comma primo, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale 24
marzo 1956).
La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente
giudizio ha per oggetto l’art. 68 del vigente T. U. delle leggi di p.s.
nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al
pubblico, senza la licenza del questore.
La questione è fondata.
Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si
concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a
terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia
dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di
beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri
fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale
è l’ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente
sotto il precetto dell’art. 17 della costituzione.
In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 18 del T. U. legge di p.s.
nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute
in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del
secondo comma dell’art. 17 della costituzione, l’obbligo del preavviso
resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del
1958).
A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo
secondo comma dell’art. 17 della costituzione, l’illegittimità
costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della
pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da
ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T. U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo
esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo
art. 17 della costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.