Sentenza N. 142 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1979
Data deposito/pubblicazione
06/12/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1979
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e artt. 41 e 42 del Regolamento,
approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 (pena pecuniaria
commisurata al danno forestale), promosso con ordinanza emessa il 26
novembre 1976 dal pretore di Monsummano Terme, nel procedimento penale
a carico di Romitelli Mario ed altro, iscritta al n. 50 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 94 del 6 aprile 1977.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
1. – Nel corso del procedimento penale a carico di Mario Romitelli
ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita
dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del
relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il
pretore di Monsummano Terme, con ordinanza emessa il 26 novembre 1976,
sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate,
in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate,
commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno
commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede
amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte
dell’imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di
difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
2. – L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi
è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3267, già ritenuta tale dall’ordinanza n. 67 del 1971 di
questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del
1970.
In realtà è la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi
errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli
apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al
danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice
né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.
2. – È inammissibile, d’altra parte, la questione di legittimità
costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l’atto
denunziato di forza di legge ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.
Questo infatti, approvato e qualificato come “regolamento per
l’applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267”, è stato adottato
udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Ministro Segretario di Stato per l’economia nazionale, di concerto con
i Ministri per l’interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la
giustizia e gli affari di culto.
Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al
decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore
rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate
dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del
1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978),
dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi,
certi ed inequivoci.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
– inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall’ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
– manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267,
sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere