Sentenza N. 148 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
comma, ultima parte, della legge 30 luglio 1959, n. 559, promosso con
ordinanza emessa il 4 marzo 1966 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Bevilacqua Ariosti Cesare e
l’Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 102 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell’Amministrazione finanziaria dello Stato
;
udita nell’udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l’Amministrazione
finanziaria dello Stato.
1. – Con atto di citazione del 18 ottobre 1962 il signor Cesare
Bevilacqua Ariosti, fondando la sua domanda sulla legge 30 luglio 1959,
n. 559, convenne l’Amministrazione finanziaria dello Stato innanzi al
Tribunale di Bologna per sentir dichiarare il suo diritto al condono di
una soprattassa di lire 2.915.319 relativa all’imposta straordinaria
sul patrimonio.
Con ordinanza del 4 marzo 1966 il Tribunale, accogliendo una
istanza dell’attore, ha rimesso gli atti a questa Corte perché venga
decisa la questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma
dell’art. 2 della predetta legge, nella parte in cui il condono per le
soprattasse e le pene pecuniarie non si applica nell’ipotesi di
accertamente già definito al momento di entrata in vigore del
provvedimento di clemenza.
2. – Nell’ordinanza si ricorda che l’ultimo comma dell’art. 2 della
legge 30 luglio 1959, n. 559, ha già formato oggetto di un giudizio di
legittimità costituzionale, conclusosi (sent. n. 85 del 1965) con la
dichiarazione di illegittimità della norma che escludeva
l’applicazione del condono nell’ipotesi in cui entro un anno
dall’entrata in vigore della legge non fosse intervenuta la definizione
amministrativa dell’accertamento.
A parere del Tribunale di Bologna anche la norma ora impugnata, al
pari di quella già dichiarata illegittima, sarebbe in contrasto con
l’art. 3 della costituzione perché, facendo dipendere l’applicazione o
meno del condono da un fatto non riferibile al comportamento dei
soggetti interessati darebbe luogo ad una non consentita disparità di
trattamento fra i contribuenti; ché anzi, l’esclusione del condono
nell’ipotesi di accertamento già definito sarebbe fonte di una
situazione di vantaggio per gli evasori più tenaci.
L’ordinanza rileva altresì che anche se scopo della legge, come si
afferma da parte dell’Amministrazione finanziaria, fosse stato quello
di stimolare i contribuenti alla sollecita definizione dei rapporti
tributari, non per questo la disparità diventerebbe legittima; né
sarebbe lecito qualificarla come disparità di mero fatto, atteso che
senza la norma impugnata beneficierebbero del condono anche i
contribuenti ora esclusi, così come della clemenza penale concessa dal
D. P. 11 luglio 1959, n. 460 (art. 11) beneficiano i trasgressori anche
nell’ipotesi di già intervenuta definizione dell’accertamento.
3. – L’ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 9
luglio 1966.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze (atti depositati
il 15 giugno 1966), contesta la validità delle ragioni esposte
nell’ordinanza ed esclude, in primo luogo, che i motivi che condussero
alla dichiarazione di illegittimità della prima parte dello art. 2,
terzo comma, della legge n. 559 del 1959 possano dar fondamento anche
alla presente questione. Nella sentenza n. 85 del 1965, infatti, la
Corte osservò che la disparità di trattamento dei contribuenti
trovava la sua causa nella stessa norma impugnata, laddove nel caso
attuale sono diverse le situazioni obbiettive che la legge prende in
considerazione. La conseguenza è che la norma ora impugnata sarebbe
illegittima solo ove il diverso regolamento risultasse arbitrario o
irragionevole. Il che non è perché, secondo l’Avvocatura, mentre è
da negarsi la validità del rilievo che il Tribunale dà alla pretesa
iniquità della norma (l’avvenuto pagamento della soprattassa in ogni
caso escluderebbe il condono, e certo il contribuente che ha pagato è
ancor meno litigioso del contribuente che, definito l’accertamento, non
abbia pagato), è da osservare che il provvedimento di condono persegue
il pubblico interesse ad una rapida definizione delle controversie
tributarie, e perciò ragionevolmente la legge esclude dalla sua sfera
tutte le situazioni già definite.
L’Avvocatura prosegue osservando che, ove l’unico elemento
temporale di discriminazione dovesse essere l’avvenuto pagamento delle
sanzioni, si creerebbe una disparità di regolamento fra i vari tipi di
imposta, giacché per quelle che non ricadono nel sistema di
riscossione esattoriale i relativi contribuenti verserebbero
necessariamente in una situazione di svantaggio: la norma in questione,
perciò, considerando come già acquisite all’erario le sanzioni
nell’ipotesi di intervenuta definizione dell’accertamento, risponde
allo scopo di evitare ogni disparità fra contribuenti a tributi
riscuotibili a mezzo dei ruoli e contribuenti a tributi riscuotibili
direttamente dallo Stato.
Dopo aver rilevato che nessun argomento può dedursi dalla
disciplina prevista in materia penale dal D.P.R. 11 luglio 1959, n.
460, per i reati finanziari, l’Avvocatura conclude chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
4. – Nell’udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha insistito
nelle descritte osservazioni e conclusioni.
1. – Con sentenza n. 85 del 1965 questa Corte dichiarò
l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2 della
legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui esso escludeva
l’applicazione del condono delle sanzioni non penali relative a
trasgressioni in materia di imposte dirette ove entro un anno
dall’entrata in vigore del provvedimento non fosse intervenuta la
definizione amministrativa dell’accertamento.
La disposizione ora impugnata, contenuta nella seconda parte dello
stesso comma, sottrae al condono “le soprattasse e le pene pecuniarie
dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore
della legge” e viene denunziata dal Tribunale di Bologna perché, al
pari di quella esaminata dalla Corte nella ricordata precedente
occasione, anch’essa porrebbe in essere una illegittima disparità di
trattamento dei contribuenti e di conseguenza violerebbe l’art. 3 della
costituzione.
2. – Al fine della decisione della presente causa occorre
considerare che la disposizione in esame conferisce rilievo ad una
diversa condizione in cui il rapporto tributario viene a trovarsi
secondo che esso si colleghi o meno ad un accertamento già definito:
di tal che appare certo che la legge, escludendo il condono nel primo
caso ed ammettendolo nel secondo, regola situazioni che al momento
della sua entrata in vigore si presentavano obbiettivamente diverse. Da
siffatta constatazione discende che i motivi enunciati dalla Corte
nella sentenza n. 85 del 1965 a fondamento della dichiarazione di
illegittimità della prima parte dello stesso comma (motivi ribaditi
nella recente sent. n. 121 del 1967 a proposito dell’identico precetto
contenuto nell’art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n.
1458) non appaiono di per sé idonei alla risoluzione dell’attuale
questione di legittimità costituzionale. In quel caso, infatti, la
Corte accertò la violazione dell’art. 3 della costituzione perché la
legge, facendo dipendere il condono da un evento futuro in nessun modo
connesso con una qualche diversità dei rapporti regolati, in sostanza
arbitrariamente finiva col sottoporre a discipline diverse situazioni
eguali: sicché la norma stessa diventava causa diretta
dell’illegittima disuguaglianza dei contribuenti.
Ciò non si verifica, invece, nel caso della disposizione ora in
esame, perché, come innanzi si è messo in evidenza, essa disciplina
diversamente situazioni che diverse sono nella realtà preesistente
alla legge. Di conseguenza la tesi della illegittimità costituzionale
risulterebbe fondata solo se si dimostrasse che irrazionalmente il
legislatore ha conferito un valore discriminante alla già intervenuta
definizione dell’accertamento. Ma tale dimostrazione non è offerta
dalle ragioni esposte dal giudice a quo, né sembra che per altre vie
possa essere raggiunta. Non è pertinente, infatti, il richiamo alle
disposizioni dettate in tema di amnistia dei reati fiscali (art. 11 del
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460), perché questo istituto, in quanto è
relativo alla materia penale, ubbidisce a regole sue proprie, fondate
su principi che in nessun modo possono essere invocati a proposito di
un caso in cui lo Stato rinunzia ad una pretesa che, pur essendo di
natura sanzionatoria, ha carattere meramente patrimoniale. Né più
decisivi appaiono i motivi relativi alla condotta dei contribuenti, sui
quali particolarmente si sofferma l’ordinanza di rimessione. Ed invero,
se potesse entrare in gioco la valutazione della maggiore o minore
litigiosità dei soggetti interessati, quei motivi con più forza
dovrebbero essere invocati a favore del contribuente che al momento
dell’entrata in vigore della legge avesse già pagato soprattasse e
pene pecuniarie: eppure è questo un caso nel quale, come è pacifico,
il relativo rapporto, a causa della già avvenuta estinzione, sarebbe
sottratto agli effetti di una rinunzia dello Stato che ovviamente può
operare solo là dove esso sia tuttora in vita.
Queste ultime considerazioni, mentre dimostrano che neppure
l’eliminazione della norma in contestazione riuscirebbe a soddisfare le
esigenze equitative prospettate dal Tribunale di Bologna (ché anzi, in
singoli casi potrebbe essere a sua volta fonte di ingiustizie), mettono
in luce che lo stato in cui si trova la pretesa tributaria è elemento
di per sé idoneo a rendere ragione di una diversa disciplina del
condono: ed è sicuro che la definizione dell’accertamento pone il
relativo rapporto in una posizione di stabilità che ragionevolmente
può essere assunta dal legislatore come presupposto di una norma che
lo considera immune da successive eccezionali vicende modificative od
estintive. Val la pena di aggiungere che, come giustamente pone in
rilievo l’Avvocatura, la razionalità della disposizione impugnata
trova ulteriore giustificazione nella circostanza che la legge 30
luglio 1959, n. 559 – come in particolare si evince dagli oneri posti a
carico dei contribuenti dai nn. 1 e 2 dell’art. 2 – appare nel
complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad una
sollecita risoluzione delle pendenze tributarie e, quindi, a sottrarre
a ulteriori contestazioni la pretesa fiscale: di tal che si spiega
l’esclusione del condono nei casi nei quali, per effetto della già
intervenuta definizione dell’accertamento, quel fine non entra più in
gioco.
La Corte ritiene pertanto che l’ultimo comma dell’art. 2 della
legge, nella parte impugnata dal Tribunale di Bologna, non violi il
principio di eguaglianza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale –
sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento all’art. 3 della
costituzione – dell’art. 2, ultimo comma, della legge 30 luglio 1959,
n. 559, contenente disposizioni in tema di “condono in materia
tributaria per sanzioni non aventi natura penale”, nella parte in cui
esso dispone che il condono non si applica “per le soprattasse e le
pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti” all’entrata in
vigore della legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.