Sentenza N. 148 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1971
Data deposito/pubblicazione
30/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre
1969 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di
Alessi Giacomo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo
1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il pretore del Mandamento di Caltagirone, con ordinanza 18 dicembre
1969, emanata nel procedimento penale a carico di Giacomo Alessi,
imputato tra l’altro della contravvenzione di cui agli artt. 10 e 13,
lett. b, della legge 6 agosto 1967, n. 765, per avere al n. 11 della via
Giusto di Caltagirone eseguito la demolizione e ricostruzione di un
immobile senza la necessaria licenza edilizia, sollevava questione di
legittimità costituzionale, limitatamente alla sua applicabilità nel
territorio della Regione siciliana, della citata legge statale n. 765,
in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all’art. 14,
lett. f, dello Statuto di detta Regione.
In ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione
il pretore, sostanzialmente rilevava:
a) In generale, l’art. 116 della Costituzione prevede la
attribuzione ad alcune Regioni, tra le quali la Sicilia, di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali, adottati
con leggi costituzionali, mentre l’art. 117 attribuisce a tutte le
Regioni la potestà di emanare norme legislative in talune materie
espressamente elencate, tra le quali l’urbanistica; in particolare
l’art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana
attribuisce a tale Regione la legislazione esclusiva in materia
urbanistica.
b) Manca nello Statuto per la Regione siciliana una norma, come
quelle esistenti negli statuti delle altre quattro Regioni a statuto
speciale, secondo le quali “nelle materie attribuite alla competenza
della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali si applicano le leggi dello Stato”.
c) Deve, quindi, ritenersi che in materia urbanistica non sono
applicabili in Sicilia le leggi dello Stato, emanate dopo l’entrata in
vigore dello Statuto speciale, in quanto, se fosse altrimenti, la
potestà di legislazione esclusiva attribuita dall’art. 14, lett. f, di
tale Statuto più che violata risulterebbe annullata.
In ordine alla rilevanza, poi, il pretore osservava che, ove fosse
stata esclusa l’applicabilità della legge n. 765 del 1967, si sarebbe
dovuta applicare la legge statale n. 1150 del 1942, che prevede per il
reato in questione sanzioni più miti, dato che con l’art. 1 della
legge regionale n. 3 del 1947, si è disposto che “nel territorio della
Regione siciliana, fino a quando l’Assemblea regionale non abbia
diversamente disposto, continua ad applicarsi (nelle materie attribuite
alla competenza regionale) la legislazione dello Stato in vigore al 25
maggio 1947”.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione, così sollevata, viene
ora alla cognizione della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
che, con l’atto d’intervento, depositato il 24 marzo 1970, conclude
chiedendo che la questione, come sopra proposta, venga dichiarata
infondata.
A sostegno di tale richiesta l’Avvocatura generale dello Stato
deduce, sostanzialmente, quanto segue:
a) Come questa Corte ha più volte affermato, in Sicilia
l’esercizio della competenza regionale è subordinato, nelle singole
materie, al trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alla
Regione, trasferimento che è condizionato alla emanazione delle norme
di attuazione prevedute dall’art. 43 dello Statuto speciale.
È pacifico che in materia urbanistica le norme di attuazione non
sono state ancora emanate e, quindi, la potestà legislativa regionale
nella detta materia non può essere esercitata.
b) Comunque, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della
Corte, la competenza legislativa in materia penale, anche se relativa o
connessa con materie trasferite alla competenza regionale, resta sempre
riservata allo Stato.
Poiché la norma che il giudice a quo era chiamato ad applicare è
appunto una norma penale, anche se le norme di attuazione dello Statuto
in materia urbanistica fossero state emanate, la competenza ad emanare
la norma suddetta sarebbe rimasta sempre dello Stato.
1. – Il pretore di Caltagirone sottopone all’esame della Corte la
questione dell’applicabilità, nel territorio della Regione siciliana,
della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Dubita, infatti, della legittimità costituzionale di detta legge
per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione e con l’art.
14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, alla
quale, in forza di tali norme, spetta la legislazione esclusiva in
materia urbanistica.
Ai fini del decidere è necessario precisare che, in linea di
fatto, è pacifico che la Regione non ha legiferato in materia
urbanistica.
2. – I dubbi prospettati dal giudice a quo non hanno giuridico
fondamento.
L’art. 21 della legge n. 765 del 1967 – nel disporre che le
disposizioni della legge stessa si estendono, in quanto applicabili,
alle Regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano,
salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti, ai
sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione –
ben lungi dall’essere ambiguo, come lo qualifica l’ordinanza di rinvio,
dimostra chiaramente la volontà del legislatore statale di rispetto
delle autonomie regionali.
Correttamente interpretata tale norma sta a significare che la
legge statale è applicabile anche nelle Regioni a statuto speciale,
sempre che non sia in contrasto con norme legislative regionali emanate
nel legittimo uso delle potestà di legislazione esclusiva, in materia
urbanistica, a dette Regioni spettante e, quindi, presuppone che, in
concreto, esista una legge regionale in materia.
Come sopra si è posto in rilievo, è pacifico non soltanto che la
Regione siciliana non ha legiferato in materia, ma che, come si legge
nell’ordinanza di rinvio, la legge statale n. 765 del 1967 ha trovato,
fin dalla sua entrata in vigore, piena applicazione nel territorio
siciliano, essendosi determinata la generale convinzione, seguita da
tutte le autorità, dell’applicabilità della legge suddetta
nell’ambito della Regione siciliana.
Manca, pertanto, il presupposto che, secondo la sopra esposta,
corretta interpretazione dell’art. 21 della legge statale n. 765 del
1967, potrebbe costituire eventuale impedimento all’applicabilità in
Sicilia di detta legge.
Né può addursi in contrario la legge regionale 1 luglio 1947, n.
3, in forza della quale nel territorio della Regione siciliana, fino a
quando l’Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua
ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947 e
non anche quella successiva. Infatti tale legge, essendo generica, non
poteva né può precludere allo Stato l’esercizio della propria
potestà legislativa nell’ambito della regione fino a quando questa non
abbia specificamente legiferato nella materia.
3. – Le considerazioni che precedono dimostrano come, senza che
occorra esaminare le deduzioni dell’Avvocatura generale dello Stato
sopra riportate, le quali restano manifestamente assorbite, la
questione sollevata con l’ordinanza di rinvio, debba essere dichiarata
non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante “Modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”, sollevata, in
riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all’art. 14,
lett. f, dello Statuto della Regione siciliana, con l’ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.