Sentenza N. 15 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
31/03/1965
Data deposito/pubblicazione
31/03/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/03/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra l’Ente per la riforma agraria in
Sicilia e l’amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.
60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Visti l’atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udita nell’udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana e per
l’Amministrazione delle finanze dello Stato.
L’Ente per la riforma agraria in Sicilia, dopo aver prodotto
ricorso con esito sfavorevole, prima alla Commissione provinciale e poi
a quella centrale delle imposte, conveniva davanti al Tribunale di
Palermo l’Amministrazione delle finanze per sentirla condannare alla
restituzione dell’imposta proporzionale di registro riscossa su un
contratto con il quale l’Ente aveva affidato all’istituto agrario
“Castelnuovo”, dietro corresponsione di una retta giornaliera, il
compito di accogliere, per un corso triennale di insegnamento, sessanta
ragazzi figli di contadini siciliani.
Secondo l’E.R.A.S. sul contratto si sarebbe dovuta percepire
l’imposta fissa ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 27 dicembre
1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia, giusta il quale tutti
gli atti da compiersi in esecuzione della stessa legge sono soggetti
alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa.
Con il contratto in questione l’E.R.A.S., in dipendenza del
disposto dell’art. 45 della legge regionale ora ricordata, aveva inteso
attuare una iniziativa tendente a migliorare e incrementare
l’assistenza degli assegnatari dei terreni e perciò doveva ritenersi
che il contratto rientrasse nelle finalità della legge e potesse
beneficiare delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste.
L’Amministrazione convenuta eccepiva che l’istruzione professionale
di una modesta aliquota di giovani figli di contadini non poteva farsi
rientrare tra i compiti di assistenza tecnica, economica e creditizia
commessi all’E.R.A.S. dall’art. 45 della legge e che perciò, non
potendo il contratto in questione essere considerato come un atto
compiuto in esecuzione della legge, a buon diritto fosse stata negata
in sede di registrazione l’agevolazione di cui all’art. 47 della stessa
legge.
Con ordinanza in data 20 dicembre 1963 il Tribunale ha sollevato
d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47
della legge regionale n. 104 del 1950 in riferimento agli artt. 14, 17
e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto stipulato
dall’E.R.A.S. rientra fra le iniziative tendenti ad assicurare l’assi
stenza tecnica ai coltivatori diretti e che allo stesso deve in
conseguenza applicarsi l’agevolazione tributaria prevista dall’art. 47,
si è posto il quesito se tale agevolazione trovi riscontro nella
legislazione statale riguardante l’agricoltura e i benefici fiscali
connessi alla riforma e alla bonifica fondiaria.
Secondo l’ordinanza tale riscontro mancherebbe poiché l’art. 47
della legge regionale prevede una agevolazione fiscale di carattere
obiettivo con riferimento a una serie di atti indicati con assoluta
genericità, mentre nella legislazione statale si è osservato sempre
il principio della specificità, prevedendo agevolazioni di natura
obiettiva ben specificate o agevolazioni di carattere soggettivo in
favore di determinati enti appositamente istituiti nel campo della
bonifica e della riforma fondiaria.
Il Tribunale ha perciò sospeso il giudizio e rimesso gli atti a
questa Corte per la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale.
L’ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile
1964.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito solo il Ministero
delle finanze in persona del suo Ministro pro tempore ed è intervenuto
il Presidente della Regione siciliana, con deposito di atti in
cancelleria rispettivamente il 16 aprile e 22 maggio 1964, entrambi
rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato.
Nei suoi scritti difensivi l’Avvocatura contesta che l’art. 47
della legge regionale n. 104 del 1950 abbia posto in essere una
agevolazione fiscale con riferimento a una serie di atti indicati con
assoluta genericità e sostiene che il beneficio previsto da tale norma
si riferisce soltanto ai trasferimenti dall’espropriato all’ente e da
questo ai coltivatori assegnatari, alle trascrizioni nei registri
immobiliari e al pagamento delle indennità di espropriazione.
Ritiene pertanto, in via principale, che le generiche attività
assistenziali svolte dall’E.R.A.S. ai sensi dell’art. 45 non possano
farsi rientrare fra gli atti per i quali è previsto il beneficio della
esenzione fiscale.
In una successiva memoria, depositata il 29 agosto 1964,
l’Avvocatura, in via subordinata, assume che anche se si accedesse alla
tesi contraria, sostenuta dall’ordinanza di rimessione, il dubbio sulla
legittimità della norma denunciata dovrebbe parimenti escludersi in
quanto in campo nazionale esistono privilegi fiscali del tipo di quelli
che sarebbero concessi all’E.R.A.S. dalla legge regionale sulla base
del combinato disposto degli artt. 45 e 47 della legge regionale in
esame.
Il criterio seguito dal legislatore nazionale in queste leggi
secondo l’Avvocatura – è quello di attribuire l’esenzione a tutti gli
atti posti in essere per il conseguimento dei fini attribuiti agli enti
e perciò, anche interpretando l’art. 47 della legge regionale nel
senso che l’esenzione fiscale sia applicabile pure agli atti compiuti
dall’E.R.A.S. per il conseguimento dei fini indicati dall’art. 45, la
sua legittimità costituzionale non potrebbe essere revocata in dubbio
poiché il criterio del collegamento finalistico consente di
determinare gli atti che godono dell’agevolazione tributaria.
1. – L’Avvocatura generale dello Stato sostiene, in via principale,
che il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma denunciata
resterebbe escluso dalla circostanza che gli atti posti in essere
dall’E.R.A.S., ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 27 dicembre
1950, n. 104, per il perseguimento di fini assistenziali e di
incentivazione, non godrebbero dei benefici dell’imposta fissa di
registro ed ipotecaria previsti dall’art. 47 di detta legge, in quanto
tali atti non possono farsi rientrare nel concetto di atti e formalità
per l’esecuzione della legge di riforma agraria.
A disattendere tale tesi vale però la stessa lettera della norma
contenuta nell’art. 47, la cui ampia formulazione non giustifica
l’interpretazione restrittiva che vorrebbe limitare i benefici fiscali
solamente agli atti, specificamente indicati, concernenti i
trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e assegnazioni dei terreni ai
lavoratori agricoli. In particolare l’espressione della norma in esame
“ed in genere tutti gli atti e formalità… da compiersi in
esecuzione della presente legge” induce a ritenere che l’agevolazione
tributaria sia da accordarsi anche agli atti previsti dall’art. 45
tendenti ad assicurare l’assistenza tecnica, economica e creditizia ai
coltivatori diretti.
È fuori di dubbio, infatti, che anch’essi sono atti posti in
essere dall’E.R.A.S. in esecuzione della legge e che le finalità alle
quali sono indirizzati (trasformazione, miglioramento fondiario,
incremento della produzione) non possono non ricomprendersi negli scopi
della riforma agraria.
La stessa Amministrazione finanziaria, del resto, sia davanti alle
commissioni tributarie, sia davanti al giudice a quo non ha sostenuto
che agli atti previsti dall’art. 45 non spettino le agevolazioni
tributarie, ma si è limitata a contestare che il contratto intervenuto
tra l’E.R.A.S. e l’istituto “Castelnuovo” possa ritenersi stipulato per
il perseguimento dei fini indicati in tale articolo.
2. – L’ordinanza ha ritenuto rilevante la questione di legittimità
costituzionale muovendo dal presupposto che il contratto stipulato
dall’E.R.A.S. rientri nell’attività assistenziale-tecnica commessa
all’ente dall’art. 45 e debba per conseguenza beneficiare
dell’agevolazione tributaria prevista dal successivo art. 47.
È evidente che non compete alla Corte sindacare se tale
presupposto sia o non fondato, attenendo esso al merito del giudizio e
che l’esame debba essere limitato alle due censure di illegittimità
mosse all’art. 47 della legge regionale con riferimento agli artt. 14,
17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di
specificità della agevolazione tributaria che si assume di carattere
obiettivo invocabile da chiunque con riferimento a una serie di atti
indicati con assoluta genericità; la seconda che denuncia la mancanza
nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione
corrispondente a quello previsto dalla norma regionale.
Le censure non sono fondate.
La Corte ravvisa nella norma impugnata elementi sufficienti che
consentano – in osservanza del principio della specificità delle norme
contenenti esenzioni fiscali – la determinazione sia dei soggetti che
degli atti ai quali può essere concessa l’agevolazione.
Per quanto riguarda i soggetti è evidente che le agevolazioni
relative ai trasferimenti e agli altri atti specificamente indicati
dall’art. 47 competono solo a coloro tra i quali tali atti possono
intervenire ai sensi degli articoli da 40 a 44 della legge in esame.
Per gli atti poi contemplati dall’art. 45 destinatario del
beneficio è ovviamente l’E.R.A.S. Spetta a questo ente, invero,
promuovere le attività assistenziali e d’incentivazione previste da
tale norma e perciò solo gli atti posti in essere dall’E.R.A.S., e non
da chiunque, possono fruire dell’agevolazione tributaria sulla base del
combinato disposto delle norme contenute negli artt. 45 e 47 della
legge regionale di riforma agraria.
In ordine poi alla pretesa insufficiente specificazione degli atti
che possono fruire dell’agevolazione fiscale è da tener presente che
il criterio seguito dal legislatore regionale per determinare tali atti
non è solo quello della loro specifica denominazione ma anche quello
del loro collegamento con una determinata attività, con uno specifico
fine da perseguire. Questo criterio è stato del resto seguito dal
legislatore nazionale in numerose leggi tributarie e, per quanto
riguarda la specifica materia, è stato adottato in tutte le leggi
istitutive degli enti di riforma agraria nelle varie Regioni.
E da rilevare al riguardo che le agevolazioni tributarie concesse
prima all’Opera Sila e poi estese a tutti gli altri enti sono previste
da due articoli appartenenti a due diversi testi legislativi: l’art. 29
della legge 12 maggio 1950, n. 230, il quale, al pari dell’art. 47
della legge regionale, indica taluni atti quali quelli di
trasferimento, permuta e assegnazioni, e l’art. 11, comma primo, della
legge 31 ottobre 1947, n. 1629, il quale – sempre analogamente alla
norma denunciata – concede il beneficio a “tutti gli atti e contratti
compiuti dall’Opera Sila ai fini della trasformazione fondiaria e della
colonizzazione”.
Anche in campo nazionale quindi l’esenzione è accordata ad atti
non specificamente indicati ma agevolmente individuabili al lume del
criterio del loro collegamento con le finalità della riforma.
La rilevata coincidenza tra le due previsioni legislative consente
pertanto di affermare che il legislatore regionale, in armonia col
disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto, si è rifatto ai
corrispondenti principi esistenti nel Sistema normativo nazionale e che
l’agevolazione concessa con la norma impugnata trova riscontro nei tipi
di agevolazione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.
Da ciò discende la non fondatezza della dedotta questione di
legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104,
in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione
siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.