Sentenza N. 15 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
06/02/2002
Data deposito/pubblicazione
06/02/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/01/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
24 febbraio 1993, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall’on. Sauro Turroni nei confronti del dott. Giorgio
Zanniboni, promosso con ricorso della Corte di appello di Bologna –
seconda sezione civile – notificato il 30 marzo 2000, depositato in
cancelleria il 12 aprile 2000 ed iscritto al n. 15 del registro
conflitti 2000.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Franco Bile;
Udito l’avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata
approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere
di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva
presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardavano
opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni,
ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Nella specie – a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992
con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell’Ente pubblico Consorzio
Acque per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva procedersi nei
confronti del deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a
mezzo stampa in quanto quest’ultimo, nel corso di un’intervista
pubblicata l’8 aprile 1992 dal quotidiano “Il Messaggero”, lo aveva
definito “esempio di degenerazione della politica e
dell’amministrazione nella nostra città” – il procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei
deputati, in data 10 ottobre 1992, l’autorizzazione a procedere ex
articoli 343 e 344 del codice di procedura penale per i reati di cui
agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47.
Con delibera del 24 febbraio 1993, la Camera dei deputati
approvava la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere
di restituire all’autorità giudiziaria gli atti relativi alla
domanda di autorizzazione a procedere. La giunta aveva concluso
ritenendo insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.,
la condotta contestata al deputato Turroni.
Successivamente, lo Zanniboni, con atto di citazione notificato
il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di
Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento
del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei
fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del
15 aprile 1992.
Si costituiva il deputato Turroni resistendo alla domanda, il cui
accoglimento era da ritenersi precluso in quanto la Camera dei
deputati non solo aveva negato l’autorizzazione a procedere, ma si
era anche espressa in favore del riconoscimento dell’insindacabilità
prevista dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza 26 giugno – 19 settembre
1997, rigettava la domanda, ritenendola improponibile poiché la
Camera di appartenenza aveva negato l’autorizzazione a procedere con
la menzionata delibera del 24 febbraio 1993, ritenendo che le
espressioni in questione rientrassero nella prerogativa
dell’insindacabilità prevista dal primo comma dell’art. 68 Cost.
A seguito di appello dello Zanniboni, la Corte ricorrente,
investita dell’impugnazione, ritiene – con l’ordinanza con cui è
sollevato il conflitto – che la Camera dei deputati abbia fatto un
uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza
dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione ed abbia così menomato le attribuzioni del potere
giudiziario. Infatti, ancorché la delibera si fondi essenzialmente
sulla circostanza, evidenziata dal relatore, che le dichiarazioni
rese dall’on. Turroni avevano evidente carattere politico ed avevano
anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo
presentati a partire dall’8 agosto 1992, la Corte pone in evidenza
che le (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell’on. Turroni,
tutte dirette a criticare l’operato del Consorzio e in particolare
l’operato del suo presidente, erano di alcuni mesi successive ai
fatti (e alla querela).
2. – Con ordinanza n. 81 del 2000, questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del
1953.
3. – Successivamente, l’ordinanza della Corte di appello di
Bologna che ha sollevato il conflitto e l’ordinanza di ammissibilità
di questa Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il
30 marzo 2000.
4. – Con ricorso del 17 aprile 2000, depositato il 18 aprile
2000, si è costituita la Camera dei deputati in persona del suo
Presidente, chiedendo che questa Corte dichiari che il conflitto è
inammissibile ovvero, in subordine, che spettava alla Camera dei
deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, Cost., delle opinioni espresse dall’onorevole Turroni, secondo
quanto deliberato dall’Assemblea della Camera dei deputati nella
seduta del 24 febbraio 1993.
del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla
deliberazione adottata dall’Assemblea il 24 febbraio 1999, con la
quale è stata affermata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Sauro Turroni nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un’intervista
al quotidiano “Il Messaggero”, pubblicata l’8 aprile 1992, in
relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell’Ente pubblico
Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, ha proposto
querela il 15 aprile 1992 e, successivamente, ha chiesto al giudice
civile la condanna dell’on. Turroni al risarcimento del danno
arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.
Ad avviso della Corte d’appello ricorrente, la deliberazione di
insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione
ad essa costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’illegittimo
esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione.
2. – Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha,
preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non
aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi
aventi ad oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
e, segnatamente, l’art. 26, primo comma, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
In particolare, la difesa della Camera lamenta che il conflitto
non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che,
nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due
atti riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale
“ove l’ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti,
ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell’articolo
26 delle norme integrative”. L’ordinanza, comunque, è mancante della
sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.
L’atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la richiesta
di non spettanza della valutazione contestata e, comunque, la
richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.
Lo stesso atto sarebbe, infine, privo di una valida
sottoscrizione del soggetto ricorrente, e cioè della sottoscrizione
di tutti i membri del collegio giudicante, essendo l’ordinanza
sottoscritta dal solo presidente.
In subordine e nel merito, la Camera dei deputati argomenta
diffusamente sull’infondatezza del conflitto, adducendo che le
dichiarazioni contestate si inserivano in ben preciso “contesto
parlamentare”, risultante da atti di interrogazione parlamentare
precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonché
successivamente dallo stesso on. Turroni
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Premesso che la fase preliminare del giudizio, conclusasi
con l’ordinanza n. 81 del 2000, ha comunque lasciato impregiudicata
ogni questione, anche in punto di ammissibilità, che ora la Corte è
tenuta ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle
parti, deve innanzi tutto ribadirsi che l’intitolazione dell’atto
come ordinanza non rende l’atto stesso di per sé inidoneo, sotto
l’aspetto formale, ad una valida instaurazione del conflitto tra
poteri dello Stato (ex plurimis ordinanza n. 150 del 2000). E neppure
si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio
giudicante, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia
del suo presidente (sentenza n. 321 del 2000).
Deve però rilevarsi, sotto l’aspetto contenutistico, che, come
si evince dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze
n. 363 e n. 364 del 2001), l’atto di promovimento del conflitto, per
poter soddisfare i requisiti necessari per la valida instaurazione
del giudizio, deve comunque esprimere inequivocabilmente la pretesa
che la parte ricorrente intende far valere in relazione
all’attribuzione costituzionale che si assume menomata o che si
voglia rivendicare. Sicché – come questa Corte (sentenza n. 364 del
2001) ha già affermato – deve ribadirsi che sul ricorrente grava
l’onere di precisare l’oggetto della propria domanda, quale
indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte, in base
all’art. 38 della legge n. 87 del 1953, di dichiarare, nella
risoluzione del conflitto, “il potere al quale spettano le
attribuzioni in contestazione” e di annullare, se del caso, ove
emanato, l’atto viziato da incompetenza.
3.2. – Tale necessaria indicazione del petitum è, nella specie,
del tutto carente.
Infatti la Corte d’appello, con l’atto di promovimento del
giudizio che ha la forma dell’ordinanza, si limita a “solleva[re]
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24
febbraio 1993, con la quale è stata approvata la proposta della
giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti
per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il
deputato Sauro Turroni riguardano opinioni espresse da quest’ultimo
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, Cost.”; ha poi adottato i provvedimenti conseguenti disponendo
l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte e sospendendo il
giudizio in corso.
La Corte d’appello quindi ha semplicemente evidenziato l’allegata
sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, ma non ha
formulato alcuna richiesta, che neppure può desumersi dalla
motivazione dell’ordinanza stessa, dove, pur negandosi la connessione
tra le dichiarazioni dell’on. Turroni e gli atti tipici della
funzione parlamentare, non si formula alcuna domanda. Ne consegue
l’inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi
requisiti essenziali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte
d’appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola