Sentenza N. 151 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1969
Data deposito/pubblicazione
17/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.
722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali,
promosso con ordinanza emessa l’11 maggio 1968 dal giudice conciliatore
di Vico Equense nel procedimento civile vertente tra De Marco Luigi ed
il comune di Vico Equense, iscritta al n. 102 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del
10 agosto 1968.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con ordinanza emessa l’11 maggio 1968, nel procedimento civile
promosso dal signor Luigi De Marco contro il comune di Vico Equense, il
conciliatore di detto comune ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, sesto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722, nella parte in cui si stabilisce che la quota di
aggiunta di famiglia non spetta ai dipendenti statali per i figli
minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di educazione ed
istruzione.
L’ordinanza premette in punto di fatto che il De Marco, segretario
capo comunale, conveniva in giudizio l’amministrazione civica di Vico
Equense, pretendendo il pagamento della somma di lire 49.500 per
diritti di segreteria; somma che l’amministrazione stessa contestava di
dover dare, eccependo la compensazione con la somma, di identico
ammontare, di cui al De Marco si richiedeva la restituzione per quote
aggiuntive di famiglia indebitamente percepite. In proposito
l’ordinanza chiarisce che il De Marco aveva effettivamente riscosso le
quote aggiuntive per una figlia, ospitata, in quanto vincitrice di una
borsa di studio, presso il Collegio I.N.A.D.E.L. di Sansepolcro.
In ordine al giudizio di non manifesta infondatezza, il giudice a
quo ha prospettato la disparità di trattamento che la norma impugnata
genererebbe rispetto ad analoghe situazioni, concernenti i benefici,
connessi al merito scolastico, preveduti in particolare dalla legge 14
febbraio 1963, n. 80, e dall’art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n.
942, nonché dal relativo regolamento emanato dal Ministro per la
pubblica istruzione con decreto 2 marzo 1967 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 105 dello stesso anno). L’attribuzione di assegni o di
borse di studio non comporterebbe, in queste ultime fonti normative, il
venir meno del diritto dei genitori alla corresponsione dell’aggiunta
di famiglia, ancorché questi non versino in disagiate condizioni
economiche. Da ciò la lesione del principio costituzionale e reso
effettivo con l’attribuzione di borse di studio, assegni alle famiglie
e altre provvidenze.
L’ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati, è stata pubblicata nel n. 203 della Gazzetta
Ufficiale del 10 agosto 1968.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l’Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento 29 agosto
1968, ha chiesto che la Corte dichiari la questione infondata.
Premesso che le quote aggiuntive di famiglia non costituiscono, nel
sistema vigente, un corrispettivo del lavoro prestato, ma assolvono
alla funzione, eminentemente sociale, di assicurare un aiuto economico
a coloro che abbiano familiari a proprio carico, l’Avvocatura sostiene,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, che dalla disposizione
impugnata non deriva alcuna disuguaglianza rispetto alle provvidenze
disciplinate dalle altre leggi sopra ricordate.
Queste ultime, istituite per assicurare agli studenti capaci e
meritevoli, privi di mezzi economici, la possibilità di raggiungere i
gradi più alti degli studi, presuppongono che gli aventi diritto
continuino a convivere ed a gravare sui genitori per talune quotidiane
esigenze, come quelle dell’alloggio, del vitto e del vestiario,
giustificando l’ulteriore attribuzione ad essi genitori delle quote
aggiuntive di famiglia. Questa condizione non ricorrerebbe, invece, nel
caso di figli ospitati gratuitamente in istituti di istruzione e per i
quali verrebbe a cessare il rapporto di vivenza a carico, che legittima
la corresponsione delle quote.
L’Avvocatura osserva, poi, che non sussiste nemmeno la
illegittimità della norma impugnata, affermata nell’ordinanza del
giudice a quo, senza alcuna motivazione, in riferimento all’art. 34
della Costituzione.
Questo, infatti, è volto alla tutela di interessi allo studio e
alla educazione culturale dei giovani, ben differenziati rispetto agli
altri attinenti alle generiche esigenze dell’assistenza familiare; né
sarebbe dato cogliere in qual misura la privazione delle quote
aggiuntive di famiglia, nel caso di gratuito ricovero del figlio in
istituti di istruzione, possa pregiudicare il diritto allo studio.
1. – Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.
722, istitutivo di una indennità mensile di carovita a favore dei
dipendenti statali, nell’art. 2, quinto comma, accorda al “personale
maschile coniugato e al personale vedovo con prole minorenne”, per
ciascuno dei familiari a carico, una quota complementare mensile, che
ha poi assunto la denominazione di quota di aggiunta di famiglia con
l’art. 4 del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17
agosto 1955, n. 767.
Il successivo sesto comma stabilisce, in particolare, che ai fini
della concessione della quota aggiuntiva non si tiene conto, fra le
altre persone, “dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso
istituti di istruzione e di educazione”.
Dopo aver rilevato che la suddetta disposizione è applicata anche
nel caso che il ricovero presso istituti di istruzione consegue
all’assegnazione di una borsa di studio, in base a valutazione, per
concorso, del merito scolastico, il conciliatore ne denunzia
l’illegittimità, alla stregua dei principi enunciati negli artt. 3 e
34 della Costituzione. Sussisterebbe, secondo il giudice a quo, una
disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’assegno di
studio universitario, istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 80
(le cui misure sono state aumentate con la recente legge 21 aprile
1969, n. 162), ed alla disciplina delle borse di studio, da attribuire
ai giovani laureati per il compimento di particolari studi e ricerche,
ai sensi dell’art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e del
relativo regolamento approvato con decreto 2 marzo 1967 del Ministro
della pubblica istruzione.
Soltanto nel primo caso, e cioè in pregiudizio del genitore il cui
figlio sia ospitato gratuitamente in un istituto di istruzione, è
disposta l’esclusione della quota aggiuntiva di famiglia, ancorché in
tutte le ipotesi ricordate si prevedano invece identici requisiti di
merito e pari condizioni economiche familiari.
La questione non è fondata.
2. – Il sesto comma dell’art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 722 del 1945 va posto in relazione col principio
fondamentale, contenuto nel precedente quinto comma, che subordina la
concessione dell’aggiunta di famiglia al fatto che il figlio minorenne
(o, se studente universitario, per la durata del corso legale di studi
e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, come
dispone la successiva legge 11 febbraio 1963, n. 79) sia a carico del
genitore: è richiesto, cioè, che su quest’ultimo gravino gli oneri
economici attinenti a tutte le necessità di vita: quindi non solo
quelle concernenti l’istruzione e l’educazione, ma anche le altre
riguardanti ad esempio il vitto, l’alloggio, il vestiario.
Orbene, la diversità di disciplina nella normativa in esame appare
determinata da una discrezionalità legislativa per cui sono state
diversamente considerate le situazioni sopra indicate.
Simile valutazione deve qualificarsi razionale, giacché, mentre con
l’ospitalità gratuita in istituti e collegi si debbono normalmente
considerare soddisfatte le essenziali necessità di vita, onde il
soggetto non pub dirsi a carico del genitore, eguale affermazione non
è, di norma, consentita per i casi di concessione di assegni o di
borse di studio: benefici questi che, intesi a sopperire ai maggiori
oneri della istruzione superiore, sono diretti ad alleviare solo in
parte l’onere del genitore relativo al mantenimento ed all’educazione
della prole.
Quanto sopra basta ad escludere la fondatezza della questione alla
stregua dell’art. 3 della Costituzione, posto che la diversità di
trattamento legislativo risponde a sostanziale diversità delle
fattispecie regolate.
3. – È poi insussistente anche la denunziata violazione dell’art.
34 della Costituzione nella parte in cui, dopo essersi dichiarato che i
capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i più alti gradi degli studi, si prevede a loro favore
l’adozione di opportune provvidenze.
La disposizione impugnata non incide affatto sulle situazioni
protette dalla norma costituzionale suddetta. Essa, comportando
l’esclusione dell’aggiunta di famiglia per il caso di ospitalità
gratuita in istituti o collegi, presuppone non pregiudicato, anzi
ampiamente assicurato in tal modo, il diritto alla istruzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, sesto comma del decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722, sollevata dall’ordinanza indicata in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VICENZA MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.